TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 1966/2017 PUBBL. IL 10/07/2017
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R.G. promossa da:
(...) , con il patrocinio degli avv.ti Federica Gramatica del Foro di Vicenza e Antonello Martinez con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Archimede n. 56,
ricorrente
contro
F.C. (...) S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eleonora Cangemi e Andrea Mordà presso il cui studio in Milano, Galleria dei Longorbardi n. 2, ha eletto domicilio,
resistente
Oggetto: retribuzione
All’udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, (...) ha convenuto in giudizio F.C. (...) s.p.a. (infra, (...) s.p.a., per brevità), rassegnando le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO IN OGNI CASO
A) Accertata la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal Sig. (...) per FC (...) S.p.A. con le modalità di cui in premessa, accertato l’inadempimento del datore di lavoro per complessivi €. 228.578,47 pari ad una differenza “al netto” di €.126.381,04, condannare FC (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del Sig. (...) la somma di €.228.578,47 pari ad una differenza “al netto” di €.126.381,04 a titolo di differenze retributive e di contributo di solidarietà e, comunque, per tutte le causali di cui in narrativa, o in quella maggiore o minore somma che risulteranno in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ex art. 428 cpc e 150 disp. Att. Cpc.
B) Con spese di lite e compensi professionali interamente rifusi”. Il ricorrente ha esposto:
1) di avere sottoscritto un primo contratto biennale con la società resistente, relativo alle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, poi sostituito, per volontà delle parti - al termine del primo anno - con un nuovo contratto biennale per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 per lo svolgimento della prestazione di allenatore della prima squadra;
-
- a seguito di esonero dall’incarico, subìto il 14/11/2014, di avere comunque percepito solo parzialmente il compenso pattuito.
Il ricorrente ha dunque rivendicato differenze retributive nette - pari ad € 82.537,76, c o me r is u l ta n t i da lle b u s t e pa ga v e rs a t e i n a tt i - nonché la mancata copertura, per l’anno 2016, da parte di (...) s.p.a, del contributo di solidarietà del 3% - per un importo di € 76.918,03, al netto del vantaggio fiscale (potendo il contributo essere posto in detrazione l’anno successivo) – chiedendo contestualmente la condanna della società sportiva al pagamento della complessiva somma netta di € 126.381,04 derivante dalle due componenti sopra indicate.
Si è costituita ritualmente la società convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l’integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, ritenuto ultroneo l’espletamento di attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, il contratto sottoscritto dalle parti in causa prevedeva, in punto di retribuzione, il seguente compenso: “Compenso annuo lordo euro ° 2014 – 2015 lordi euro 5,518,000 pari a netti euro 2,950,000 ° 2015 – 2016 lordi euro 5,518,000 pari a netti euro 2,950,000
L’intesa sui compensi, inclusi quelli di cui alla scrittura integrativa allegata, è stata convenuta al netto”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, la previsione palesa la comune volontà delle parti di accordarsi su importi netti, come si evince non solo dall’indicazione dei compensi, tanto al lordo che in misura nettizzata quanto - soprattutto - dall’apposita clausola (per di più manoscritta) che ribadisce la circostanza in modo ancora più esplicito.
Peraltro, ad ulteriore riprova della suddetta volontà, si osserva che pure nella “Scrittura privata integrativa al contratto di lavoro sportivo” facente parte del doc. 4 di parte ricorrente, gli importi sono tutti indicati in misura anche netta e non solo lorda.
Se le parti avessero inteso accordarsi su importi lordi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di precisare, in ogni caso, l’equivalente netto.
Escluso quindi che, nel caso concreto, il patto sia di tenore equivoco per via della doppia indicazione degli importi al netto e al lordo (come invece sostenuto dalla difesa di (...) s.p.a.), con riferimento alla domanda avente ad oggetto il contributo di solidarietà, si reputa che assuma valenza dirimente la nota datata 20 febbraio 2013 “sulle modalità di applicazione del contributo di solidarietà ex art. 2
D.L. 13 agosto 2011 n. 138 alle retribuzioni dei tesserati…” inviata dalla Lega Calcio alle società della Serie A, a seguito di richiesta di chiarimenti proveniente dalle società stesse: “…In ambito professionistico, i contratti tra società di calcio calciatori… hanno spesso previsto, sulla scorta della possibilità riconosciuta dall’Accordo Collettivo Nazionale, la determinazione del compenso dovuto agli atleti ‘al netto’, clausola con la quale si intende normalmente tenere indenne il calciatore dalle imposte ordinariamente gravanti sul reddito corrisposto dalla società di calcio.
In relazione a quanto precede, si chiede se il contributo di solidarietà introdotto dal citato D.L. n. 138/2011 possa rientrare nella previsione contrattuale citata e comportare, di conseguenza, un aggravio a carico delle società, nell'ipotesi in cui si possa ritenere che il compenso sia pattuito ‘al netto’ di qualunque onere gravante sul reddito corrisposto.
L'analisi condotta, ancorché svolta con specifico riferimento ai calciatori, vale anche in relazione agli altri soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 91/1981” (all. doc. 9 di parte ricorrente).
La citata legge, all’art. 2, delinea la categoria degli sportivi professionisti: «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”.
Deve quindi affermarsi che nei confronti del ricorrente trovi applicazione la L. n. 91/1981.
Non è poi contestato in causa che il rapporto di lavoro costituito tra le parti fosse di tipo subordinato.
La nota della Lega Calcio prosegue: “L’Accordo Collettivo Nazionale stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti (LNP), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Associazione Italiana Calciatori (AIC) nella versione vigente fino al 30 giugno 2000 e 10, consentiva le parti di concordare la retribuzione del calciatore sull'importo netto…Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, siglato il 5 settembre 2011, a differenza di quanto previsto dagli accordi precedenti, prevede che la determinazione dei compensi avvenga ‘al lordo’, e santi in tal modo qualsiasi possibile fraintendimento in merito agli oneri potessero meno essere ritenuti a carico delle società di calcio.
Tuttavia, tale diversa disciplina si applica soltanto in seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale, per cui la delineata problematica si pone con riferimento a tutti i rapporti contrattuali sorti in vigenza dei precedenti accordi collettivi”.
Affrontata la ratio del contributo di solidarietà (eccezionale, diretta a fronteggiare contingenti esigenze di politica economica) “tenuto altresì conto delle caratteristiche specifiche dello stesso (tra cui la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF)” la nota esplicativa giunge alla conclusione che detto contributo “non risulta assimilabile all’IRPEF ma ha un’autonoma natura di prelievo straordinario”. Venendo, infine, ad esaminare le questioni interpretative delle clausole economiche in relazione all'applicazione del contributo ai singoli contratti, la Lega Calcio afferma che “In linea di principio, il contributo di solidarietà è dovuto dai contribuenti persone fisiche sul totale dei redditi complessivamente prodotti (e non soltanto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), limitatamente la parte eccedente l'importo di € 300.000 lordi annui. Conseguentemente, con specifico riferimento al caso di specie, i soggetti incisi dal contributo sono i calciatori e non le società di calcio che agiscono in qualità di sostituti d'imposta.
Se tale conclusione è di facile intuizione laddove il contratto preveda una retribuzione concordata sull'importo lordo ovvero una retribuzione che esponga sia l'importo lordo che netto, di non immediata soluzione può apparire il caso in cui la retribuzione sia stata concordata sull'importo netto.
In tale ipotesi, infatti, risulta necessario verificare il testo letterale della clausola economica ed indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 del codice civile, tenuto conto, in ogni caso, del principio della buona fede che deve essere sempre rispettato nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.).
Tale criterio deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali e/o contrastanti con un criterio di affidamento a cui le parti contraenti soggiacciono nel momento in cui, in relazione circostanze concrete, esprimono una comune intenzione l'espressione utilizzate nell'ambito del contratto, devono quindi essere analizzate al fine di individuare il loro significato obiettivo sul quale le parti, in relazione agli elementi conoscibile prevedibili, possono e devono fare ragionevole affidamento.
Nel caso in esame, pertanto, assume rilievo, in funzione interpretativa, anche quanto statuito dal legislatore fiscale: il contributo di solidarietà è dovuto ‘In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordate in sede europea’.
Il contributo è un'imposta eccezionale, introdotta per motivi assolutamente contingenti e non prevedibili. In questa accezione ha natura straordinaria.
Pertanto, nell'analisi della volontà negoziale, sicuramente di rilievo è il grado di dettaglio dato all'individuazione degli elementi al netto dei quali la retribuzione deve essere determinata, ma di altrettanta importanza e la consapevolezza di quelli che erano gli elementi conoscibile prevedibili in quel momento.
Per quanto precede, ogni clausola economica si presta ad una propria interpretazione e andrebbe valutata caso per caso.
Tuttavia, può ritenersi che se il contratto indica genericamente che ‘l'intesa è stata raggiunta al netto’ senza dare ulteriori indicazioni, il contributo di solidarietà risulta dovuto ai calciatori in quanto non espressamente indicato nella clausola economica, neanche con una locuzione generica, ed in quanto non prevedibili al momento della stipula del contratto. In queste ipotesi, il testo letterale della clausola non è tale da consentire di sostenere che le parti abbiano voluto salvaguardare la retribuzione del giocatore da particolari tipi di imposizione fiscale, diverse da quelle ordinarie usualmente applicata la generalità dei contribuenti.
