TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 2565/2020 PUBBL. IL 08/01/2021
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. (...) R.G., avente ad oggetto: qualificazione del rapporto, accertamento dell’illegittimità del recesso e risarcimento del danno;
TRA
(...), elett. dom. in Milano via San Barnaba n. 32, presso lo studio Trifirò
& Partners, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Ottone Cammarata e Roberto Testa, come da procura allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- RICORRENTE -
E
A.C. (...) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (...), elett. dom. in Milano, via Durini n. 20, presso lo studio degli avv.ti Claudio Morpurgo ed Anna Menicatti, dai medesimi rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Come da udienza di discussione del 29/12/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da (...) nei confronti di A.C. (...) s.p.a. appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione, in virtù delle motivazioni di seguito enunciate.
- IL CONTRATTO INTERCORSO TRA LE PARTI.
(...) (di seguito, per brevità, “(...)”), ex calciatore di livello internazionale e, da ultimo, nel quinquennio 2015/2019, Dirigente della FIFA, con posizione di Vice Segretario – Capo Esecutivo e Consulente del Presidente per le strategie dello sviluppo del calcio, veniva contattato nel giugno del 2019 dall’A.C. (...) s.p.a. (di seguito, per brevità, “il (...)”), che gli proponeva di entrare a far parte dell’Area Tecnico Sportiva della società, in qualità di Chief Football Officer.
In merito all’iniziativa di coinvolgere il ricorrente nel progetto di guida sportiva della società, intrapreso dalla proprietà (...) Management Corporation (cd Fondo (...)), il teste (...), Direttore dell’Area Sportiva, ha dichiarato:
“Io avevo un contratto col (...) l'anno precedente ma con un ruolo differente, la persona di riferimento dell’area sportiva era (...) che poi è andato al Paris Saint Germain e a me è stato chiesto di prendere il suo posto, io per accettare ho richiesto due figure, una era (...) e l'altra era un direttore sportivo, ed ho parlato con vari direttori sportivi fin quando non ho incontrato (...) che mi è piaciuto”.A seguito del buon esito delle trattative, in data 1/7/2019 le parti sottoscrivevano un “contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Chief Football Officer dell’A.C. (...) s.p.a.” (doc. 2 fascicolo parte ricorrente), che prevedeva una durata minima garantita sino al 30/11/2022, l’erogazione di una retribuzione fissa netta annua di € 1.500.000,00, la previsione di un corrispettivo straordinario non reiterabile di € 125.000,00 netti entro il 31/7/2019, di un corrispettivo variabile subordinato ai risultati sportivi della squadra nelle stagioni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e il riconoscimento di benefits aziendali (autovettura, alloggio e spese di iscrizione scolastiche per i figli, cfr. addendum contrattuale del 25/9/2019, doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Per effetto del contratto sottoscritto, al ricorrente, conferitario di procura, venivano attribuiti gli incarichi come di seguito dettagliati:
- “la gestione delle problematiche tecnico-sportive che Le verranno sottoposte di volta in volta dall’A.C. (...), quali quelle in materia di rapporti tra i calciatori della Società (i “Calciatori”) - i cosiddetti “problemi spogliatoio” - e tra i Calciatori e l’AC (...);
- le valutazioni tecniche, d’intesa con gli Allenatori e con il Direttore dell’Area Tecnica, sull’opportunità di tesserare o meno Calciatori e, in caso affermativo, a quali condizioni;
- l’indicazione all’AC (...), d’intesa con gli Allenatori e il Direttore dell’Area Tecnica, di quelli, tra i Calciatori, che a Suo giudizio potrebbero o dovrebbero essere trasferiti a società terze;
- la partecipazione alla negoziazione, stipulazione o estinzione, con determinazione di ogni opportuna clausola, di contratti di acquisizione o cessione di contratti nell’ambito dell’attività sportiva, compresi quelli di cui all’art 5 L. 23.3.1981 n°91 e successive modifiche, di diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori anche del settore giovanile;
- l’organizzazione delle attività degli osservatori già operanti per l’A.C. (...) (gli “Osservatori”) e la scelta di nuovi Osservatori;
- la programmazione della stagione sportiva, l’individuazione degli obiettivi sportivi sociali in ambito sportivo contribuendo alla determinazione ed alla gestione del relativo budget in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dagli Organi dell’A.C. (...);
- in collaborazione con altri soggetti scelti dall’A.C. (...), il mantenimento dei rapporti con i media (radio, TV e stampa) e gli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Serie A, in relazione alle attività e ai risultati sportivi dell’A.C. (...) assicurando il supporto nella gestione delle strategie di comunicazione aventi ad oggetto l’Area Sportiva;
- il coordinamento e la supervisione dei responsabili di settore dell’Area tecnico-sportiva, ivi incluso il “Direttore Area Tecnica” e il “Direttore Sportivo”;
- la scelta dei collaboratori dell’Area tecnico-sportiva;
- ogni altra attività che abbia ad oggetto la gestione tecnica e organizzativa di tutte le squadre dell’A.C. (...), in regime di collaborazione con i responsabili di settore (v. Tecnici, Direttori Sportivi, Direttori Organizzativi) e limitatamente all’Area sportiva”.
B) LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO.
Assume la difesa di parte ricorrente la natura ontologicamente subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l’illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 2 d.lgs. 81/2015, e la conseguente necessità di riqualificare lo stesso alla stregua di rapporto di lavoro subordinato, dando luogo a plurime conseguenze di ordine giuridico ed economico, tra le quali l’applicazione, alla fattispecie recessiva di cui è causa, dell’art. 7 l. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori), che prescrive, a pena di invalidità del recesso, l’esperimento di un procedimento disciplinare, con formale contestazione di addebiti che, nel caso di specie, risulterebbe pretermesso.
A supporto della propria tesi il ricorrente adduce la concreta ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., risultando (...) stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale quale elemento di una funzione organica del core business della società, soggetto a pregnante etero-organizzazione e supervisione da parte del CEO e della società, anche con riferimento a modalità e tempistiche decisionali, a vincoli di presenza presso gli uffici della sede, attributario di postazione aziendale e supporti segretariali di proprietà esclusiva della società. A fronte di ciò, secondo quanto assunto da parte ricorrente, lo stesso andrebbe inquadrato quale Dirigente ai sensi del CCNL Dirigenti Commercio, applicato dalla società.
L’assunto della natura subordinata del rapporto, per altro richiesta in via subordinata, appare tuttavia difficilmente sostenibile, non risultando persuasivi elementi dai quali arguire il concreto discostamento dallo schema legale tipico utilizzato dalle parti, id est il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Al di là dell’evidente tenuità della piattaforma assertiva in ordine alla effettiva ricorrenza degli indici della subordinazione, significativi elementi letterali del contratto del 1/7/2019 convergono nella direzione della genuinità dello schema legale utilizzato che appare, per altri versi, pienamente compatibile con i principali indici addotti dalla difesa di (...) a sostegno della tesi della subordinazione.
Le clausole contrattuali di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 prevedono, difatti, testualmente che:
“Le modalità di esecuzione del Contratto, anche quanto ai tempi ed al luogo di espletamento, non saranno sotto alcun profilo organizzate dalla Società, ma saranno soltanto funzionali al miglior adempimento dell’Incarico. Lei svolgerà, in particolare, l’attività da Lei stesso ritenuta necessaria al fine dell’esecuzione del Contratto e del connesso Incarico, in piena autonomia, secondo la Sua esperienza professionale e con totale responsabilità delle Sue determinazioni; e ciò, al di fuori di qualunque vincolo di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive e senza essere sottoposto ad alcun controllo in merito alle modalità di esecuzione della Sua prestazione, interessando alla Società soltanto il risultato della stessa. Al di fuori del coordinamento come sopra delineato, viene, quindi, ab origine, esclusa ogni facoltà di eterodirezione ed eteroorganizzazione da parte della Società” (art. 10);
“Anche se l’Incarico dovesse comportare la Sua presenza presso le sedi della Società durante le ore di lavoro, Lei non sarà soggetto al codice disciplinare aziendale e potrà lasciare gli uffici citati in ogni momento, senza alcuna necessità di richiedere permessi o autorizzazioni, ovvero di giustificare in altro modo la circostanza”; (art. 11)
“Per l’espletamento dell’Incarico, Lei potrà utilizzare mezzi e strumenti Suoi o, in alternativa, i mezzi e gli strumenti (v. p.c., telefono cellulare, supporti segretariali, autovettura, ecc., le “Agevolazioni”) che la Società Le metterà a disposizione in funzione delle esigenze derivanti dallo svolgimento l’Incarico, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le relative fasce orarie di disponibilità dei mezzi e degli strumenti stessi. Inoltre, la Società Le concederà per l’intera durata del Contratto, l'utilizzo di un appartamento, sito in Milano, sostenendo il costo del relativo canone di locazione”; (art. 12)
“Lei organizzerà autonomamente i Suoi momenti di presenza esclusivamente tenuto conto delle esigenze connesse all’espletamento delle attività di cui all’Incarico” (art. 13).
Il successivo art. 25 prevede, inoltre, la possibilità che (...), nel periodo di vigenza del contratto, svolga:
“in modo comunque da assicurare il puntuale adempimento dell’Incarico, ulteriori attività anche professionali, fermo restando l’obbligo di non svolgere nessuna attività in concorrenza nei confronti della Società e, nello specifico, di non espletare prestazioni a favore di altre società sportive attive nel settore calcistico di ogni livello”.
