CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4303/2001 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  4303/2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello, n. (…), proposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Palladino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n.40;

contro

il Centro Nazionale Sportivo Fiamma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Poerio n.76/A

e nei confronti

del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ora Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, per legge, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma e/o l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, n.1761 del 18.5.-29.9.1994, resa fra le parti e non notificata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Centro Nazionale Sportivo Fiamma;

Vista la memoria dell’appellante in data 5.3.2001;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 3 aprile 2001, relatore il Consigliere Domenico Cafini e udito l'Avv. dello Stato Sclafani;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato il 20 giugno 1992 il Centro Nazionale Sportivo Fiamma impugnava innanzi al T.A.R. per il Lazio, il provvedimento con il quale la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. aveva dichiarato l’invalidità del Congresso Nazionale elettivo del Consiglio Nazionale Sportivo Fiamma, svoltosi a Montesilvano il 21/22.3.1992, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale nonché del provvedimento con il quale, da parte della Giunta dello stesso C.O.N.I., era stata costituita una Commissione d’indagine: atti dei quali il Centro aveva avuto comunicazione da parte del C.O.N.I. con nota 17.4.1992 n.3554.

A sostegno del gravame il ricorrente – dopo aver rappresentato che nel menzionato Congresso Nazionale di Montesilvano era stata eletta la Giunta Esecutiva la quale, appena insediata, aveva nominato all’unanimità il nuovo Presidente nella persona del consigliere OMISSIS; che con nota del 25.3.1992 il prof. OMISSIS, commissario straordinario del Centro nel periodo precedente al Congresso, aveva evidenziato alcune supposte irregolarità che lo avevano indotto a sospendere il Congresso per rinviarlo in data da destinarsi; che, infine, a seguito di tale nota, la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. aveva invalidato il Congresso stesso con la deliberazione impugnata – deduceva in prime cure che detto provvedimento era stato adottato in violazione di legge (art.91 L. n.426/1942) e di regolamento (D.P.R. n.157/1986) ed era affetto da vizi di eccesso di potere.

Ad avviso dell’istante il C.O.N.I., pur avendo riconosciuto il Centro Fiamma quale “ente di promozione sportiva”, non avrebbe avuto alcun potere di vigilanza o controllo su di esso, e, quindi, alcun potere di annullarne gli atti.

L’ente ricorrente censurava, nel merito, il provvedimento impugnato, non sussistendo le presunte irregolarità delle deliberazioni dal Centro adottate, e concludeva, quindi, per l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.

2. Il C.O.N.I., costituitosi in giudizio eccepiva l’infondatezza del gravame, contestando, in particolare, il dedotto difetto di poteri di sorveglianza e controllo, ritenuti invece ad esso spettanti, evidenziando, nel merito, la legittimità dell’atto di invalidazione del Congresso attese le numerose irregolarità riscontrate.

3. Il T.A.R. per il Lazio, con la decisione in epigrafe, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione affermando che la pretesa degli apparati dell’ordinamento sportivo di annullare le delibere di nomina degli amministratori e rappresentanti o, come nel caso in esame, del congresso sopra menzionato, deve ritenersi eccedente le potestà pubbliche degli apparati predetti e che, per effetto di tale pretesa, era configurabile la lesione dell’ente privato alla propria autonomia organizzativa, evidenziando, quindi, l'insussistenza nella specie, da parte del C.O.N.I., di qualsiasi potere di interferenza nell'autorganizzazione e strutturazione degli enti sportivi e, quindi, la mancanza di potestà di annullarne le deliberazioni.