Il caso in cui contratto prevede che ‘tutti i compensi sono stati negoziati al netto, indipendentemente dalle incidenze fiscali e contributive e dalle loro eventuali successive variazioni’, la volontà delle parti risulta volta a prevenire successive variazioni del incidenze fiscali e contributive applicabili nel dato momento. Difficilmente potrebbe sostenersi, però, che entrambe le parti abbiano voluto considerare anche le forme di imposizioni straordinarie e non prevedibili. Se così fosse stato, avrebbero dovuto fare riferimento ad una ipotetica futura forma di imposizione, di qualsiasi natura, anche straordinaria. Anche in tal caso, si può concludere che il contributo di solidarietà sia dovuto al calciatore.
Soltanto nell'ipotesi in cui la clausola che disciplina il compenso si esprima espressamente nel senso di voler tenere indenne calciatore da ogni e qualsiasi forma di imposizione, di qualsivoglia natura, attuale e futura, ordinaria e straordinaria, introdotta dal legislatore per qualsiasi motivo, il contributo di solidarietà, pur dovuto dal calciatore, potrebbe dover essere integrato dalla società di calcio mediante un aumento corrispondente dell'importo lordo della retribuzione. In tal caso, infatti, la comune intenzione delle parti risulterebbe quella di prevenire anche forme di imposizione non conoscibili e non prevedibili al momento dell'accordo” (enfasi aggiunta).
Sulla scorta dei suddetti, inequivoci criteri si reputa, quindi, che il contributo di solidarietà debba essere posto a carico del ricorrente, non rientrando la pattuizione stipulata tra le parti (“Compenso annuo lordo euro ° 2014 – 2015 lordi euro 5,518,000 pari a netti euro 2,950,000 ° 2015 – 2016 lordi euro 5,518,000 pari a netti euro 2,950,000
L’intesa sui compensi, inclusi quelli di cui alla scrittura integrativa allegata, è stata convenuta al netto”) nell’ultima ipotesi prevista dalla nota esplicativa (“Soltanto nell’ipotesi in cui la clausola che disciplina il compenso si esprima espressamente nel senso di voler tenere indenne calciatore da ogni e qualsiasi forma di imposizione, di qualsivoglia natura, attuale e futura, ordinaria e straordinaria, introdotta dal legislatore per qualsiasi motivo, il contributo di solidarietà, pur dovuto dal calciatore, potrebbe dover essere integrato dalla società di calcio mediante un aumento corrispondente dell'importo lordo della retribuzione. In tal caso, infatti, la comune intenzione delle parti risulterebbe quella di prevenire anche forme di imposizione non conoscibili e non prevedibili al momento dell'accordo”).
E’ vero che il ricorrente ha chiesto di provare per testi che
- in sede di sottoscrizione del contratto biennale 2014-2015/2015-2016 le parti avevano concordato che la somma spettante al medesimo signor (...) (euro 5.900.000,00) fosse al netto di qualsivoglia tassa, onere, imposta, nessuna esclusa (rif. cap. 8 pag. 11 del ricorso) e che in sede di sottoscrizione del contratto biennale 2014-2015/2015-2016 le parti avevano discusso anche del contributo di solidarietà (rif. cap. 9).
Quanto al cap. 8, l’espletamento di prove orali sul punto è chiaramente inammissibile ex art. 2722 c.c. vertendosi di pretesi accordi che – secondo la stessa prospettazione attorea – sarebbero stati raggiunti contestualmente alla stipula del contratto.
Per quanto attiene al cap. 9, l’assoluta genericità di formulazione dello stesso avrebbe reso irrilevante anche un’eventuale conferma testimoniale della circostanza.
Venendo ora alla pretesa inerente le differenze retributive, si osserva che la società convenuta, in memoria di costituzione, ha negato di essere inadempiente nei confronti del ricorrente posto che - a fronte dell'affermato diritto di percepire “per il biennio dall’1/7/2014 al 30/6/2016, un compenso lordo di euro 11.036.000,00 pari a netti euro 5.900.000,00” - la società avrebbe corrisposto all’allenatore “n. 24 rate mensili di euro 459.833,33 lordi, per un totale complessivo di euro 11.035.999,92 per una inadempienza di 1 euro” (rif. pag. 5), come si evincerebbe “agevolmente dei cedolini paga ex adverso prodotti sub docc. 6 e 7”.
Dall'esame di detti documenti, emerge tuttavia che - a fronte di retribuzione lorda effettivamente indicata in tutti e 24 i cedolini pari all’importo mensile di euro 459.833,33 lordi - la retribuzione netta mensilmente erogata è stata variabile, corrispondendo a complessivi euro 5.817,462,24 netti anziché ad euro 5.900.000,00 netti, come concordato tra le parti.
Per tale motivo, la domanda del ricorrente deve quindi essere accolta nell’indicata e non contestata misura di euro 82.537,76 netti (oltre ad accessori di legge) con condanna della società convenuta al relativo pagamento.
Le soccombenze reciproche giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna F.C. (...) s.p.a. al pagamento in favore di (...) della somma lorda corrispondente a netti euro 82.537,76 oltre ad accessori di legge;
- rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa termine di giorni 10 per il deposito della sentenza.
Milano, 4 luglio 2017