Va, inoltre, rimarcato, che al concreto dispiegamento della prestazione lavorativa del ricorrente, sia pure nel limitato lasso temporale intercorso tra la contrattualizzazione ed il recesso, appaiono del tutto alieni profili di sottoposizione a ingerenze di natura autenticamente direttiva e al potere disciplinare, nonché vincoli di orari e presenza presso gli uffici aziendali e obblighi di giustificazione di ritardi ed assenze.
La necessità di confronto e riporto di tutti i membri del cd Technical Committee, tra cui (...), al CEO, (...), al quale faceva capo il potere decisionale ultimo in ordine a strategie ed obiettivi di mercato, appare inoltre pienamente coerente con l’articolazione organizzativa della società e rispondente alla natura del contratto, così come del tutto fisiologica e neutrale appare la fornitura, al collaboratore parasubordinato, degli indispensabili supporti segretariali per lo svolgimento della prestazione.
- L’INTERVISTA RILASCIATA DA (...) AL(...) IL 22/2/2020.
Il 22/2/2020 l’Amministratore Delegato del (...), (...), rilasciava un’intervista al quotidiano sportivo (...) (doc. 9 fascicolo parte resistente) in evidenza caratterizzata, in un contesto di rumours coinvolgenti presunti dissidi all’interno della società e visioni non uniformi tra la proprietà e l’Area Tecnica in ordine alle principali scelte strategiche, a ridosso del cambiamento della conduzione tecnica del team calcistico dell’ottobre precedente, dall’obiettivo di affermare pubblicamente un’unità di intenti e di visioni tra la proprietà ed il management tecnico sportivo. Di tale intervista appare utile riportare i principali passaggi:
(alla domanda: “Andiamo subito al dunque: è vero che ci sono due anime nel (...)?”) “Non è vero, non è vero, non è vero. C'è una sola visione comune: avere un (...) moderno, che competa al vertice del calcio italiano ed europeo, che giochi in futuro nel più grande stadio del mondo, con una chiara filosofia calcistica per ottenere i successi sul campo”;
“Il (...) è uno dei più grandi club di calcio, ma tutti sanno che gli anni passati sono stati difficili. Le perdite enormi. Da quando (...)t è subentrato siamo una delle società che più ha investito al mondo. Ma attenzione: esiste il Financial Fair Play che, specie in questi giorni, stiamo vedendo che è una cosa seria. I confini entro cui agire sono chiari. Il nostro obiettivo sul versante sportivo è quello di far crescere la squadra, ma con un bilancio in linea col FFP. Non vogliamo mai più subire una esclusione dalle coppe. Le sfide che dobbiamo affrontare per tornare in alto sono molteplici, sappiamo di dover fare un passo alla volta, anche con degli inevitabili errori lungo il cammino. Nessun sogno è impossibile, ma tutti i sogni richiedono impegno, fatica e pazienza per essere realizzati”;
(all’affermazione “I tifosi temono che per il Fondo (...)t il (...) sia solo un business”) “Io so, la nostra proprietà sa, che una società di calcio non è un’impresa finanziaria, ma un’istituzione sociale, culturale, pubblica e alla fine è proprietà dei suoi tifosi. Il (...) è dei milanisti. Il miglior business che possiamo fare è creare un club di nuovo al vertice. Non compriamo giocatori per rivenderli, se mai cederemo qualcuno sarà per investire in altri: scelte calcistiche. (...)t non ha intenzione di prelevare valore dalla società, ha un progetto a medio-lungo termine chiaro. Faremo tutto ciò che è necessario per riportare il (...) tra i primi club al mondo. Il giorno che si affaccerà una nuova proprietà dovrà essere solidissima, perché comprerà un top club in tutti i suoi settori”; (all’affermazione “Una frase ricorrente dei tifosi è: vogliate bene al (...), rispettatene la storia) “Conosco la storia del (...), non ho bisogno di impararla. Ho enorme rispetto per la sua storia. E tutti nel club lavoriamo per riportare il (...) dove deve stare. I tifosi rossoneri sono straordinari, appassionati, unici. Non sono stupidi. Chiedono chiarezza su quello che stiamo facendo, come e perché. E io con il popolo del (...) parlo chiaro. E sono convinto che con la condivisione di un percorso virtuoso e il loro appoggio, possiamo ottenere tutto e, forse, prima del previsto. Il viaggio non è facile, ma la meta è certa. Ci arriveremo. Non è un percorso individuale: non si tratta di me, di (...), di (...) o qualsiasi altra persona che lavori per questo club. Noi andiamo e veniamo. È il (...) che sta al di sopra di tutti. Ma serve tempo”;
(all’affermazione “Il calcio italiano però è il più impaziente del mondo...) “È vero, qui cambia tutto in una settimana in base a una vittoria o a una sconfitta. E questo non aiuta a far crescere il sistema. La tentazione spesso è prendere decisioni a breve termine, fare il passo più lungo della gamba. È normale. Chiunque viva il club con passione ha questa tentazione. Io non faccio eccezione. Dopo una sconfitta non dormo. Dopo una vittoria ho 5 minuti di sollievo, forse... È così che vivo questo club, è così che lo vive (...), è così che lo vive (...) ed è così che lo vivono tutti, compresi i nostri tifosi. Ma il pericolo di prendere decisioni basate su questo, ti porta a perdere di vista dove si vuole andare e dopo due tre anni rischi di pagarne un prezzo drammatico”.
[…] (alla domanda “Siamo al secondo punto: Il team. Com'è il rapporto con (...) e (...)?”) “Un team di livello è fondamentale per ottenere risultati e noi lo abbiamo. Con (...) e (...) ci parliamo tutti i giorni. Domani (oggi, ndr) siamo a Firenze. Torniamo insieme, felici o tristi, dopo ogni partita. Tutto quello che facciamo è insieme. Tutti noi vogliamo la stessa cosa. Ritengo che le decisioni che vengono prese attraverso il dibattito, la discussione e diversi punti di vista, siano le migliori. Non confondiamo il confronto con lo scontro. Il dibattito su chi comanda non conta per me. Chi comanda? Chi è il re? Nessuno. Il re è quello per cui lavoriamo tutti. Il re è il (...)”.
In merito alla questione dei contatti intercorsi tra la società e il manager sportivo tedesco (...), insistentemente associato dalla stampa al (...), sia nella fase di conduzione delle trattative volte alla sostituzione dell’allenatore (...), esonerato nell’ottobre del 2019, che successivamente all’ingaggio di (...) quale nuovo allenatore, (...) affermava:
[…] (alla domanda “(...) dica la verità: ha mai contattato (...)?”) “Sono nel calcio da 26 anni, interagisco con centinaia di persone diverse tra cui almeno 20 allenatori in tutto il mondo. È normale. Ma nessuno ora nel (...) sta pensando a un nuovo allenatore. (...) è arrivato in una situazione difficile, si è comportato personalmente e professionalmente in modo esemplare. Il suo lavoro è stato di altissimo livello e ora stiamo iniziando a vedere questa squadra crescere, svilupparsi. Essere l'allenatore del (...) è un obiettivo per tanti grandi allenatori. Ma (...) resta in pole position anche per il futuro: la stagione è ancora aperta. È presto per parlarne adesso”. (alla domanda “Ma cosa pensa della filosofia calcistica di (...), le piace?”) “Non parlo mai di tesserati di altri club, calciatori, allenatori, dirigenti che siano. Non sarebbe giusto e corretto farlo”.
D) L’INTERVISTA RILASCIATA DA (...) AL(...) IL 28/2/2020.
A distanza di una settimana dall’intervista rilasciata da (...), in data 28/2/2020, l’odierno ricorrente a sua volta rilasciava un’intervista al medesimo quotidiano sportivo, pubblicata nell’edizione del 29/2/2020, alla quale veniva dedicato amplissimo risalto nella titolazione in prima pagina (“La verità di (...)” – “(...): ora voglio chiarezza”) (cfr. doc. 10 fascicolo parte resistente), di cui si riportano i passaggi di precipuo interesse nella presente controversia, in quanto valorizzati dalla società in chiave recessiva:
(alla domanda “(...), l’a.d. (...) la settimana scorsa ha superato tutte le indiscrezioni dicendo che non esistono due anime nel (...). Che cosa ne pensa?”) “Prendendo atto di mille difficoltà iniziali, delle differenze culturali e delle passioni rossonere ben diverse, con tutte le divergenze di vedute e qualche volta opposti pensieri, ancora qualche giorno fa pensavo fosse questa la realtà”;
(all’affermazione “Poi ci sono state le voci su (...). Ci sarebbero stati effettivamente contatti con il manager tedesco e questo non fa bene al club e non aiuta il lavoro dell’area tecnica”) “Il fatto che parliamo di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto alla vigilia di una partita importante, come sono tutte quelle che stiamo giocando adesso. La cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede un grande lavoro di (...), in un momento dove si percepisce che si sta formando un percorso nettamente migliore. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da (...). Almeno quello che ci ricordavamo fosse il (...)”;
(alla domanda “Quindi l'unità di intenti non esiste? Non esiste un unico sistema di lavoro per tornare a un unico grande (...)?”) “Per come la vedo io, l’unità significa condivisione, è rispetto. Alla fine, la base di tutto è avere questo approccio, è l'unica via per poter lavorare e sentirsi bene”; (alla domanda “Avete chiesto un chiarimento a (...)? Da quanto tempo non vi sentite?”) “Con (...) abbiamo già parlato. Per il bene del (...), è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto”
(alla domanda “Con quale budget potreste lavorare per il futuro?”) “La proprietà deve essere chiara sia nel budget che negli obiettivi. In sintesi: noi rispettosi delle esigenze di equilibrio economico finanziario per garantire una sana e corretta gestione della società, la proprietà rispettosa dei risultati sportivi affidati a chi rappresenta la storia e i valori di un grande club”.
(alla domanda “Quindi non lo è stata”) “Al momento, nonostante gli sforzi nel mercato di gennaio e i tanti tagli, con due cessioni importanti e l'alleggerimento che deriva dai relativi ingaggi, non sappiamo che margini avremo”;
(alla domanda “Insomma, c'è un'intesa sulle strategie o no?”) “Noi siamo certi che il (...) abbia soltanto una strada, pensare in grande per un fatto semplice - si chiama il (...), ha 120 anni di storia vincente, e ha sette Coppe dei Campioni vinte”
(alla domanda “C’è nella gente questa idea che la proprietà sia un po’ lontana dalla società del calcio e della società Italiana, che cosa ne pensa?”) “Noi sappiamo quanto sia importante avere un’identità milanese e Italiana. La si può inculcare anche ai ragazzi stranieri, credo che ci sono tanti buoni esempi. Capiamo che a volte per le proprietà straniere sia difficile capirlo, ma è un passaggio fondamentale. Non si deve mai arrivare alla de-italianizzazione e de-milanizzazione, sarebbe veramente come perdere l'anima, Lo dice un patriottico croato che ama questo club, questa città e questa splendida terra”.
E) IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA ESERCITATO DAL (...) IN DATA 6/3/2020.
Con lettera del 6/3/2020 il (...) recedeva dal contratto di lavoro sottoscritto con il ricorrente in data 1/7/2019 per asserita giusta causa, con effetto immediato (doc. 7 fascicolo parte ricorrente). La giusta causa del recesso e la connessa oggettiva improseguibilità, anche temporanea, del rapporto di lavoro, venivano dalla società individuate, in via esclusiva, nelle dichiarazioni rilasciate dal proprio Chief Football Officer al suddetto quotidiano sportivo, ritenute gravemente lesive dell’immagine della società e del suo Amministratore Delegato, contenenti atti di accusa e delegittimazione, profili di travalicazione della soglia della verità oggettiva e di violazione di specifici obblighi contrattuali incombenti sul collaboratore.
Si trascrive, di seguito, il testo della lettera di recesso, alla quale risulta allegata la copia dell’edizione del(...) del 29/2/2020 dove era apparsa l’intervista rilasciata da (...).
"Egregio Signor (...), lo scorso 29 febbraio 2020, Lei ha rilasciato sulla " (...) " un'intervista (l'Intervista", che Le alleghiamo alla presente) alla giornalista dott.ssa (...).
L'Intervista, intitolata "La Verità di (...)", richiamata nella prima pagina del suddetto quotidiano e sviluppata nelle successive pagine, ha esordito con la Sua affermazione "(...) ora voglio chiarezza".
L'Intervista ha rappresentato, per i suoi contenuti - tutti a Lei riconducibili e da Lei mai smentiti - un evidente, gravissimo, immotivato e irragionevole Suo atto di accusa e di attacco nei confronti, al contempo, di A.C. (...) S.p.A. (la "Società"), della proprietà della Società (la "Proprietà), e dell'Amministratore Delegato (l'Amministratore Delegato") della Società.
Tale intervista, peraltro, è stata da Lei rilasciata senza preavvertire e, senza, tantomeno coordinarsi né con l'Amministratore Delegato né con i Manager della Società a presidio delle funzioni deputate al mantenimento dei rapporti con i media.
Le riportiamo, di seguito, richiamando per il resto il testo integrale qui allegato, alcuni passaggi dell'Intervista:
- Lei ha confutato l'affermazione dell'Amministratore Delegato secondo cui "non esistono due anime nel (...)", evidenziando che "Per come la vedo io, l'unità significa condivisione, l'unità è rispetto. Alla fine, la base di tutto è avere questo approccio, è l'unica via per poter lavorare e sentirsi bene".
- Parlando di voci sul sig. (...), Lei ha parlato di "evento destabilizzante" posto in essere dal Management della Società, evidenziando come "Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da (...). Almeno quello che ci ricordavamo fosse il (...)";
- Lei ha delegittimato l'Amministratore Delegato (i.e. il Suo referente contrattuale "in termini di coordinamento ... per quanto necessario per l'esecuzione delle attività di Sua competenza"), evidenziando di non ritenere più necessario un confronto con il medesimo, atteso che "Per il bene del (...) è necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto".
- Lei ha accusato la Proprietà di mancanza di chiarezza in relazione a budget ed obiettivi, dichiarando: "La proprietà deve essere chiara sia nei budget che negli obiettivi ... al momento non sappiamo che margini avremo ..."
- Lei ha indirettamente sostenuto l'assenza di una intesa sulle strategie con la Proprietà e con l'Amministratore Delegato non prendendo posizione sulla relativa domanda formulataLe nell'Intervista.
- Lei ha di fatto sostenuto un'asserita "distanza" della Proprietà nella gestione della Società allorché ha affermato: "Noi sappiamo quanto sia importante avere un'identità milanese e italiana … Capiamo che a volte per le proprietà straniere sia difficile capirlo, ma è un passaggio fondamentale. Non si deve mai arrivare alla de-italianizzazione e demilanizzazione, sarebbe veramente come perdere l'anima ...".
Le Sue affermazioni di cui sopra travalicano, consapevolmente, la soglia del rispetto della verità oggettiva e sono tali da arrecare gratuitamente un pregiudizio alla Società, alla Proprietà e all'Amministratore Delegato.
Sul punto, non può considerarsi un'esimente il fatto che le determinazioni della Società, della Proprietà e dell'Amministratore Delegato possano contrastare con le Sue aspettative ovvero con Suoi desiderata individuali.
Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che la Società, la Proprietà e l'Amministratore Delegato hanno sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti con Lei.
Tale Sua condotta, nel momento in cui recide il vincolo fiduciario essenziale per ogni rapporto, è anche in manifesta violazione di obbligazioni specificamente da Lei assunte in base al contratto vigente (il "Contratto"), il quale regola la nostra collaborazione. Il riferimento va, in particolare, all'art. 27, punti sub (i) e (ii), del Contratto.
Peraltro, la gravità della Sue parole è indubbia, pure considerando l'eco che ha avuto l'Intervista in quanto ripresa, commentata ed analizzata dai principali media nazionali e le conseguenze negative sull'immagine della Società, della Proprietà e dell'Amministratore Delegato.
Con la presente, pertanto, in ragione di quanto sopra e della Sua condotta inadempiente, Le comunichiamo il recesso dal Contratto per giusta causa, così risolvendolo, e, pertanto, con effetto immediato.
Ci riserviamo, inoltre, avendo già conferito il relativo mandato, ogni azione, anche di natura risarcitoria, a tutela dei diritti della Società, della Proprietà, dell'Amministratore Delegato e del Management della Società, in ragione dei Suoi comportamenti.
Da ultimo, Le chiediamo di prendere contatto con la dott.ssa (...) al fine di procedere alla riconsegna dei beni aziendali a Lei conferiti in ragione del Contratto.
Distinti saluti”.
F) LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO.
Per condivisibile giurisprudenza di questo distretto, “in tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso, trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., essendo anche in questo caso le parti legate da un intuitus fiduciae, il cui venir meno giustifica la immediata risoluzione del rapporto. Tuttavia, tenuto conto della peculiare e diversa posizione del collaboratore continuativo rispetto al lavoratore subordinato, l'estensione del criterio della giusta causa quale valida giustificazione del recesso in tronco ad opera del committente, deve trovare fondamento nella disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento” (C. App. Milano, 17/09/2003).
Al cospetto, dunque, di un rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del committente o del lavoratore nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da valutarsi sulla base dei parametri di cui all’art. 1455 c.c., ciascuna delle parti potrà recedere laddove abbia luogo un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, allegando l’intervento della giusta causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. civ., sez. VI, 20/3/2019, n. 7711).
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, ritiene il giudicante come non possa in alcun modo dirsi sussistere a carico del ricorrente, sulla base del complesso degli elementi valutativi emersi nel giudizio, una fattispecie di grave inadempimento che giustifichi il recesso immediato esercitato dalla società committente dal contratto del 1/7/2019.
Prima di procedere all’analitica e dettagliata valutazione dei profili di inadempimento allegati dalla società nella lettera di recesso del 6/3/2020, appare opportuno evidenziare come, dalla lettura completa dell’intervista rilasciata da (...) alla (...) il 28-29/2/2020, emerga come lo stesso abbia proceduto a considerazioni dallo spettro ben più ampio rispetto all’ambito delle dichiarazioni, relative a rapporti e dinamiche endosocietarie, successivamente assurte a causa del recesso del (...). L’intervista spazia, difatti, dalle motivazioni che lo avevano indotto a lasciare la FIFA per collaborare con il (...) agli obiettivi sportivi da perseguire, dall’ingaggio di (...) al rinnovo contrattuale di (...) e (...), dal progetto di uno stadio nuovo alla matrice identitaria da preservare per perseguire l’obiettivo di una rinnovata competitività del club.
Tali ampie considerazioni, innegabilmente frammiste a rilievi critici, appaiono contraddistinte da toni pacati e spirito costruttivo, sia pure con la caratteristica stringatezza delle affermazioni, tipica delle interviste rilasciate a quotidiani, in particolare di natura sportiva nelle quali, per ragioni di contenimento degli spazi, la componente schematica delle risposte dell’intervistato prevale sulla dovizia argomentativa.
