CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1042/2021 Pubblicato il 04/02/2021 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1042/2021

Pubblicato il 04/02/2021

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Contucci in Roma, via delle Milizie n. 138;

contro

Ministero dell'Interno e Questura Forli - Cesena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Forli - Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica, svolta in videoconferenza il giorno 28 gennaio 2021 il Pres. Franco Frattini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso i provvedimenti di DASPO emessi in data 15 luglio 2016 dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena, mediante i quali gli era stato fatto divieto di “accedere ai luoghi, sia in Italia che negli altri Paesi dell’Unione Europea, ove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane, per le quali esista un calendario di livello nazionale o internazionale – compresi gli incontri relativi alla Coppa Italia, Coppa Uefa e Champions League, delle nazionali italiane e le partite cd. amichevoli, nonché a quei luoghi di volta in volta regolamentati dalle componenti Autorità (…) per la durata di anni cinque”.

Nel presente giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso ritualmente notificato.

All’esito della Camera di Consiglio del 5 ottobre 2017, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-.

In data 18 gennaio 2021, il difensore delle parti appellanti ha depositato comunicazione di intervenuta carenza di interesse stante l’imminente scadenza dei provvedimenti impugnati nonché la vigente normativa in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Rileva il Collegio che nell’ambito del procedimento amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, a cui corrisponde - specularmente - l’interesse a non ottenere una decisione qualora questo venga meno (art. 84 c.p.a).

Il Collegio dichiara, pertanto, l’improcedibilità del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art 35 c.p.a.

In considerazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

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