CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3802/2008
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3802/2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul regolamento di competenza n. (…) proposto dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
contro
il sig. OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Renato Magaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesca Caldoro in Roma, via Baiamonti n. 10;
in ordine al giudizio
n. 1000/2008 pendente davanti al Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, Sez. III, proposto dal sig. Giampaolo Minnucci.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni. Udito l’avv. Magaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, il sig. OMISSIS impugnava la decisione n. 719/A/T con la quale la Commissione di Disciplina d’Appello dell’Unione Nazionale Italiana Incremento Razze Equine (UNIRE), Area Trotto, in virtù del tradivo rinnovo della licenza per l’anno 2004 gli aveva comminato la sospensione dalle qualifiche di allenatore e guidatore per giorni quindici e la decisione della Commissione di Prima Istanza n. 172/07, confermata con il provvedimento d’appello, nonché la circolare UNIRE, Area Trotto, n. 30 in data 15/12/2003, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni.
Con istanza di regolamento di competenza, notificata il 12 marzo 2008 e depositata il successivo 21/3, la difesa erariale ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale.
Con ordinanza n. 318 del 18 aprile 2008 il Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, Sezione III, ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato.
DIRITTO
Il regolamento di competenza in epigrafe è stato proposto tempestivamente, essendo stato notificato entro venti giorni dalla data nella quale il ricorso di primo grado doveva essere depositato, dopo la sua notifica, presso la Segreteria del Tribunale adito, a nulla rilevando la data dell’effettivo deposito, avvenuto prima della scadenza del termine di cui si tratta (in termini, C. di S., VI, 16 giugno 2006, n. 3548).
Il suddetto regolamento di competenza è, inoltre, fondato.
Il provvedimento impugnato è stato adottato da un’amministrazione centrale. La sua efficacia non è limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale adito. Il provvedimento in questione, infatti, inibisce al ricorrente al ricorrente lo svolgimento delle attività di guida a correre ed allenare su tutto il territorio nazionale, ed anche all’estero.
Il ricorso per regolamento di competenza, pertanto, deve essere accolto e va affermata la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma.
Condanna il sig. OMISSIS al pagamento, in favore dell’UNIRE, di spese ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere