TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 337/2016 PUBBL. IL 14/07/2016

 

 

 

TRIBUNALE DI TREVISO 

sezione lavoro

 

 

Il Giudice R. Poirè ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. (...)R .G. tra

 

 

(...), rappresentato e difeso dall' avvocato Silvia Bernardo presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore dep. 5 febbraio 2015

 

ATTORE

CONTRO

FC (...) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Casonato presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato a margine della comparsa di costituzione

 

CONVENUTO 

oggetto:retribuzione

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

  1. Il ricorrente (...) ha esposto di essere stato incaricato da (...) di svolgere le mansioni di osservatore ed accompagnatore dei giocatori del Football Club di (...), settore giovanile, nel marzo 2010, dopo che egli aveva ceduto la società ASD Treviso al (...) stesso.

 

A luglio 2010 il ricorrente aveva iniziato a svolgere le dette mansioni, andando a prendere i giovani giocatori con un pulmino per accompagnarli agli impianti sportivi di Lancenigo dove li seguiva nelle partite e negli allenamenti poi riaccompagnandoli a casa.

 

La suddetta attività era stata svolta per otto ore al giorno fino ad ottobre 2010 quando, a causa del mancato pagamento delle prestazioni rese, aveva interrotto il rapporto di lavoro.

 

L'attivilavorativa svolta doveva essere inquadrata al quarto livello previsto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre, con una retribuzione complessiva di €4966,96 (€1241,74 per 4 mesi) oltre al Tfr ed alle ferie e permessi non goduti, per un importo complessivo di €6909,40.

 

La FC di Treviso ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando:-il settore giovanile era stato costituito solo nel settembre 2010 e,pertanto, prima di tale data non esistevano neanche i presupposti fattuali per lo svolgimento delle mansioni rivendicate dal (...); -dal settembre 2010 il servizio di trasporto dei giovani calciatori era stato affidato a personale diverso dalla persona del ricorrente, personale che, comunque, non aveva svolto il servizio indicato per otto ore al giorno, trattandosi di attività che veniva svolta unicamente in alcuni  pomeriggi infrasettimanali; -ogni attività che, in ipotesi, il (...) avesse svolto nei confronti della associazione era stata effettuata a titolo gratuito, senza alcun vincolo e senza alcuna subordinazione, anche in relazione alla natura di associazione sportiva dilettantistica al tempo dei fatti rivestita dall'ente resistente.

 

E' stata espletata istruttoria orale. 

 

  1. Il ricorso non può essere accolto non essendo stata fornita alcuna prova dei fatti dedotti dal ricorrente.

 

E' stato confermato che, così come dedotto dalla resistente, prima di settembre 2010 la società sportiva convenuta (in allora dilettantistica) non aveva nessuna squadra giovanile; ciò è stato affermato da (...), segretario dal 2010 al 2013 della società convenuta, e quindi persona a conoscenza certa dei fatti.

 

Escluso,pertanto, che a luglio e ad agosto 2010 il ricorrente abbia potuto svolgere l'attività descritta, per radicale mancanza della squadra che egli avrebbe accompagnato, anche dalla deposizione di (...) è da escludersi che a luglio ed agosto il ricorrente possa avere svolto l'attività per la quale chiede la retribuzione, avendo tale teste riferito che, in ogni caso, gli allenamenti iniziano a metà settembre e che, anteriormente, si svolgono solo attività di segreteria connesse al tesseramento e colloqui con ragazzi e genitori.

 

Né è stata fornita alcuna prova della dedotta attività per il mese e mezzo residuo indicato dal ricorrente.

 

(...) ha riferito che gli allenamenti  si fanno a Lancenigo dove i ragazzini si recano con i propri mezzi tranne due volte alla settimana quando si incontrano allo stadio Tenni di Treviso per essere, da là, accompagnati a Lancenigo; ha, poi, spiegato che la squadra ha dei furgoni guidati da un autista e che, sono in assenza di autista, venivano guidati da (...).

 

Considerato, quindi, che la necessità dell'accompagnamento con i furgoni si verificava solo due volte alla settimana e che  (...) interveniva solo in assenza dell'autista, non è possibile chesempre come ha dichiarato (...), (...) "lavorasse" cinque ore piene al giorno escluso il giovedì; dovendosi, altresì, osservare che anche qualora fosse vera tale ultima circostanza ((che, però, non può certo considerarsi provata, essendo incompatibile con le ulteriori dichiarazioni della stesso teste che, pure, l'ha affermata) , essa non collimerebbe, in ogni caso, con quanto affermato dal ricorrente (e posto a base del conteggio delle spettanze) circa lo svolgimento dell'attivilavorativa per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana.

 

Positivamente provata l'assenza della dedotta attivilavorative fino alla metà settembre 2010 ed assente la prova dello svolgimento della stessa attività, così come descritta, per il restante mese e mezzo, va -ancora più radicalmente- osservato che non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto di subordinazione, ma neanche circa la possibilità di configurare come onerosa l'attività, in ipotesi, svolta da (...).

 

Ed infatti nessun elemento è emerso in ordine all'eventuale accordo intercorso tra le  parti, e,quanto alle concrete attività poste in essere dal (...), (...), nell'affermare di avere visto tutti i giorni, o quasi, (...) accompagnare i ragazzini, ha, anche reso le dichiarazioni di cui sopra, dal confronto con le quali risulta, inequivocabilmente, che l'accompagnamento non poteva essere svolto tutti i giorni ma, al massimo, dunque giorni alla settimana.

 

Peraltro (...) ha, anche, dichiarato di frequentare ogni giorno il Tenni, e non Lancenigo, da cui non può neanche comprendersi come il teste potesse vedere con costanza (...) visto che, secondo l'impostazione attorea, l'attività si svolgeva a Lancenigo.

 

Quanto a (...), egli ha dichiarato che (...) dal luglio 2010 "era come (...), era sempre lì ogni mattima al Tenni, era lì fuori a chiacchierare" e "cosa facesse (...) non lo so".

 

Dovendosi, pertanto, concludere che, se è certo che (...) frequentasse gli stadi del Tenni e di Lancenigo nel periodo considerato, non vi è alcuna prova che, neanche dalla metà settembre alla fine di ottobre, egli avesse svolto con una qualche costanza , organizzazione e consistenza, l'attività di accompagnamento delle squadre giovanili e, a maggior ragione, che tale attivifosse svolta nell'ambito di un rapporto definibile in termini di subordinazione o anche solo nell'ambito di un rapporto convenuto come oneroso.

 

E' appena il caso di rilevare, per completezza, che i "rapporti giornalieri" prodotti da parte attrice sono atti di formazione unilateralmente attorea e,pertanto, privi di alcuna efficacia probatoria.

 

La condanna alle spese -che si liquidano come da dispositivo alla luce dei parametri normativi- segue la soccombenza. 

 

P.Q.M.

 

decidendo definitivamente sulla presente causa,

 

-Rigetta il ricorso. 

 

-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente che liquida in € 3200,00 per competenze professionali oltre oneri di legge.

 

Treviso, 14 luglio   2016                                              

Il G.I.

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