CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3738/2021 Pubblicato il 12/05/2021 in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3738/2021

Pubblicato il 12/05/2021

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dalla la Prefettura U.T.G. di Cagliari, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS  S.p.a., non costituita in giudizio;

nei confronti

OMISSIS S.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) del 14 febbraio 2013, n. 130, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza del 14 febbraio 2013, n. 130, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) annullava il decreto col quale il Prefetto di Cagliari aveva differito ad altra data la partita OMISSIS-OMISSIS del campionato di calcio di serie A che avrebbe dovuto svolgersi il 23 settembre 2012.

Il giudice di primo grado motivava l’accoglimento del ricorso, proposto dalla società OMISSIS Calcio S.p.a., col fatto che il Prefetto, il cui provvedimento sarebbe stato connotato da amplissima discrezionalità, non aveva provveduto a sentire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in composizione integrata, dalla cui consultazione, nonostante la ristrettezza dei tempi, non avrebbe potuto prescindere neppure per ragioni di urgenza, in quanto prevista dall’art. 7-bis (Differimento o divieto di manifestazioni sportive) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per decisioni fisiologicamente connotate dall’urgenza. Dal verbale della riunione del Comitato provinciale, alla quale avrebbe partecipato meno della metà dei membri di diritto, sarebbe emersa l’assenza dei rappresentati degli enti locali, del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI e dei primi, in particolare, non sarebbe stato dimostrato neppure un tentativo di convocazione.

Il Ministero dell’interno ha impugnato la decisione di primo grado per ottenerne la riforma.

Le società OMISSIS Calcio S.p.a. e A.S. OMISSIS S.p.a., ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con un primo motivo di appello, il Ministero dell’interno sostiene che il potere esercitato dal Prefetto non fosse riconducibile all’art. 7 bis della legge 401/89, ma alla previsione generale di cui all’art. 2 del T.U.L.P.S.

Di ciò sarebbe dimostrazione il fatto che il provvedimento sarebbe stato espressamente rivolto a sovvenire non soltanto ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica (riconducibili all’art. 7 bis della l. 401/89), ma anche di tutela dell’incolumità fisica degli spettatori, non essendo stata ancora riconosciuta all’epoca l’agibilità dello stadio (Is Arenas di Quartu S. Elena) e avendo fatto seguito a precedente provvedimento che aveva disposto lo svolgimento delle partite in assenza di pubblico proprio per la mancanza degli standard di sicurezza: finalità quest’ultima pertinente, per l’appunto, all’ambito del potere di ordinanza ex art. 2 T.U.L.P.S., il cui esercizio non è condizionato dall’acquisizione del parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con un secondo motivo il Ministero deduce, in subordine, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 21 octies l. 241/90, sostenendo che il provvedimento ex art. 7 bis della legge 401/89 rientrerebbe nella categoria degli atti a contenuto vincolato, siccome predeterminato a livello legislativo (differimento o divieto di svolgimento della manifestazione sportiva), ragion per cui il contenuto dispositivo dell’atto impugnato in primo grado non avrebbe potuto essere diverso e il vizio rilevato dal primo giudice sarebbe stato di natura meramente procedimentale.

L’appello è infondato.

L’art. 7-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede che “Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.

Il provvedimento impugnato in primo grado aveva disposto il differimento ad altra data della partita OMISSIS-OMISSIS unicamente e solo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Vero è che nel preambolo il Prefetto vi aveva richiamato il precedente decreto col quale aveva disposto che, nelle more della definizione delle procedure per l’agibilità dell’impianto sportivo, le partite di calcio di serie A presso lo stadio Is Arenas di Quartu S. Elena dovessero svolgersi in assenza di pubblico.

Ciò, tuttavia, perché in quel decreto aveva dettato disposizioni in merito all’annullamento e al rimborso dei biglietti già venduti e alla relativa campagna di comunicazione, al fine di evitare possibili reazioni con negativi riflessi sull’ordine pubblico: disposizioni che erano state, tuttavia, inosservate, avendo, anzi, la società OMISSIS Calcio pubblicamente invitato tutti i tifosi titolari di biglietto e abbonamento a recarsi allo stadio per assistere alla partita OMISSIS - OMISSIS, imputando le misure limitative al disinteresse collettivo delle istituzioni.

La circostanza avrebbe determinato una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché “in grado di ingenerare nella pubblica opinione e, particolarmente, nella tifoseria reazioni emotive inconsulte e irrazionali, accreditando l’idea di un esercizio arbitrario delle pubblica funzioni”.

Da qui la considerazione del “rischio concreto e attuale che l’invito rivolto dalla Società di calcio si traduca in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse e, quindi, nel superamento forzoso dei servizi preordinati alla sua osservanza, coinvolgendo in situazioni di disordine, oltre le Forze di Polizia, gli abitanti delle aree circostanti lo stadio ed i beni pubblici e privati ivi presenti”.

Era questo il pericolo esaminato nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del quale è rimasta incontestata in appello la difettosa composizione accertata e censurata dal giudice di primo grado.

Per queste ragioni, il provvedimento era stato espressamente adottato per il timore del verificarsi di disordini ad opera della tifoseria, in conseguenza e per effetto del comunicato della società OMISSIS Calcio, e quindi sul presupposto, unico e solo, “che sussiste l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica”, con consequenziale testuale richiamo all’art. 7-bis della l. n. 401/1989.

Il primo motivo di appello, perciò, è infondato.

Infondato è anche il secondo motivo di appello, poiché l’esercizio del potere conferito al prefetto dall’art. 7-bis della l. n. 401/1989 presuppone una serie di valutazioni sia in ordine alla sussistenza del suo presupposto (la ricorrenza di una situazione di necessità che dev’essere insieme urgente e grave), sia alla proporzionalità e all’efficacia della misura rispetto al pericolo (potendosi optare per il differimento dello svolgimento della manifestazione sportiva ad altra data ovvero per il divieto del suo svolgimento per periodi ciascuno di durata non superiore a trenta giorni), le quali valgono ad escludere che il provvedimento fosse vincolato e che il suo contenuto dispositivo, comunque, non avrebbe potuto essere diverso.

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

Nulla va disposto per le spese del grado del giudizio, in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

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