CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2571/2011 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2571/2011

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Prato, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Roberto Bussinello, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, n. 50;

per la riforma della sentenza del t.a.r. per la toscana, sezione i n. 2844 del 2005;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le note a difesa della parte convenuta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con il decreto in data 18 febbraio 2005, il Questore della Provincia di Prato - in relazione ad episodi di violenza con turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, verificatisi in occasione dell’ incontro di calcio OMISSIS -OMISSIS disputatosi il 13 febbraio 2005, valido per il campionato nazionale di serie C1 – comminava, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nei confronti del sig. OMISSIS, in quanto partecipe a detti episodi e sul rilievo della qualità di destinatario di precedente provvedimento interdittivo ai sensi della legge predetta per la durata di anni uno, il divieto di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alla partite della Nazionale italiana di calcio, che varranno disputati nell’ intero territorio nazionale, per la turata di anni tre a decorrere dalla notifica (del) provvedimento”. Era, altresì, imposto divieto di “accedere durante le ore in cui si svolgono gli incontri di calcio nei luoghi circostanti lo stadio, di Lucca” nonché “alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali ed a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono alle predette manifestazioni”.

Avverso detto provvedimento il sig. OMISSIS  proponeva il ricorso n. 838 del 2005 avanti al T.A.R. per la Toscana, deducendo motivi di: insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della misura interdittiva; di violazione delle regole di partecipazione al procedimento; di genericità dell’oggetto del divieto, quanto ai luoghi limitrofi allo stadio interessati dalla presenza di persone che assistono alle manifestazioni sportive, nonché di incompetenza per territorio a provvedere del Questore della Provincia di Prato.

Con la sentenza in forma semplificata n. 2844 del 13 giugno 2005, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, riconoscendo fondato il motivo inerente all’emissione del provvedimento di prevenzione in assenza di una precedente denunzia all’autorità giudiziaria per taluno dei reati previsti dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989.

Ha proposto appello il Ministero dell’interno, che ha contestato la statuizione del T.A.R. ed chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituito in resistenza il sig. OMISSIS , che ha contrastato i motivi di impugnativa ed ha riproposto le censure non esaminate per assorbimento dal T.A.R., concludendo per la reiezione dell’appello.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata meriti conferma.

2.1). L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, stabilisce che nei confronti delle persone che risultano “denunciate o condannate” per taluno dei reati elencati nella prima parte del comma in esame “ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.

Questo Consiglio, sez. IV, con la decisione n. 3245 del 21 giugno 2005 – dalle cui conclusioni il collegio non ravvisa di doversi discostare - ha rilevato che, anche per la fattispecie relativa alla partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza (ipotesi riferita all’appellato), occorre che i prevenuti, prima dell’applicazione dell’inibitoria dell’accesso ai luoghi in cui si svolgano le manifestazioni sportive o ad essi contigui per la presenza di soggetti che partecipano o assistono a dette manifestazioni, siano identificati e previamente denunziati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato ascritte.

Se, pertanto, per l’applicazione della misura di prevenzione in argomento non occorre che sia pronunciata una condanna in sede penale per taluno dei reati elencati all’art. 1, comma primo, della legge n. 401 del 1989 o per comportamenti espressione di violenza o di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza nel contesto delle competizioni sportive, è tuttavia necessario che i fatti accertati, nel loro materiale accadimento e nella loro riconduzione a titolo di responsabilità ad un soggetto determinato, abbiano formato oggetto di una specifica denunzia alla autorità giudiziaria.

Detto incombente, come dato atto dalla stessa Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, non è stato assolto anteriormente all’adozione della misura di prevenzione, che è stata irrogata in assenza dell’atto presupposto previsto dall’art. 1 della legge n. 401 del 1989 e specificamente da valutare, risultando irrilevante, in base al principio “tempus regit actum”, che la denunzia sia stata trasmessa in un momento successivo rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia, le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4844 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

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