CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4490/2019 Pubblicato il 01/07/2019 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4490/2019

Pubblicato il 01/07/2019

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 9737 del 4 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente il divieto di accedere alle manifestazioni sportive emesso nei confronti dell’odierno appellante, Edoardo Gerani.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero dell’Interno, odierno appellante, l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, OMISSIS, non costituito nel presente grado del giudizio, ha impugnato, con quattro distinti motivi di ricorso, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) per il periodo di un anno emesso nei suoi confronti dalla Questura di Roma l’8 febbraio 2018 e, nel lamentare, tra l’altro, l’illegittimità di detto provvedimento per la violazione dell’art. 1-septies del d.l. n. 28 del 2003, ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno e ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dopo avere disposto attività istruttoria, con la sentenza n. 9737 del 2 febbraio 2018 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto la riforma.

2.1. Non si è costituito nel presente grado del giudizio l’appellato, nonostante la ritualità della notifica.

2.2. Nella pubblica udienza del 20 giugno 2019 il Collegio, sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello merita accoglimento.

3.1. Come la Sezione ha già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 6026 del 13 dicembre 2018, in analoga controversia, l’art. 1-septies, comma 3, del d.l. n. 28 del 2003, conv. in l. n. 88 del 2003, non preclude alla Questura, anche a fronte – come nel caso di specie – dell’avvenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative irrogate per condotte violative dei regolamenti d’uso degli impianti sportivi, di emettere un provvedimento che disponga il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

3.2. La disposizione dell’art. 1-septies, comma 3, del d.l. n. 28 del 2003 prevede infatti espressamente che il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689 del 1981, non esclude l’applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2 a fronte di condotte reiterate.

3.3. La tesi del primo giudice, secondo cui il DASPO può essere disposto solo a fronte delle sanzioni amministrative da parte dell’autorità prefettizia, contrasta con il chiaro tenore letterale della disposizione e con la sua stessa ratio, che non esclude affatto, ma anzi ammette la possibilità di ricorrere alla misura preventiva del DASPO anche a fronte del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, che consente all’autore delle condotte vietate dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 28 del 2003 di attenuare le conseguenze sanzionatorie, sul piano pecuniario, di dette condotte, poste in essere in violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

3.4. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l’odierno appellato abbia effettuato i tre pagamenti in misura ridotta dopo la notifica dei verbali di contestazione delle sanzioni amministrative, da parte del Commissariato di P.S. di Roma Prati, per la violazione del regolamento d’uso dello Stadio Olimpico in Roma, per avere assistito a tre incontri di calcio in piedi sulla balaustra posizionata nella parte bassa della curva sud, con la conseguente, pacifica, applicabilità dell’art. 1-septies, comma 3, del d.l. n. 28 del 2003, senza che, al fine dell’emissione del provvedimento di DASPO, sia richiesta l’emissione di ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto.

3.5. Alla data di emissione del DASPO, infatti, sussisteva già il presupposto della recidiva, conseguente all’applicazione almeno di una doppia sanzione, per quanto corrisposta in misura ridotta per effetto dell’art. 16 della l. n. 689 del 1981.

4. Ne segue che, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata debba essere riformata, con la conseguente reiezione del ricorso in prime cure quanto al motivo accolto dal primo giudice, non essendo peraltro stati in questa sede riproposti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., gli altri motivi dedotti in prime cure da parte dell’appellato, non costituito.

5. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno appellato.

5.1. A carico di quest’ultimo rimane, altresì, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado, mentre egli deve essere condannato a corrispondere il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello da parte del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Ministero dell’Interno, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da OMISSIS.

Condanna OMISSIS a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del doppio grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 5.000,00 (€ 3.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo grado), oltre gli accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Condanna OMISSIS a corrispondere il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello da parte del Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

 

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