CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2459/2001 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2459/2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Persichelli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Panama, n.12;
contro
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Verile e Vania Romano, ed elettivamente domiciliati presso gli stessi, in Roma, viale Mazzini, n. 6;
OMISSIS, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, n. 4069/2000 pubblicata il 18-5-2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12-1-2001 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Medugno per la Federazione appellante e l'Avv. Romano per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso in appello in epigrafe Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 4069/2000 con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dai suindicati appellati, procuratori sportivi, avverso l’art. 5 del regolamento dell’attività di procuratore sportivo e relativa norma transitoria, nella parte in cui impongono per l’iscrizione o la permanenza nell’albo il rilascio di fideiussione bancaria di Lire 70 milioni.
L’appello viene proposto per i seguenti motivi:
1) tardività del ricorso in primo grado;
2) vizio di ultrapetizione;
3) erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto vincolante la norma FIFA, che impone il rilascio della cauzione nelle forme previste nell’impugnata norma regolamentare.
Gli appellati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello, mentre non si è costituito OMISSIS.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Oggetto del giudizio è la legittimità, o meno, di una disposizione regolamentare della F.I.G.C. inerente l’attività di procuratore sportivo e che subordina l’iscrizione nell’albo dei procuratori al rilascio di fideiussione bancaria di Lire 70 milioni, prevedendo, in via transitoria, che i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del regolamento possano permanere nell’elenco, previo rilascio della menzionata fideiussione bancaria entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Commissione Procuratori Sportivi.
I ricorrenti in primo grado hanno impugnato la predetta norma regolamentare, unitamente alle lettere con cui veniva loro richiesto il rilascio della fideiussione.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, con riguardo all’illegittima limitazione della prestazione della garanzia alla forma della fideiussione bancaria, ritenendo ingiustificata l’esclusione di altre forme di garanzia.
Non essendovi stata riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado, l’oggetto del giudizio di appello è quindi limitato alla legittimità dell’imposizione della fideiussione bancaria, quale garanzia per l’iscrizione nell’albo dei procuratori sportivi, in luogo di diversi tipi di cauzione.
2.Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La Federazione appellante, pur non formulando uno specifico motivo di appello, ha affermato che tutti gli atti in cui si concreta la gestione di un albo professionale sono demandati alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Si rileva che nella fattispecie in esame non è in contestazione il possesso dei requisiti, richiesti per l’iscrizione in un albo professionale, ma l’individuazione dei predetti requisiti, stabilita in via generale dall’impugnata norma regolamentare ed attuata con le citate richieste delle Federazione, con cui è stata data attuazione alla norma ed è stato individuato il momento temporale di decorrenza dell’obbligo di prestare la garanzia per i procuratori già iscritti all’albo.
E’ noto che le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di “organi del C.O.N.I.” e partecipano alla natura pubblica di questo (cfr., Cass. Sez unite, n. 2725/79 e Cons. Stato, VI, n. 1050/95).
L’elemento discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle Federazioni (da cui deriva il criterio di riparto di giurisdizione) è quello della natura dell’attività svolta:
a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato;
b) quando invece l’attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del CONI (cfr. Cass. civ., III Sez., 5 aprile 1993 n. 4063; Cass., sez. unite, 26 ottobre 1989 n. 4399, Cons. Stato, Vi, n. 1050/95).
Solo gli atti di quest'ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI sono esplicazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo.
L’approvazione di norme con cui viene regolamentato l’esercizio dell’attività del procuratore sportivo non costituisce una fase della c.d. vita interna delle Federazioni, ma rappresenta il momento in cui queste, quali organi del C.O.N.I., disciplinano interessi fondamentali, strettamente connessi con l’attività sportiva, facendo uso di un potere discrezionale di connotazione pubblicistica (ben diverso dall’attività ricognitiva di verifica dei presupposti per l’iscrizione nell’albo dei procuratori sportivi).