Altro fondamentale rilievo preliminare, prima di analizzare il dettaglio delle contestazioni mosse a (...), è che allo stesso non può che ascriversi il tenore letterale ed il contenuto ideologico delle dichiarazioni rilasciate, non potendo l’intervistato rispondere di affermazioni mai rese, né della declinazione sensazionalistica che il quotidiano abbia ritenuto di dare all’intervista, neanche sotto il profilo della prevedibilità e prevenibilità della circostanza, secondo i parametri di esperienza e diligenza connaturati ad una professione, quale quella di (...), di costante e consistente impatto mediatico/giornalistico.
La scelta di presentare l’intervista in prima pagina attribuendo a (...), icasticamente rappresentato in fotografia mentre brandisce una maglia del (...), un virgolettato dalla natura chiaramente assertiva (“(...), ora voglio chiarezza”), mai pronunciato nel corso dell’intervista, di dare in larghissima prevalenza risalto, nelle varie componenti della titolazione in prima pagina e nelle pagine interne, alle dichiarazioni critiche ed antinomiche rispetto a quelle rilasciate da (...) nell’intervista, pubblicata sulla medesima testata il precedente 22/2/2020, volutamente creando una contrapposizione tra i due personaggi, non può che essere riferibile ad una precisa scelta del quotidiano sportivo, non potendo in alcun modo rilevare nella valutazione dell’inadempimento contrattuale del ricorrente.
Appare, al contempo innegabile (e la circostanza è stata, del resto, dichiarata dallo stesso ricorrente in occasione del libero interrogatorio all’udienza del 28/10/2020), come la decisione di rilasciare l’intervista in questione sia stata certamente dettata da una reazione personale alle parole proferite da (...) alla (...), volte all’asseverazione di un’unità di intenti e di visione. Tali affermazioni sono state vissute da (...) come non rispondenti alle concrete dinamiche e relazioni del semestre precedente e, alla luce di tali dinamiche, su cui ci si soffermerà diffusamente oltre, percepite dallo stesso come gravemente lesive della propria dignità individuale, prima ancora che professionale.
Le stesse censure di opportunità, che astrattamente possono essere mosse al ricorrente con riguardo alle modalità comunicative prescelte ed alla pubblicità fornita a talune vicende endosocietarie, appaiono cedevoli se si considera la condizione, riferita dai membri dello Staff Tecnico (...) e (...), sentiti in qualità di testimoni, di ingravescente deficit comunicativo tra gli stessi e le funzioni apicali della società, di incertezza vissuta e, in riferimento a talune vicende di cui si dirà ampiamente infra, di percezione di esautoramento di compiti e funzioni e delegittimazione, che inducevano (...) ad una pubblica presa di posizione sulla vicenda, ritenuta in quel frangente non ulteriormente differibile.
Venendo al merito delle dichiarazioni di (...), condivisibilmente con quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente, le stesse appaiono, con riferimento agli aspetti censurati, espressione di pieno e legittimo esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione del diritto, costituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost., con riferimento al triplice profilo della continenza formale delle espressioni utilizzate, del rilievo pubblico delle dichiarazioni, reso manifesto dall’indiscutibile mediaticità dell’ambito professionale del ricorrente, e della rispondenza a verità dei fatti esposti (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 26/5/2020, n. 9710).
Premessa, dunque, la non automatica sovrapponibilità tra la libera estrinsecazione del diritto di critica e l’istituto dell’inadempimento contrattuale, principio a fortiori affermabile nelle tipologie contrattuali, qual è quella di cui è causa, caratterizzate da assenza di vincoli di subordinazione in senso tecnico, occorre procedere all’analitica verifica dei profili inadempitivi allegati dal (...), da operarsi sulla base delle affermazioni contenute nell’intervista, alla luce degli elementi istruttori emersi in causa.
La censura mossa a (...), di aver “confutato l'affermazione dell'Amministratore Delegato secondo cui "non esistono due anime nel (...)", appare nei fatti insussistente posto che la dichiarazione: "Per come la vedo io, l'unità significa condivisione, l'unità è rispetto. Alla fine, la base di tutto è avere questo approccio, è l'unica via per poter lavorare e sentirsi bene”, risulta null’altro che un invito, espresso con compostezza e moderazione dal ricorrente, alla fattiva e proficua collaborazione tra le varie aree e componenti della società.
Un’articolata disamina merita, poi, la cd questione (...).
Nel corso dell’intervista, (...) dichiarava, a proposito delle voci insistenti sui contatti intercorsi tra il Management della società e (...), che le stesse, nel delicato momento vissuto dalla squadra, alla vigilia di una partita importante, avrebbero costituito un “evento destabilizzante” e che non essere avvisati dalla società circa tali contatti sarebbe stato “irrispettoso ed inelegante”, non consono ad una società del livello del (...), “almeno quello che ci ricordavamo fosse il (...)” (inciso ultimo che, per altro, (...) nega di aver proferito).
Le affermazioni di (...) appaiono, sul punto, collimare pienamente con la situazione di fatto rappresentata dai testi (...) e (...), dalla quale emergono evidenti anomalie, rispetto all’usuale ripartizione di funzioni e competenze interne, e una situazione di assoluta incertezza dei rapporti tra le componenti societarie.
Da un lato, difatti, nel concitato periodo (temporalmente collocabile tra fine settembre ed inizi ottobre 2019), nel quale la società si determina ad esonerare l’allenatore (...), conducendo una febbrile attività di scouting per l’ingaggio del nuovo allenatore (con la scelta che, ad inizi ottobre, ricadrà su (...)), i contatti e le trattative con i potenziali sostituti risultano sempre avvenuti alla presenza di almeno un membro dell’Area Tecnica (composta, in quel periodo, da (...), (...) e (...)), fatta eccezione per quelli con (...), che vedono come esclusivi protagonisti il CEO (...) e (...), referente della proprietà (Fondo (...)).
Sotto altro profilo (...), allenatore della compagine tedesca RB Lipsia fino al termine della stagione 2018/2019 rivestiva, al momento dei contatti con il (...), la posizione di Head of Sport and Development Soccer del Gruppo Red Bull e, pertanto, risultava avere un profilo professionale astrattamente idoneo ad assumere una posizione manageriale più ampia rispetto alla mera conduzione sportiva della squadra, con mansioni potenzialmente sovrapponibili a quelle assegnate ai componenti dell’Area Tecnica.
Le notizie circa la prosecuzione dei contatti tra (...) e il (...) rimbalzano sui quotidiani e media sportivi anche dopo l’ingaggio di (...), tanto da indurre (...) a rilasciare, nel mese di febbraio 2020, un’intervista all’emittente Sky Sport, volta a disassociare il nome di (...) a quello del (...), preservando la squadra e (...) da turbative ambientali. La perdurante esistenza di contatti viene, inoltre, riportata a (...) da alcuni agenti calcistici i quali, addirittura, riferiscono di trattative di calciomercato in vista della stagione successiva promosse dallo staff di (...).
Le reiterate richieste di chiarimenti da parte dello Staff Tecnico, ed in particolare di (...) e (...) al CEO (...), circa l’esistenza ed il contenuto delle trattative con (...), non trovano adeguate risposte nel CEO che, alternativamente, ne nega l’esistenza o sposta l’asse baricentrico dal problema, vale a dire la conduzione di contatti con un potenziale allenatore/manager senza il coinvolgimento dell’Area Tecnica, trincerandosi dietro l’affermazione (per altro ripetuta nel corso dell’intervista del 22/2/2020), secondo cui nessun accordo contrattuale fosse stato raggiunto con il manager tedesco, senza rendere le esaustive spiegazioni periodicamente richieste dallo Staff Tecnico, ed in particolare da (...) e (...).
Si riportano di seguito le dichiarazioni di (...) e (...) sul punto:
(...): “All'inizio della stagione 2019 la squadra non stava andando come speravamo ed i risultati non erano quelli attesi, oltre ai risultati anche il gioco espresso dalla squadra non era quello sperato, ed anche se solo dopo poche giornate di campionato abbiamo pensato che fosse opportuno cambiare allenatore. Naturalmente è una decisione che abbiamo maturato confrontandoci all'interno dell'area tecnica tra i responsabili di quel periodo che erano (...), il ricorrente ed io, ed evidentemente confrontandoci anche con la proprietà ed in particolare con l'amministratore delegato circa quelle che erano le nostre intenzioni, abbiamo quindi cominciato a sondare possibili allenatori alternativi e siamo arrivati alla conclusione che, anche in funzione di quelle che erano le esigenze di bilancio ed i costi, la soluzione ideale era quella di Stefano (...). I contatti con quest'ultimo sono stati sviluppati dall'area tecnica.
La settimana che precede di fatto l’esonero, che avviene dopo la partita di Genova che, se non ricordo male, è stata ai primi di ottobre, abbiamo avuto dei contatti con diversi allenatori.
