CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4505/2013 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 4505/2013
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pavoni e Stefano Matii, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, 28;
contro
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 3300/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Matii e l’avvocato dello Stato Gerardis;
Rilevato che, nel corso della camera di consiglio, è stato rappresentato alle parti che la causa può essere decisa con una sentenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1022 del 2012, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS (in seguito “ricorrente”) relativo alla decisione della “Commissione di disciplina di appello” dell’U.N.I.R.E. (oggi ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico).
Con tale atto, era stato respinto “l’appello” proposto in sede amministrativa, avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza del medesimo ente, ed era stata confermata l’applicazione al ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00, in relazione alla accertata positività del cavallo OMISSIS alle analisi antidoping “alla Benzoilecgonina” (27.9 ng/ml), in occasione del “OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di Albenga in data 12 febbraio 2008.
2. Con la sentenza n. 3300 del 2013, questa Sezione ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso la citata sentenza di primo grado.
3. Il ricorrente ha chiesto la revocazione della detta sentenza della Sezione, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività e con la richiesta di accoglimento, nel giudizio rescissorio, dei motivi di appello con essa rigettati.
Contestualmente, egli ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza con misure cautelari monocratiche; l’istanza è stata respinta con il decreto presidenziale n. 2570 del 2013, del quale il ricorrente ha chiesto la revoca, che è stata respinta con il decreto presidenziale n. 2759 del 2013.
4. Il Collegio nella camera di consiglio del 30 luglio 2013, all’atto dell’esame della domanda cautelare, riscontrati i presupposti e informate le parti costituite, ha ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, risultando il ricorso per revocazione inammissibile.
5. Il ricorso riguardo alla sentenza revocanda deduce in sintesi che:
-a) nella sentenza, nel punto 5 della parte in diritto, rilevato che il secondo motivo del ricorso in primo grado era stato riproposto in appello con il secondo motivo di gravame, si dichiara tale motivo di appello inammissibile poiché non recante alcuna censura della ragione del rigetto del detto motivo di primo grado quale espressa nella sentenza n. 1022 del 2012; ciò che sarebbe erroneo, si sostiene, poiché con l’appello non era stata censurata la sentenza impugnata per ingiustizia/erroneità, ma era stato invece dedotto un errore revocatorio del primo giudice, consistente nella sua svista nel leggere il secondo motivo di ricorso in quanto recante un travisamento da parte della Commissione di appello dell’UNIRE nel riferirsi al “verbale II analisi 9.4.2008”, restando quindi per il giudizio rescissorio il motivo dell’accertamento dell’errore di percezione del primo giudice;
-b) nella sentenza il terzo motivo di appello, relativo alla considerazione del limite di 20 ng/ml della sostanza rilevata, è stato respinto affermando che “a parte le ragioni indicate nella sentenza impugnata (che ha escluso la possibilità di rilevare una qualsiasi quantità di detta sostanza, in quanto la normativa proibisce in assoluto detta sostanza), deve rilevarsi che il limite di 20 ng/ml è stato superato (27.9 ng/ml) in una misura tale da ricomprendere qualsiasi margine di errore.”; ciò che sarebbe erroneo, si sostiene, poiché dal foglio intestato “verbale di analisi semiquantitativa” del 9 aprile 2008 consta la non certezza del dato semiquantitativo e la mancanza di ogni considerazione sul margine di errore, essendo incorso perciò il giudice in un “lapsus” e dovendo essere accolto il terzo motivo di appello nel giudizio rescissorio;
-c) il quarto motivo d’appello (inscienza per mancata ricerca degli altri metaboliti della cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina, oltre che violazione di legge e eccesso di potere), quale proposto nella sua articolazione IV b), è stato respinto nella sentenza revocanda affermando che la scelta delle modalità di analisi attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione fermo comunque il carattere esemplificativo della indicazione delle sostanze proibite fatta nel regolamento di disciplina del loro controllo; ciò che, secondo il ricorrente, configurerebbe un errore revocatorio per omessa pronuncia, non avendo il giudice percepito il contenuto del motivo (incorrendo con ciò in un “lapsus” sul contenuto dell’allegato 1 del detto regolamento, in cui non si tratta delle modalità di analisi) e di fatto non avendolo deciso, laddove era stata dedotta una censura scientifica fondata sulla letteratura e basata sull’art. 2 del regolamento, essendovi perciò fondamento, anche in questo caso, per l’accoglimento del motivo in sede rescissoria;
-d) l’esame del quarto motivo di appello condotto nella sentenza risulterebbe altresì viziato, infine, per mancata pronuncia sulla sua articolazione IV c), con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere affermato che l’allegato al regolamento avrebbe vietato la benzoilecgonina, con ciò privando di ogni rilevanza la prova della presenza della cocaina prima del prelievo, in contrasto, invece, con quanto previsto nel regolamento stesso; dovendosi esaminare il motivo in sede rescissoria poiché dal suo accoglimento dipende la rilevanza del motivo nella sua articolazione IV b).
