CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2007/2008
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2007/2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Società OMISSIS 1872, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Guarnieri e Elia Di Matteo, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Ugo de Carolis, n. 100;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Claudio Coccia, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;
e nei confronti
OMISSIS, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Moro e Glauco Zeno Moro, ed elettivamente domiciliato presso il prof. Filippo Lubrano, in Roma, via Flaminia, n. 79;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 4103/2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della FIP e di OMISSIS;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18-3-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi gli avvocati Guarnieri, Di Matteo, Angeletti e Ciociola per delega dell’Avv.to Moro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Società OMISSIS 1872 avverso la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 9 del 15.09.1999, con cui l'atleta OMISSIS è stata sciolta dal vincolo di tesseramento con la società ricorrente ed autorizzata a tesserarsi presso altra società ed avverso la delibera del Consiglio Federale F.I.P. n. 282 del 13.09.1999 di modifica del Regolamento Esecutivo.
La OMISSIS 1872 ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La Federazione Italiana Pallacanestro e OMISSIS si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l’improcedibilità.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente si deve rilevare che non è stata oggetto di impugnazione, neanche in via incidentale, la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sui cui si è quindi formato il giudicato interno, che esime il Collegio dal dover affrontare la questione (Cons. Stato, Ad. plen. n. 4/2005; Cons. Stato, VI, 13 marzo 2008 n. 1059; Cass. civ., sez. unite, n. 4109/2007).
3. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della Società OMISSIS 1872 di una vicenda che ha condotto la propria tesserata OMISSIS allo svincolo ed al tesseramento presso altra società.
La ricorrente contesta la modifica dell’art. 56-bis del Regolamento Esecutivo.
Con tale norma è stato in particolare stabilito che:
"1. Al raggiungimento del 33° anno di età, giocatori e giocatrici non professionisti - che abbiano maturato almeno 200 presenze nella massima squadra nazionale seniores con la partecipazione ad almeno una Olimpiade, un Campionato Mondiale ed un Campionato Europeo - possono richiedere al Presidente Federale un provvedimento che autorizzi il loro trasferimento ad altra società affiliata, senza la necessità di preventivo rilascio del nulla-osta di trasferimento.
2. Il provvedimento del Presidente Federale ha carattere discrezionale, non è appellabile ed è immediatamente esecutivo. Il nuovo tesseramento non è soggetto ai limiti derivanti dai termini di scadenza dei tesseramenti.”
Con l’impugnata delibera del 15 settembre 1999, il Presidente Federale ha accolto l’istanza della OMISSIS di applicazione dell’art. 56-bis e la ha autorizzata a tesserarsi per altra società.
Tali atti hanno costituito l’epilogo di una complessa vicenda, ed un lungo contenzioso, che aveva visto come protagonisti da un lato la società ricorrente e dall’altro OMISSIS, giocatrice italiana di basket titolare nella squadra nazionale per oltre dieci anni, tesserata nel campionato di Serie A1 del basket femminile per la “Società OMISSIS 1872” dal 1994 al 1998.
Con il ricorso in appello la Società OMISSIS 1872 ha riepilogato i fatti, anche processuali, ed ha poi proposto una serie di censure alle statuizione del giudice di primo grado.
Tali censure devono intendersi quelle proposte da pagina 9 dell’atto di appello, e non anche quelle in precedenza richiamate come motivi del ricorso di primo grado.
Con un primo motivo l’appellante deduce la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, con cui da un lato è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e dall’altro lato è stato ritenuto non censurabile l’art. 56-bis del regolamento esecutivo della FIP.
Il motivo è privo di fondamento.
L’affermazione della sussistenza della giurisdizione e della sindacabilità degli atti impugnati non comporta certo che l’esercizio di tale sindacato debba necessariamente condurre all’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, alcuna contraddittorietà è presente nell’impugnata sentenza.
Anche la non appellabilità del provvedimento di svincolo del Presidente federale, contemplata nello stesso art. 56-bis, può al massimo riguardare i ricorsi interni della giustizia sportiva, ma non può limitare la tutela giurisdizionale, che nel caso di specie è stata infatti esercitata.
4. E’ infondata anche l’ulteriore censura con cui l’appellante contesta il citato art. 56-bis, in quanto norma ad personam, applicata al solo caso OMISSIS.
E’ indubbio che la vicenda OMISSIS abbia costituito il presupposto storico per l’approvazione della modifica regolamentare, ma è altrettanto certo che la nuova disposizione, pur riguardando una categoria limitata di atleti, non era applicabile alla sola OMISSIS , come dimostrato dalla FIP con documento non contraddetto in modo idoneo dall’appellante.
Tale norma ha introdotto un sistema di svincolo legato al requisito dell’età e dei meriti con la squadra nazionale, che è stato poi perfezionato con l’approvazione di successive modifiche, che hanno esteso e reso graduale la possibilità dello svincolo; tali modifiche, che non sono oggetto del presente giudizio, non determinano certo l’improcedibilità del ricorso in appello, sussistendo comunque l’interesse della società Comense all’accertamento della legittimità, o meno, delle norme impugnate.
La finalità della norma fu fin dall’origine quella di limitare le iniquità derivanti dalla permanenza del vincolo sportivo contro la volontà dell’interessato e tale ratio non si pone in contrasto con alcuna specifica norma e con alcun principio di ordine generale.
L’originario art. 56-bis non ha determinato alcuna ingiustificata disparità di trattamento, sussistendo evidenti differenze tra gli atleti a fine carriera con rilevanti meriti agonistici e la restante platea degli atleti.
Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dallo Stato all’ordinamento sportivo, è possibile che una siffatta differenziazione venga introdotta da una Federazione come misura premiale per una determinata categoria di atleti.
Va comunque rilevato che la legittimità della norma regolamentare non incide sui rapporti tra la OMISSIS e la società ricorrente e tra quest’ultima e la società sportiva, che ha poi tesserato la OMISSIS ; tali aspetti attengono ai rapporti patrimoniali tra le parti ed esulano dall’oggetto del presente giudizio, oltre che dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai fini della valutazione della legittimità della norma, è, inoltre, del tutto irrilevante che il Tar abbia qualificato come non dilettantistica l’attività della OMISSIS , avendo il giudice di primo grado voluto far riferimento non al formale status della pallacanestro femminile (dilettantistico), ma ad alcuni elementi del rapporto tra la OMISSIS e la società di appartenenza (remunerazione e continuità delle prestazioni).
5. Priva di fondamento è, infine, la censura della violazione dell’art. 44 del regolamento Organico, in quanto, come correttamente rilevato dal Tar, la società ricorrente non ha alcuna legittimazione a contestare il mancato rispetto dell’obbligo di inviare l’avviso almeno dieci giorni prima della convocazione, la cui omissione può essere invocata solo dai membri del Consiglio Federale, in quanto tutela il loro diritto al consapevole esercizio del mandato.
6. Con riferimento alla pretesa risarcitoria, prima ancora di verificare la sua infondatezza derivante dalla reiezione della domanda di annullamento degli atti impugnati, va rilevata l’inammissibilità della domanda proposta per la prima volta in appello e per di più con memoria non notificata, non essendo certo sufficiente un generico richiamo nell’atto di appello al risarcimento del danno.
7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
In considerazione della parziale novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18-3-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Roberto Giovagnoli Consigliere