Potrei non essere precisissimo con riferimento ai giorni esatti. Nello specifico, per quanto è a mia conoscenza, siamo andati a contattare il signor (...), questo incontro se non ricordo male è avvenuto a Zurigo, eravamo presenti io, (...), (...), e (...). Durante quella giornata lì sono stato informato dal signor (...) che il giorno dopo, non ricordo esattamente se il giorno dopo o due giorni dopo, avrebbe incontrato assieme a (...) in Germania il signor (...). Questo è l'unico riferimento che io ho avuto rispetto ad un incontro con (...). Non ho avuto riscontri di quell’incontro e comunque dopo l'incontro che abbiamo avuto personalmente con il signor (...), noi dell'area tecnica abbiamo proseguito sondaggi con altri possibili candidati. Nello specifico abbiamo sondato la disponibilità del signor Schmidt ad incontrarci, che però ha declinato l'invito. Abbiamo poi incontrato (...), io il ricorrente e (...), abbiamo ritenuto che fosse un candidato molto autorevole benché molto oneroso ed abbiamo parlato con (...), riferendo che poteva essere una soluzione per noi, (...) ha chiesto di incontrare (...) e siamo andati ad incontrarlo, io, (...) e (...) a casa sua. Per quanto riguarda la comunicazione circa l’incontro che ci sarebbe stato con (...), questa comunicazione mi è stata data in treno mentre andavamo da Milano a Zurigo io, (...) e (...), il ricorrente non era presente perché era andato con mezzi propri o si trovava già a Zurigo. Quella era una settimana molto concitata in cui la squadra era in difficoltà, pensavamo di cambiare allenatore e sondavamo molti potenziali sostituti. Potrei essere leggermente impreciso circa le circostanze che riferisco. Dopo l'incontro di Zurigo io e il ricorrente torniamo a Milano con la macchina del ricorrente ed in questa occasione ne parliamo, attribuendo a quell’incontro un’importanza relativa in quanto non era per noi un candidato possibile, in quel momento facevamo incontri per cercare l'allenatore per cui l'eventuale contenuto del ragionamento tra la società e (...) non era da me conosciuto e comunque ribadisco che lui per noi dell'area tecnica non rappresentava un candidato plausibile perché non allenava da un po' di anni e si era messo a fare il dirigente quindi evidentemente non lo consideravamo una valida alternativa come allenatore. Dopo l'incontro con (...) sono proseguiti i confronti tra (...) (...), me, (...) e (...) in conference call, e si è giunti alla conclusione che non c'erano purtroppo le condizioni economiche per portare avanti la candidatura di (...) ed abbiamo ritenuto (...), del quale conoscevamo la disponibilità a venire ad allenare, il candidato migliore.
Personalmente non ho mai ricevuto nessun feedback dell'incontro con (...), devo però rimarcare che nella mia posizione io riferivo sempre a (...) e (...), che nell’organigramma erano i miei referenti, e quindi non avevo e non ho un contatto diretto con la proprietà, per cui non posso escludere che (...) o (...) possano avere ricevuto un feedback. Da quel momento al lockdown ed anche oltre, fino a giugno, anche luglio, il nome di (...) viene fuori in maniera ricorrente sui giornali come allenatore in pectore o dirigente in pectore del (...), si parlava sui giornali e in televisione tutti i giorni di lui, tant’è che per proteggere la struttura tecnica in quel momento, l'allenatore in primis, (...) ha dovuto fare a più riprese delle dichiarazioni per smentire che il (...) avesse già preso (...), era opportuno anche perché era diventato un massacro e (...) veniva trattato tutti i giorni come un allenatore già mandato via. Nel lungo periodo da ottobre in poi ci sono stati più incontri nei quali chiedevamo conto di queste voci insistenti al signor (...) il quale negava di aver preso qualunque accordo con il signor (...), riconosceva di averlo incontrato ad ottobre, come è stato detto in precedenza in quell’occasione, ma evidenziava che nessun impegno era stato preso con il suddetto in quell'occasione o successivamente”.
(...): “Quando abbiamo costituito il nostro gruppo di lavoro assieme alla società abbiamo pensato ad un progetto triennale con (...), che arriva all'incirca 10 giorni prima della partenza del raduno. Inizia il suo lavoro, e dopo un inizio promettente con una tournée negli Stati Uniti, che dà dei discreti risultati, ci rendiamo conto quasi subito che la squadra faceva fatica ad esprimere il gioco da noi desiderato. Inizia il campionato, perdiamo la prima partita, vinciamo quella successiva ma non siamo contenti delle prestazioni e del modo di giocare della squadra, un problema grosso riguardava i nuovi giocatori, alcuni dei quali non venivano utilizzati dall’allenatore e quindi monitoriamo di settimana in settimana sia il lavoro a Milanello e sia naturalmente i risultati sul campo la domenica. Probabilmente già alla sesta giornata avevamo un’idea di cambiare per non pregiudicare l'intera stagione. Naturalmente io (...) e (...) abbiamo fatto cenno di questo alla proprietà, attraverso il CEO del (...), (...). Abbiamo quindi valutato le opzioni possibili, e prima dell'esonero di (...) è iniziato un percorso di sondaggio dei possibili sostituti. Ci sono state delle proposte e queste proposte sono state portate avanti dai vari gruppi, nel senso che abbiamo fatto delle riunioni con la parte della proprietà, ovvero il CEO e (...). Nel caso specifico c'è stato un incontro con l'ex allenatore del Valencia (...), a Zurigo, al quale io non ho partecipato anche perché non avevamo ancora interrotto il rapporto con (...) e non volevamo andare tutti per rendere la cosa troppo visibile alle persone, per cui io sono rimasto a Milano. Dell'incontro tra (...), (...) e (...) mi è stato detto telefonicamente ma sinceramente non ricordo da chi, se da (...), da (...) o dallo stesso (...). Ricordo comunque il contenuto della telefonata, e mi fu riferito che ci sarebbe stato un incontro con (...), allenatore che io sinceramente non conoscevo e non era una figura alla quale io avrei pensato. Comunque era la settimana precedente all’esonero di (...) per cui, pur non conoscendo il contenuto dell'incontro, ho ritenuto che fosse finalizzato alla ricerca del sostituto allenatore. Da questo momento in poi il nome di (...) non viene espressamente fuori da parte della proprietà nei nostri confronti anche perché, avendo sostituito (...) con (...), la questione allenatore l’avevamo ormai risolta e non eravamo a conoscenza di ulteriori contatti tra la proprietà e questo allenatore. Successivamente, e parlo di luglio/agosto 2020, mi è stato detto che i contatti erano andati avanti, ricordo che la prima volta che mi è stato detto è stata in occasione di una videochiamata durante il lockdown nel giugno del 2020 tra me, (...) e (...). A mia espressa domanda, non ricordo quale dei due interlocutori, mi ha detto che si parlava di (...) quale allenatore, ma non come sostituto di (...) che c'era già da ottobre ma quale eventuale sostituto di (...) nella stagione 2020/2021. Sia ad ottobre che nei mesi successivi c'è stata sicuramente una richiesta di chiarimenti su quello che stava succedendo poiché attraverso tanti agenti ci veniva detto che i contatti stavano andando avanti ed addirittura che l’entourage di (...) stava organizzando la campagna acquisti dell'anno successivo. A questa richiesta di chiarimento la società non ha risposto, come ho già riferito la prima volta in cui ne ho personalmente parlato è stata nel giugno del 2020
Ribadisco che chiarimenti sulla figura e sui contatti con (...) li abbiamo chiesti periodicamente a (...), si parlava molto mediaticamente di questo personaggio, tanto che io ho organizzato un’intervista con (...) a Febbraio nella quale ho detto che non era un profilo adatto a fare l'allenatore del (...).
L'ufficio mio e quello che era di (...) era assieme, era un ufficio unico, e a 10 metri c'era quello di (...), che era frequentemente presente in questo ufficio, e poi andavamo alle partite insieme, per cui i contatti erano non dico giornalieri, ma dopo la delegittimazione di novembre i rapporti non erano idilliaci e la questione (...) non è mai stata affrontata a viso aperto, nel senso che noi volevamo sapere se la società aveva intenzione di prendere un allenatore anche perché essendo noi dell'area sportiva avremmo dovuto saperlo. C'erano due aspetti, uno era il chiarimento con la proprietà, vale a dire con (...); (...), (...), che erano i nostri interlocutori, anche per chiarire la nostra posizione, poiché non avremmo mai accettato l'imposizione di un allenatore che non andava bene a noi, e l'altro era l'aspetto del confronto sul punto con (...), che ci diceva che non c'erano stati ulteriori contatti con (...)”.
La condizione di ingravescente disagio vissuta dai membri dell’Area Tecnica nei confronti del CEO, emblematicamente rappresentata dall’affaire (...), e la sensazione che le determinazioni assunte dal Management potessero preludere ad un progressivo esautoramento delle funzioni contrattualmente assegnate allo Staff Tecnico, appaiono ulteriormente suffragate dalla ristrutturazione dei processi operativi, avvenuta tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2019, mediante la creazione di un Comitato Tecnico (cd Technical Committee), e l’inserimento di una nuova figura, quella del General Contractor, nella persona di (...), con funzioni di primaria conduzione delle trattative di mercato, e riporto diretto all’Amministratore Delegato della società. La circostanza, non oggetto di specifiche dichiarazioni di (...) né, correlativamente, di censure da parte della società, appare funzionale ad una più compiuta illustrazione del terreno di coltura dal quale traggono origine le dichiarazioni di (...).
La ristrutturazione dell’Area Tecnica, secondo quanto dichiarato dal teste (...), viene concepita dallo Staff Tecnico alla stregua di una delegittimazione, contenendo in nuce un esautoramento di funzioni contrattuali, e produce tra lo stesso ed il CEO, in quel periodo, “rapporti non idilliaci”.
Giova ripercorrere, sul punto, le dichiarazioni rese dai testi (...) e (...).
(...): “A dicembre del 2019, non saprei dirle il giorno, durante una riunione che abbiamo avuto con (...), io, (...) e (...), e credo che potesse essere presente anche lo stesso (...) in quella riunione, (...) ci consegna delle slides attraverso le quali ci illustra come avrebbe voluto ridefinire i processi operativi. Questa ristrutturazione prevedeva la creazione di un comitato tecnico composto da noi tre, (...) e (...), e ovviamente (...), che era la figura a cui riferiva questo technical committee, che avrebbe dovuto riunirsi periodicamente per concertare le strategie di mercato. Una volta definite le strategie di mercato avallate dal signor (...), il passaggio alle negoziazioni dei potenziali obiettivi avrebbe dovuto essere sotto il controllo e la conduzione di (...). Il documento che ci fu consegnato in inglese ed il termine esatto utilizzato nello stesso era lead, questo fino alla creazione del comitato tecnico era di competenza del signor (...), di (...) e mio, sempre sotto il continuo confronto ed avallo del signor (...). Di fatto questi nuovi processi sono stati implementati, ma per quanto riguarda il mercato immediatamente successivo, la figura di questo contractor non era sempre presente, in alcuni casi ed in alcune negoziazioni si, mentre in altri no. Ad esempio nel caso del tesseramento di (...) tutta la negoziazione è stata condotta da me, (...) e (...), nella cessione di Suso idem, nell’acquisizione di (...) era presente nella fase di negoziazione sempre assieme a noi. Dunque, per sintetizzare, non in tutte le transazioni/negoziazioni il signor (...) era effettivamente presente”.
(...): “La riunione per organizzare il comitato tecnico fu fatta dopo l'incontro avvenuto a Londra qualche settimana prima con la proprietà dove la società ci aveva espresso il proprio malcontento circa la situazione della squadra. L'incontro a Londra ha avuto luogo all'incirca il 10 o il 15 di novembre, ed a fine novembre c'è stata questa riunione indetta da (...), dove lui ci espone il progetto economico della squadra da realizzare nei due anni e mezzo successivi, tagliando il budget promesso a luglio del 2019 da 75 milioni a zero con l'idea di abbassare il monte ingaggi da 111 milioni a circa 80 milioni. In questa riunione ci è stato illustrato anche l'inserimento di questa figura, il contractor, che doveva essere presente in tutte le trattative e doveva riferire direttamente al CEO. L'inserimento di questa figura ha comportato automaticamente una variazione delle mie prerogative poiché nel mio contratto è previsto che sia io a riferire direttamente al CEO, non conosco nei dettagli il contratto di (...) ma credo che anche lui avesse un accesso diretto con il CEO della squadra. Era anche previsto che il contractor partecipasse direttamente alle trattative e questo ci ha sinceramente delegittimato anche nei confronti degli agenti che avevano fatto le trattative e delle squadre”.
L’ulteriore censura in ordine alla presunta delegittimazione dell’Amministratore Delegato, che la società rinviene nell’affermazione di (...), il quale non avrebbe ritenuto necessario confrontarsi ulteriormente con lo stesso, manifestando viceversa l’esigenza di un meeting con la società da tenersi al più presto, appare destituita di fondamento, analizzando la chiosa di (...), che asserisce: “Con (...) abbiamo già parlato”. L’esigenza di un confronto diretto con la proprietà, nel particolare scenario venutosi a creare, trova del resto riscontro nelle parole di (...), a proposito della questione (...). Dichiara (...): “C'erano due aspetti, uno era il chiarimento con la proprietà, vale a dire con (...); (...), (...), che erano i nostri interlocutori, anche per chiarire la nostra posizione, poiché non avremmo mai accettato l'imposizione di un allenatore che non andava bene a noi, e l'altro era l'aspetto del confronto sul punto con (...), che ci diceva che non c'erano stati ulteriori contatti con (...)”.
Del tutto scevra da profili di alterazione della verità oggettiva appare l’ulteriore, censurata affermazione di (...), secondo cui la Proprietà avrebbe mancato di chiarezza nella fissazione di budget ed obiettivi di mercato, non essendo noti allo Staff Tecnico, all’atto del rilascio delle dichiarazioni, i margini finanziari a disposizione, così come la presunta indiretta conferma dell’assenza di sintonia sulle strategie con la Proprietà e l’Amministratore Delegato, che la società individua, deduttivamente, nell’omessa presa di posizione sulla relativa domanda formulata nel corso dell’intervista.
Anche su tale aspetto appaiono di particolare conducenza le dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti in corso di causa, dalle quali emerge come le risorse finanziarie da utilizzare per l’acquisizione di nuovi giocatori, oggetto di definizione di massima nella misura di € 75 mln. per ciascuna stagione sportiva, con possibilità di allocazione di un budget maggiore sul calciomercato estivo della prima delle due stagioni (2019/2020) e, in caso di eventuali residui, sul mercato cd di riparazione di gennaio, erano state oggetto di unilaterali variazioni da parte della proprietà, che provvedeva ad azzerare il budget per il calciomercato di gennaio 2020 (sessione, ad ogni modo, particolarmente virtuosa per effetto delle cessioni di Suso e Piatek e della riduzione del monte ingaggi) ed ometteva di definire risorse ed obiettivi per la stagione successiva, nell’incertezza, affermata da (...) nel corso di una riunione tecnica a novembre, sulla figura destinata a rivestire il ruolo di allenatore della squadra per l’anno successivo.
(...): “Per quanto riguarda la conduzione del mercato: evidentemente nell’impostare un mercato è necessario, nel nostro mestiere, contemperare le necessità tecniche con i vincoli di bilancio, sempre per poter operare abbiamo bisogno di sapere quanto margine economico abbiamo a disposizione e quindi si opera all'interno di esigenze di bilancio e di necessità tecniche per salvaguardare quello che è il patrimonio della società. Tra quelli che vengono definiti asset della società vi è il patrimonio tecnico rappresentato dal valore del calciatore ed è primario, e quindi il confronto tra i responsabili dell’area tecnica e la proprietà è continuo per cercare di trarre il meglio dalle varie situazioni che si presentano.
In questo contesto in un mercato estremamente dinamico il confronto è più che quotidiano per cercare di cogliere e verificare se ci sono delle opportunità per valorizzare e migliorare il proprio patrimonio tecnico, il che non soltanto significa acquisire dei calciatori ma anche vendere quei calciatori che hanno delle richieste sul mercato, in ogni sessione di mercato c'è un confronto continuo, magari un calciatore non è sul mercato in un determinato momento, ma di fronte ad un'offerta irrinunciabile diventa un calciatore da vendere, allo stesso modo un calciatore che non si pensava di volere o potere acquisire diventa un’opportunità in relazione a varie circostanze. Per quanto riguarda il mercato di gennaio i responsabili dell'area tecnica, io (...) e (...) abbiamo manifestato a (...) l'opportunità di eseguire alcuni interventi per migliorare la squadra. A fine novembre siamo stati convocati a Londra per un incontro con la proprietà per fare il punto della situazione. A quell’incontro oltre a noi erano presenti (...), (...), (...), (...) e un'altra persona di cui non conosco il nome. Dovevamo fare il punto della situazione in quel momento, siamo a fine novembre, durante quell’incontro avevamo manifestato alla proprietà in persona la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare la squadra. Quell’incontro non fu molto produttivo in quanto ci soffermammo in particolare sugli errori commessi dall’area sportiva, con particolare riferimento all’ingaggio di (...) come allenatore, che è stato ufficializzato nel giugno del 2019. Non so quando è avvenuta la contrattualizzazione del ricorrente ma lui era già in procinto ed esisteva già un confronto tra (...) e (...). Durante quell’incontro, quindi, non venne definito un budget per il mercato di gennaio. Successivamente abbiamo avuto altri incontri come quello di dicembre in cui ci è stato consegnato il documento di cui ho parlato, ma non è mai stato definito un budget preciso rispetto al mercato di gennaio, nonostante questo ci è stato consentito di tesserare (...) che non presentava costi di acquisizione ma solamente di ingaggio e la sessione di mercato di gennaio si è conclusa con un saldo economico molto positivo grazie in particolare alle cessioni di (...) e (...), ed è stato, durante quella sessione di mercato, anche abbassato il costo salariale dell'intero organico, laddove per organico intendo la squadra, per cui ci confrontavamo con (...) di volta in volta sulle opportunità in entrata e in uscita di concludere le transazioni, e ricevevamo o meno il benestare della proprietà, come era già avvenuto nel mercato precedente e come avviene regolarmente in tutte le società di calcio. Ci è stato detto che la società aveva già speso troppo e che non voleva investire nuovamente o mettere liquidità, e difatti quel mercato si è concluso con un saldo estremamente positivo. Per quanto riguarda le sessioni di mercato precedenti, quando io sono stato ingaggiato mi hanno riferito, parlo di (...) e (...), che per quel mercato la società aveva stanziato un budget di 50/75 milioni, c'era una flessibilità che avrebbe permesso di arrivare, laddove ci fossero state delle opportunità da cogliere, di poter arrivare ad un budget sino a 75 milioni”.
(...): “Per quanto riguarda il calciomercato invernale l'idea era quella di avere dei giocatori in uscita, e la priorità in entrata erano un centrale difensivo di esperienza e un attaccante, che avevamo individuato in (...). Tutto quello che riguarda il calciomercato viene avallato sotto il profilo economico dalla proprietà e sotto il profilo tecnico dall'area sportiva. Il budget si fa all'inizio della stagione naturalmente, il mercato di gennaio è considerato tra virgolette un mercato di riparazione, il nostro è stato un mercato molto virtuoso perché siamo riusciti a realizzare vendite inaspettate per 51 milioni di euro con (...) e (...), ed in un computo generale dell'anno 2019/2020 il calcolo era -18 milioni rispetto ai 75 previsti come budget generale, non vorrei sbagliare ma era 90 in uscita e 72 in entrata, per cui abbiamo fatto riferimento, in quella sessione di calciomercato, a quello che avevamo speso, ed a quelle che erano le necessità di natura tecnica. Comunque, dopo la riunione con (...), parlo della riunione di fine novembre, quella del comitato tecnico per intenderci, ci è stato detto che il budget era zero, lui insisteva particolarmente sul fatto che non sapevamo chi sarebbe stato l'allenatore, stavamo ragionando di investimenti che avrebbero avuto effetto da gennaio in poi ma soprattutto dall'anno successivo. Per noi però l'allenatore era (...) e ci basavamo su quello che era il lavoro e la necessità di (...) e, cosa molto importante, abbiamo sempre creduto che gli acquisti li fa la società e non li fa l'allenatore che, al più, d'accordo con la dirigenza, indica dei profili.