6. Per l’esame dei motivi così sintetizzati, è utile richiamare la giurisprudenza consolidata sul ricorso per revocazione, per cui:
- l'errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. deve derivare da una errata o da una omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, facendo ritenere esistente ovvero inesistente un fatto escluso ovvero provato documentalmente, deve inoltre attenere ad un punto non controverso sul quale la sentenza non ha pronunciato ed essere stato determinante della decisione da revocare; sono invece errori di giudizio, e perciò di diritto, quelli consistenti nella erronea interpretazione e valutazione dei fatti ovvero delle norme di diritto regolanti la fattispecie, non censurabili in revocazione che, in caso contrario, risulterebbe trasformata in un terzo grado del giudizio (tra tante, Cons. Stato: sez. III, n. 4532 del 2012; Sez. I, n. 27233/09 del 2012; sez. VI, n. 899 del 2009);
- nell’errore di fatto la giurisprudenza fa rientrare l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di ricorso, a condizione che si sia trattato di un effettivo errore di fatto - di un fatto processuale - quando cioè risulti evidente dalla decisione che il giudice non abbia neppure percepito la deduzione di tale motivo (Cons. Stato, sez. III, n. 932 del 2013).
7. Alla stregua di tutto ciò, il ricorso in esame è inammissibile per le ragioni che seguono:
a) quanto al motivo indicato sopra sub 5. a) si osserva che:
- nella sentenza di primo grado, n. 1022 del 2012, il rigetto del secondo motivo di ricorso (recante “eccesso di potere per difetto di motivazione della positività”) è articolato con duplice motivazione: la prima relativa alle modalità e al contenuto dell’analisi di cui si tratta; la seconda poiché “In ogni caso la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata e, deve aggiungersi, non è stata rilevata dal tecnico di parte, come avrebbe invece potuto essere, potendo le seconde analisi svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte.”;
- nella sentenza revocanda è riportata questa seconda parte della motivazione della pronuncia di primo grado e al riguardo il giudice di appello rileva che “In tale parte la sentenza non è stata censurata, cosicché il motivo risulta inammissibile”;
- l’errore revocatorio attribuito alla sentenza revocanda non sussiste, poiché nell’appello n. 2605 del 2012 (in atti; pagg. 6, 7 e 8), con essa deciso, effettivamente non si riscontra alcuna censura alla parte della sentenza n. 1022 del 2012 sopra citata;
b) con il motivo di cui sopra sub 5. b) non è dedotto un errore revocatorio nel significato chiarito più sopra; il rigetto del terzo motivo di appello non è infatti determinato nella sentenza revocanda da una falsa o omessa percezione del contenuto di un documento del giudizio, tale da far erroneamente ritenere esistente o inesistente un fatto, ma è frutto di una valutazione dei fatti costituita dalla condivisione della interpretazione della normativa data dal primo giudice, per di più integrata con una valutazione propria del giudice di appello sulla valenza del superamento del limite quantitativo di cui si tratta;
c) le medesime considerazioni devono essere svolte quanto ai motivi indicati sub 5. c) e d), relativi alle articolazioni sub IV c) e b) del quarto motivo di appello, non sussistendo l’asserito errore revocatorio al riguardo;
d) il quarto motivo di appello è stato infatti valutato dal giudice nelle sue articolazioni, essendo affermato nella sentenza che “Anche il quarto motivo (nelle sue articolazioni indicate sotto le lettere a, b e c) è infondato perché attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione la scelta di effettuare le analisi con determinate modalità, fermo restando che il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP), all’allegato 1 (lista delle sostanze proibite), le indica in maniera esemplificativa e non tassativa” (punto 7 “in diritto”);
- non può essere ritenuta perciò l’omessa pronuncia al riguardo, avendo il giudice espresso una propria valutazione correlata al contenuto del motivo, nel momento in cui richiama sia l’esercizio di discrezionalità tecnica a fronte di analoghe valutazioni ritenute in sede scientifica, opposte con il detto motivo, sia l’interpretazione del regolamento giudicata corretta rispetto alla fattispecie.
8. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La particolare articolazione in fatto e in diritto della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe n. 5225 del 2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere