TAR LAZIO – SENTENZA N. 916/ 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^ ter

composto da

            dr. Francesco Corsaro                        Presidente

            dr. Umberto Realfonzo                      Consigliere

            dr. Stefania Santoleri                         Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ai sensi dell’art.26 quarto comma della L. 6 dicembre 1971  n.1034 (come mod ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n.205) sul ricorso n. 538/2004 R.G. proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Boccadamo e Dante Angiolelli ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, in Via Augusto Aubry n. 3 ;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Comitato Locale di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t.;

Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti;

e nei confronti di

G.S. OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

del decreto presidenziale, della esecuzione del provvedimento di revoca del tesseramento della calciatrice OMISSIS adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Comitato Locale di Vasto in data 21.10.2003 e comunicata al G.S. OMISSIS  con lettera in pari data; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla camera di consiglio del 29.01.2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati Boccadamo e Medugno.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la ricorrente impugna il provvedimento di revoca del tesseramento di una calciatrice presso una squadra maschile iscritta alla Lega Dilettanti.

Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di gravame relativi all’eccesso di potere ed al difetto di motivazione.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 16 gennaio 2004, versando una memoria e gli atti del procedimento.

Chiamata alla Camera di consiglio del 29.01.2004 per la discussione dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento, la causa veniva introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata ai sensi dell’art.26 quarto comma della L. 6 dicembre 1971  n.1034 (come mod ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n.205).

A) Nel merito deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame prospettata dalla difesa della F.I.G.C., secondo cui il ricorso sarebbe stato depositato ben oltre il termine dimidiato fissato dalla L. n. 280/2003.

L’eccezione è infondata.

Il D.L. 19 agosto 2003, n. 220 (conv. con mod. in L. n. 280/2003) all’art. 3, terzo comma estende alle impugnative degli atti dell’ordinamento sportivo, il rito abbreviato di cui all’art. 23 bis, commi 2 e seguenti, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che tuttavia fa salvi “quelli per la proposizione del ricorso”.

Posto che il processo amministrativo, in quanto “vocatio judicis”, si propone con il deposito del ricorso presso la Segreteria del Giudice; in queste fattispecie vale il termine dei 30 gg., dalla data di notifica del gravame per il deposito del ricorso. Essendo stato rispettato il detto termine, il ricorso risulta ammissibile sotto tale profilo.

B) Deve, invece, essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle norme federali che disciplinano la separazione dei sessi nel giuoco del calcio.

La revoca impugnata è stata successivamente ratificata dal competente Comitato Locale - con un atto non impugnato – contenente una puntuale motivazione della revoca relativa alla non iscrivibilità di una donna ad una Divisione Maschile (in luogo della Divisione Femminile).

Considerato conseguentemente che la lesione lamentata consegue non dall’atto impugnato ma dalla vincolatività di norme federali che non risultano, in ricorso, gravate di specifiche doglianze introdotte in modo rituale, ossia con la notifica alla controparte.

In conclusione il ricorso è inammissibile.

Le spese possono essere compensate tra le parti data la novità della questione.

P .Q .M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter :

1) dichiara inammissibile il ricorso n. 538/2004.

2)  Spese compensate

Condanna al pagamento delle spese e onorari del giudizio che sono liquidati in €

in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.01.2004. 
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