(..)Per quanto riguarda il budget eravamo d'accordo su un budget di 75 milioni per i primi due anni, cioè 75 milioni per ciascuna stagione sportiva, noi ricordo che volevamo spostare parte del budget complessivo sulla prima stagione per fare dei grandi investimenti nella prima stagione, ad esempio fare 100 la prima stagione e 50 la seconda per dare un impatto forte sulla prima stagione che ritenevamo più importante e ci è stato detto: “vediamo”. Il gruppo di lavoro era formato da me, (...) e (...). All’inizio del mercato abbiamo avuto molta autonomia e siamo andati a Madrid a contattare giocatori in ruoli che non erano necessari numericamente, come (...)”.
Del tutto esenti da possibili censure di ordine formale o contenutistico appaiono, da ultimo, le dichiarazioni in merito alla necessità di preservare l’identità milanese ed italiana della società, esaurendosi le stesse in una più che innocua affermazione valoriale ed identitaria.
Ciò detto con riferimento ai dedotti profili di alterazione della verità oggettiva dei fatti rappresentati e, in senso più ampio, di sussunzione delle dichiarazioni di (...) nell’alveo della legittima espressione del diritto di critica, appare da ultimo necessario affrontare la questione della violazione delle specifiche obbligazioni di promanazione convenzionale che il ricorrente avrebbe assunto a seguito della sottoscrizione del contratto.
A margine della lettera di recesso, la società osserva come l’intervista incriminata sarebbe stata rilasciata da (...) “senza preavvertire e, senza, tantomeno coordinarsi né con l'Amministratore Delegato né con i Manager della Società a presidio delle funzioni deputate al mantenimento dei rapporti con i media”. Tale condotta integrerebbe, secondo quanto opinato dalla difesa di parte resistente nel corso della discussione finale, la specifica violazione della clausola sub 5 (vii), a mente della quale il mantenimento dei rapporti con i media “(radio, TV e stampa) e gli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Serie A, in relazione alle attività e ai risultati sportivi dell’A.C. (...)”, avrebbe dovuto svolgersi “in collaborazione con altri soggetti scelti dall’A.C. (...) (…) – individuati, in primis, nella figura del Chief Communications Officer”, dott. (...), assicurando il supporto nella gestione delle strategie di comunicazione aventi ad oggetto l’Area Sportiva”.
La richiamata clausola figura, innanzitutto, nella parte relativa all’attribuzione di funzioni al collaboratore e non di codificazione di obblighi, concorrendo ad individuare, nella delineazione della sfera giuridica attiva convenzionalmente stabilita, accessori doveri di coordinamento con altri soggetti dell’organigramma societario. Non può, pertanto, da tale clausola inferirsi l’esistenza di una specifica obbligazione contrattuale che imponga al collaboratore di concordare con le funzioni preposte ogni dichiarazione pubblica o istituzionale concernente il club che, in tutta evidenza, in considerazione della più volte evidenziata caratterizzazione pubblica e mediatica della professione svolta da (...), finirebbe per conculcare irreversibilmente il diritto di libera manifestazione del pensiero.
Allega la società resistente la violazione, da parte del ricorrente, delle obbligazioni originanti dalla clausola di cui all’art. 27, punti (i) e (ii), che prevede:
“Lei assume l’impegno che, sia in costanza di Contratto che dopo la sua cessazione, in assenza di un’autorizzazione scritta della Società:
- non diffonderà a qualsiasi persona e produrrà il massimo sforzo per evitare la comunicazione non autorizzata di segreti o informazioni inerenti gli affari, i metodi, le operazioni e le relazioni della Società, dei suoi azionisti, dei suoi clienti o utenti, o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza a motivo del Contratto;
- non utilizzerà o tenterà di utilizzare alcuna di tali informazioni in modo che possa danneggiare o causare perdite, direttamente o indirettamente, alla Società o ai suoi affari o appaia ragionevolmente in grado di danneggiarla”.
Non si ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente, alcun profilo di violazione di tali obblighi, essendo i fatti narrati da (...) già oggetto di precedente propalazione mediatica, ovvero rappresentati dallo stesso con modalità tali da non integrare in alcun modo la divulgazione non autorizzata di segreti o informazioni inerenti gli affari, i metodi, le operazioni e le relazioni della Società, dei suoi azionisti, dei suoi clienti o utenti, o qualsiasi altra informazione ovvero l’utilizzazione di tali informazioni in guisa tale da causare danno alla società.
Ciò risulta, da un lato, evidente, con riferimento alle risposte fornite in merito ai contatti avuti dalla società con (...) nel periodo precedente all’intervista.
L’esistenza di trattative con il manager tedesco, anche successive all’ingaggio di (...), rappresenta, difatti, non soltanto un fatto storico incontrovertibile (confermato dai testi (...) e (...) e, a posteriori, dallo stesso (...) nell’intervista rilasciata al(...) nell’edizione del 20/8/2020), ma altresì una notizia di pubblico dominio al momento dell’intervista di (...), non in virtù di rumours o supposizioni giornalistiche, ma per effetto dell’indiretta ammissione del CEO (...) nell’intervista rilasciata appena una settimana prima alla stessa testata.
Alla domanda dell’intervistatore: “(...) dica la verità: ha mai contattato (...)?”), (...) risponde: “Sono nel calcio da 26 anni, interagisco con centinaia di persone diverse tra cui almeno 20 allenatori in tutto il mondo. È normale”, con ciò incontrovertibilmente confermando la circostanza.
Né possono ravvisarsi profili di violazione di segreti aziendali o rivelazione di informazioni riservate, con effetti potenzialmente dannosi, relativamente all’aspetto, vigorosamente censurato dalla difesa del (...) in sede di discussione finale, della rivelazione di notizie concernenti il budget di mercato affidato dalla società al Technical Team, trattandosi non soltanto di dichiarazioni di estrema genericità, del tutto prive di riferimenti circostanziali o numerici ("La proprietà deve essere chiara sia nei budget che negli obiettivi (…) Al momento, nonostante gli sforzi nel mercato di gennaio, ed i tanti tagli (…) non sappiamo che margini avremo”) ma, attraverso la rappresentazione di una situazione di obiettiva incertezza, informate dalla finalità di stimolare la società affinchè ponesse lo staff tecnico in grado di condurre trattative idonee all’acquisto di calciatori funzionali agli obiettivi sportivi dalla società stessa individuati.
- IL DANNO PATRIMONIALE
Logica scaturigine dell’accertata insussistenza dell’inadempimento del ricorrente e, per traslato, dell’inesistenza della giusta causa di recesso addotta dal (...) nella lettera del 6/3/2020, è l’obbligo di risarcire il danno cagionato, sotto il profilo del cd lucro cessante, commisurato ai compensi pattuiti sino alla scadenza naturale del contratto (30/11/2022, cfr. ancora doc. 2 fascicolo parte ricorrente), a partire dalla data dell’illegittimo recesso del committente, pari a 33 mensilità residue da moltiplicarsi per la somma di € 125.000,00 netti (a tanto ammontando la cifra mensilmente percepita dal ricorrente), per un totale di € 4.125.000,00 netti, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
Con principio pacificamente estensibile alla fattispecie della parasubordinazione, la Cassazione ha, difatti, avuto modo di osservare come, nel caso di illegittimo recesso datoriale nei contratti a tempo determinato, “il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto” (Cass. civ., sez. lav., 29/10/2013, n. 24335).
Va esclusa, nel caso di specie, l’operatività della clausola di cui all’art. 22 del contratto, che testualmente recita:
“Le Parti convengono che nella ipotesi di recesso disposto dalla Società in assenza di una giusta causa, Lei avrà comunque diritto di ricevere, con le tempistiche previste nel punto 14 che precede, il Corrispettivo Fisso sino alla Data di Cessazione. Condizione essenziale per l’erogazione del Corrispettivo Fisso in tale evenienza sarà la stipulazione di una generale transazione novativa (la “Transazione”), formalizzata nella sede indicata dalla Società, in cui Lei rinunci a qualsivoglia pretesa che trovi fondamento sul Contratto, sulla sua esecuzione e cessazione. Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 22 ed agli incarichi e/o rapporti di cui all’Allegato A, Lei riceverà il Corrispettivo Fisso sino a quando non abbia assunto un nuovo incarico professionale, in Italia o all’estero, prima della Data di Cessazione. Qualora si dovesse verificare quest’ultima circostanza le Parti concordano sin d’ora che verrà meno a carico di A.C. (...) l’obbligo di corresponsione a Suo favore del Corrispettivo Fisso”.
Il tenore letterale della disposizione consente, difatti, di ritenere come la sfera di applicazione della clausola de quo, anche in ragione della previsione di un corrispettivo minimo garantito sino alla scadenza naturale del contratto, debba essere confinata alle fattispecie di recesso unilaterale, ad opera della società, che non risultino sorrette dall’allegazione della giusta causa quali, ad esempio, un recesso anticipato esercitato ad nutum o per addotti motivi economici o finanziari. A fronte di tale evenienza i paciscenti hanno previsto la permanenza del diritto alla erogazione del compenso secondo entità, modalità e tempistiche convenzionali, subordinatamente alla stipula di una transazione che preveda la rinuncia del lavoratore ad ulteriori pretese fondate sul contratto, e la perdita del diritto alla prestazione economica al reperimento di ulteriore occupazione professionale.