Deve quindi ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ed a nulla rileva, a tal fine, la contestuale impugnazione della richiesta della fideiussione, inviata ai procuratori già iscritti, in quanto questa è stata contestata quale atto applicativo della norma regolamentare, che aveva demandato appunto a tale richiesta la decorrenza dell’obbligo di prestare la garanzia per i procuratori già iscritti.
3. Con il primo motivo la Federazione appellante sostiene la tardività del ricorso in primo grado.
Il motivo è infondato.
Infatti, pur essendo il regolamento stato impugnato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, deve rilevarsi che l’obbligo di prestare la fideiussione bancaria, previsto dall’art. 5 del regolamento, non aveva immediata efficacia per i soggetti, quali gli appellati, già iscritti nell’elenco dei procuratori sportivi, per i quali l’obbligo decorreva dal termine di trenta giorni dalla richiesta della competente commissione della Federazione.
Per i procuratori già iscritti nell’elenco, quindi, la lesione ha assunto il carattere dell’attualità non al momento della pubblicazione del regolamento, ma alla data della richiesta della fideiussione, per la quale peraltro non era stato fissato alcun termine dalla norma regolamentare.
L’impugnativa di un atto regolamentare deve ritenersi ammissibile solo quando questo contiene disposizioni tali da ledere l’interesse del singolo soggetto e non anche quando, come nel caso di specie, la lesione possa derivare in futuro solo per effetto dell’emanazione di un atto applicativo.
4. E’ infondato anche l’ulteriore motivo, con cui viene dedotto il vizio di ultrapetizione.
Il ricorso in primo grado è, infatti, chiaramente diretto a contestare sia in termini generale la legittimità della clausola che impone il menzionato obbligo per l’esercizio dell’attività dei procuratori sportivi, sia in particolare la ragionevolezza del tipo di cauzione richiesta.
5. Con l’ultimo motivo viene dedotta l’erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto vincolante la norma FIFA, che impone il rilascio della cauzione nelle forme previste nell’impugnata norma regolamentare.
Secondo la Federazione avrebbe errato il Tar nel ritenere vincolante l’art. 22 delle relative norme FIFA solo per l’an ed il quantum della garanzia da pretendere e non anche per il tipo di garanzia indicata.
Il motivo è infondato.
L’art. 22 del regolamento FIFA dell’attività degli agenti dei giocatori prevede che le Federazioni nazionali sono tenute ad esigere una garanzia bancaria a proprio favore per un ammontare minimo indicato.
Anche volendo ritenere vincolanti le norme FIFA, si osserva che nel preambolo del regolamento FIFA è affermato che le singole federazioni possono stabilire regole proprie, applicando obbligatoriamente i principi enunciati nei capitoli I, II e V ed ispirandosi comunque ai principi del regolamento FIFA (viene richiamato anche, in termini generici, il citato art. 22).
E’ evidente che la possibilità di approvare singoli regolamenti nazionali presuppone un ambito di autonomia riconosciuto alle Federazioni, che devono rispettare i principi del regolamento FIFA.
Il richiamo ai soli principi (peraltro con riferimento a capitoli del regolamento, in cui non è incluso il citato art. 22) esclude il carattere vincolante della citata disposizione, sicuramente per la parte relativa al tipo di garanzia da richiedere.
Ciò premesso, deve essere condiviso il giudizio del Tar circa l’ingiustificata limitazione alla sola fideiussione bancaria con esclusione di altre forme di garanzia.
Tale limitazione appare peraltro in contrasto con il principio, di carattere generale, desumibile dall’art. 1 della legge n. 348/82, che prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, possa avvenire con diverse modalità, tra cui anche la polizza assicurativa, attribuendo al privato la facoltà di scelta tra i modi alternativi di costituzione della garanzia (cfr. Corte Conti, sez. Contr., det. N. 1875 del 7-1-88).
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza della Federazione appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna la Federazione appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Lire 5.000.000, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12-1-2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Paolo Numerico Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.