4. Contro tale pronuncia si gravava in appello il C.O.N.I., che – dopo aver premesso che sulle questioni controverse dedotte avanti al T.A.R. pendevano tre giudizi promossi dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma avanti al Tribunale Civile di Roma (proc. nn.54124/93 – 54127/93 e 51901/92 – 1^ Sez. Civ.), e nei quali si disputava egualmente sui poteri attribuiti al C.O.N.I. in ordine alla sorveglianza ed al controllo degli atti e delle deliberazioni degli enti di promozione sportiva – faceva presente che non poteva escludersi, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R. per il Lazio, che il giudice ordinario, non vincolato dalla decisione del giudice amministrativo, ravvisasse, a sua volta, il difetto di giurisdizione nella vexata materia; sicché a seguito di un più approfondito esame delle questioni controverse ed al fine di evitare un successivo ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione per risolvere l’eventuale conflitto negativo di giurisdizione, si manifestava l’esigenza che la decisione del T.A.R., stante anche l’interesse del C.O.N.I. al rigetto dell'impugnativa della deliberazione della Giunta Esecutiva, venisse sottoposta all’esame del Consiglio di Stato.

5. Questi i motivi dell’attuale ricorso in appello:

5.1. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 nn.2 e 3 della legge 16 febbraio 1942 n.426 nonché dell’art.9 lett. q del D.P.R. 28 marzo 1986 n.157. Erronea, insufficiente, ed illogica motivazione.

5.2. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge 16.2.1942 n.426; degli artt.10 e segg. della legge 23.3.1981 n.91; degli artt.31 e segg. del D.P.R. 2.8.1974 n.530; degli artt.32, comma 1, 33 e 34 del D.P.R. 28.3.1986 n.157. Erronea, insufficiente ed illogica motivazione. Omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Nelle conclusioni l’appellante chiedeva che in riforma dell’impugnata sentenza fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo con rinvio della controversia al T.A.R. del Lazio per l’esame di merito.

Nelle conclusioni l’Amministrazione resistente chiede che sia rigettato l’appello come sopra proposto e confermata l’impugnata sentenza, con ogni conseguenziale pronunzia in ordine alle spese e competenze del presente grado di giudizio).

6. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza l’appellante rappresenta, tra l’altro, che le SS.UU. della Corte di Cassazione, nelle more del giudizio, avevano dichiarato, con sentenza n.8056/1997, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda relativa all’interferenza del CONI sull’assetto interno del Centro succitato.

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Dopo la proposizione dell’atto di appello contro la sentenza in epigrafe del T.A.R. per il Lazio, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il difensore del C.O.N.I., con memoria in data 5.3.2001, ha rappresentato che, in pendenza di giudizi avanti al Tribunale civile di Roma, proposti dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma e dal sig. Francesco Lo Giudice contro il C.O.N.I. stesso per l’annullamento della delibera relativa all'elezione degli organi del Centro predetto (la medesima delibera impugnata davanti al primo giudice), il Comitato Olimpico ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione le quali, con decisione n.8056/1997, hanno dichiarato “la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda relativa all'interferenza del C.O.N.I. sull'assetto interno del Centro Nazionale Sportivo Fiamma…”, compensando integralmente le spese.

Ha concluso quindi, in tale memoria, il C.O.N.I. che, essendosi pronunciato l’organo istituzionalmente deputato all'individuazione delle competenze giurisdizionali, non poteva che prestarsi ossequio alla decisione richiamata con compensazione delle spese del giudizio, considerate – come le stesse Sezioni Unite hanno riconosciuto – la “particolarità della controversia” e la delicatezza e novità delle questioni prospettate.

Il Collegio, pertanto, prendendo anche atto di quanto dichiarato dalla difesa dell’ente appellante e della citata sentenza della Corte di Cassazione, non può che confermare quanto statuito dal T.A.R. per il Lazio - Sezione III - che, con la sentenza in epigrafe, aveva già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla questione sottoposta al suo esame, e respingere, di conseguenza, il ricorso in appello di cui trattasi. Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

-rigetta il ricorso in epigrafe;

-compensa tra le parti le spese del grado;

-ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

Alberto DE ROBERTO                                       Presidente

Sergio SANTORO                                               Consigliere

Calogero PISCITELLO                                        Consigliere

Luigi MARUOTTI                                               Consigliere

Domenico CAFINI                                                       Consigliere Est.

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