La previsione contrattuale, congegnata per l’ipotesi di recesso del committente non assistito da giusta causa, non può trovare applicazione nei casi in cui, avendo tale parte, come nel caso all’odierno esame, addotto una giusta causa a sostegno del recesso, questa venga, per effetto di un pronunciamento giudiziale, ritenuta ex post illegittima o insussistente. Coerentemente, al richiedente andrà riconosciuto l’intero danno da lucro cessante indipendentemente dall’assunzione di nuovi incarichi professionali che, alla data della sentenza, anche ai fini della richiesta applicazione del principio di compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1227 c.c., non risulta allegata dal (...) ed appare smentita dallo stesso (...) (cfr. libero interrogatorio alle udienze del 28/10/2020 e 29/12/2020).
Non possono, viceversa, trovare accoglimento le ulteriori richieste, spiegate dalla difesa del ricorrente, aventi ad oggetto il mantenimento, sino alla prevista scadenza contrattuale, dell’appartamento in Milano, via (...), e dell’autovettura (...), riconosciuti dal (...) a titolo di benefits aziendali in costanza di contratto, trattandosi di obbligazioni di natura strettamente accessoria al rapporto professionale, ostando a ciò l’intervenuta risoluzione dello stesso, in omaggio al principio espresso dal brocardo simul stabunt simul cadent.
Né, infine, può accogliersi la richiesta di riconoscimento del controvalore monetario della locazione mensile dalla data di recesso alla scadenza del termine posto che, come allegato dalla difesa del (...) (e riconosciuto, in sede di libero interrogatorio del 28/10/2020, dallo stesso (...)), la società sta continuando, nonostante la risoluzione del contratto, a sostenere gli oneri economici relativi alle esigenze abitative di (...) presso l’appartamento milanese, risultando dunque l’assunto di un danno in termini di lucro cessante, relativamente a tale voce, del tutto incerto ed eventuale.
- IL DANNO NON PATRIMONIALE.
La difesa di (...) ha avanzato una domanda di ristoro del danno non patrimoniale asseritamente patito dal proprio assistito, nella considerevole misura di € 8.000.000,00 allegando, riassuntivamente che, a seguito delle modalità di conduzione dei rapporti con lo stesso ad opera dei vertici societari, del progressivo esautoramento di funzioni e delle motivazioni poste a base del recesso, ne sarebbe conseguita, da un lato, la profonda delegittimazione del ricorrente dinanzi ai media, al mondo sportivo, all’opinione pubblica e alla tifoseria e, dall’altro, l’irreversibile vulnerazione del patrimonio cd immateriale del medesimo, in termini di lesione di diritti all’immagine, alla reputazione personale e professionale, nonché un danno morale soggettivo, meritevole di adeguato ristoro nella misura richiesta.
Ritiene il giudicante come tale domanda possa trovare parziale accoglimento, nella misura di cui si dirà di seguito.
Deve, in linea di diritto, premettersi come la risarcibilità del danno non patrimoniale, quale quello all’immagine o cd esistenziale, sia astrattamente compatibile, anche in termini di nesso eziologico, con atti gestori del rapporto di lavoro, quali le manifestazioni di natura recessiva del datore di lavoro o del committente, trattandosi di danni derivanti da comportamenti collegati al rapporto da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione del generale principio del neminem laedere (in questi termini Cass. civ., sez. lav., 30/11/2017, n. 28788).
(...), ex calciatore di livello internazionale, bandiera della nazionale Croata e, per circa un decennio (1992-2001), dello stesso (...), risulta aver intrapreso, successivamente al ritiro dall’attività agonistica, una brillante carriera di commentatore sportivo e di direttore di testate giornalistiche assumendo, a partire dal 2015, un prestigioso ruolo dirigenziale (Vice Segretario e Capo Esecutivo del Calcio, nonché Consulente del Presidente per le strategie dello sviluppo del Calcio) nell’ambito della FIFA, massimo organo regolativo calcistico internazionale, sviluppando un’intuibile professionalità ed accentuando la propria notorietà a livello mondiale, accreditandosi quale indiscussa personalità di preminente rilievo nel mondo del calcio.
La determinazione di interrompere il percorso professionale all’interno della FIFA appare direttamente ricollegabile alla proposta di collaborazione pervenuta dal (...), club al quale (...) dichiara di essere profondamente legato, al richiamo di nuovi stimoli professionali e all’opportunità di collaborare con (...), a cui è legato da autentica e fraterna amicizia, circostanza ribadita nella stessa intervista alla (...) del 29/2/2020.
Il percorso professionale nel (...), protrattosi per soli 8 mesi, a fronte di un contratto di durata ultratriennale, appare tuttavia contrassegnato dai complessi rapporti comunicativi e relazionali con il CEO, (...), dal parziale esautoramento di funzioni e compiti, dall’incertezza in ordine ad obiettivi e budget di mercato, sino a culminare nel recesso unilaterale, oggetto della presente controversia, che il (...) ascrive a significativi inadempimenti contrattuali e condotte di oggettiva gravità, lesive dell’immagine del club e delle principali posizioni apicali, potenzialmente generatrici di pregiudizio a carico della stessa.
Vi è prova della circostanza che, successivamente al recesso del (...), la notizia abbia avuto una formidabile eco massmediatica in tutto il mondo (vedasi, in proposito, lo sterminato elenco di link di articoli di giornale apparsi sui media internazionali nelle due settimane successive al recesso contrattuale prodotto sub doc. 11 dalla difesa di parte ricorrente), così come deve ritenersi suffragato da adeguata evidenza, sia pure sotto il profilo logico-deduttivo, il fatto che la divulgazione dei motivi del recesso del (...) abbia raffigurato un’immagine di (...) quale autore di “fatti gravi” nei confronti della società committente (vedasi articolo su France Football di cui al doc. 12 fascicolo parte ricorrente), e quale personaggio incline a comportamenti antiaziendalistici ed a posizioni oltranziste, in ultima analisi inadatto all’assunzione di incarichi dirigenziali.
In tema di risarcibilità del danno all’immagine ed alla reputazione, inteso quale danno conseguenza, non sussistente in re ipsa, ed oggetto ad oneri di allegazione e prova gravanti su colui che ne domanda il ristoro, si è in sede di legittimità affermato che la liquidazione debba avere luogo sulla base non di valutazioni astratte, “bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ., sez. III, 18/2/2020, n. 4005).
Il triplice parametro di riferimento, enunciato per via giurisprudenziale, cui ricorrere nel giudizio di valutazione della sussistenza del danno all’immagine ed alla reputazione, e di liquidazione del suo ammontare, appare pienamente attagliarsi alla fattispecie all’odierno esame. È, difatti, innegabile l’enorme diffusione massmediatica dello scritto (in questo caso contenente le motivazioni del recesso del committente), il rilievo dell’offesa arrecata, in termini di comparazione tra la gravità degli addebiti mossi e l’accertata infondatezza degli stessi, e la posizione sociale e professionale del danneggiato.
L’esperienza professionale vissuta da (...) in qualità di Chief Football Officer del (...), da valutare nel suo complessivo dispiegamento e non confinabile alla sola vicenda terminativa, appare, dunque, certamente idonea ad arrecare quella considerevole diminuzione della considerazione sociale e professionale nei consociati, nella quale la giurisprudenza individua il nucleo essenziale della lesione di valori della personalità ex art. 2 cost.. Il considerevole rilievo mediatico della vicenda assurge, nel caso di specie, a causa e mezzo di amplificazione della lesione reputazionale patita.
In merito alla liquidazione del danno all’immagine e reputazionale patito dal ricorrente, osserva il giudice come lo stesso vada concepito in prospettiva diacronica, individuando quale momento di concretizzazione dello stesso il recesso unilaterale del (...) (6/3/2020), ma al contempo riconoscendo alla presente pronuncia giudiziale, che contiene l’accertamento dell’insussistenza delle condotte inadempienti del ricorrente e della giusta causa del recesso del (...), valenza di evento riparatorio e fattispecie interruttiva di un pregiudizio naturalmente destinato a protrarsi nel tempo.
Facendo ricorso al criterio di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., laddove la determinazione del relativo ammontare non sia possibile sulla base di criteri ancorati a parametri di natura oggettiva (Cass. civ., sez. III, 27/10/2020, n. 23661), e ritenendo prevalente la componente professionale della lesione reputazionale patita, sia pure nella sua declinazione non patrimoniale, appare di ragione utilizzare come riferimento il compenso mensile netto percepito da (...) per effetto del contratto con il (...), pari ad € 125.000,00, da moltiplicarsi per i dieci mesi di protrazione del danno, dalla data del recesso (6/3/2020) alla data del dispositivo di sentenza (29/12/2020), e così per un totale risarcibile di € 1.250.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
Ne consegue, conclusivamente, un danno complessivamente risarcibile in favore del ricorrente pari ad € 5.375.000,00 netti, di cui € 4.125.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ed € 1.250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo, operata sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento del cd decisum ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da (...) nei confronti di A.C. (...) s.p.a., ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto:
accerta e dichiara l’illegittimità del recesso unilaterale esercitato in data 6/3/2020 da A.C. (...) s.p.a. dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso tra le parti in data 1/7/2019; condanna A.C. (...) s.p.a. al risarcimento del danno in favore di (...), che liquida nella complessiva misura di € 5.375.000,00 netti, di cui € 4.125.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ed € 1.250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla suddetta somma dalla data della pronuncia al saldo effettivo;
condanna A.C. (...) s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di (...), che liquida in € 843,00 per contributo unificato, € 51.450,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 15. Milano, 29/12/2020
Il Giudice