CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6128/2006

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  6128/2006

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

i signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS  e OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Cacciotti, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Mascherino n. 72;

nonché contro

i signori OMISSIS  e OMISSIS, non costituitisi nella presente fase del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, 6 aprile 2005, n. 1578, e per il rigetto del ricorso di primo grado n. 441 del 2005;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione degli appellati, di data 14 novembre 2005;

Vista la dichiarazione depositata in data 10 marzo 2006 dagli appellati;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 30 maggio 2006;

Uditi l’avvocato dello Stato Vessichelli per il Ministero dell’Interno e l’avvocato Mario Cacciotti per gli appellati;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. A seguito di scontri tra tifosi e le forze dell’ordine, avvenuti a Lucca il 5 dicembre 2004, in data 16 dicembre 2004 il Questore di Lucca ha vietato agli appellati per tre anni l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei amichevoli e alle partite della nazionale italiana di calcio.

Col ricorso di primo grado n. 441 del 2005 (proposto al TAR per la Toscana), gli interessati hanno impugnato i decreti del Questore e ne hanno chiesto l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 1578 del 2005, ha annullato i provvedimenti, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

2. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia respinto.

Gli appellati indicati in epigrafe si sono costituiti in giudizio ed hanno rinunciato ai motivi di cui all’atto di costituzione.

La Sezione, con l’ordinanza n. 5544 del 15 novembre 2005, ha accolto l’istanza incidentale del Ministero ed ha sospeso gli effetti della sentenza.3. All’udienza del 30 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei decreti con cui il Questore di Lucca ha vietato per tre anni agli appellati l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio.

Tali decreti sono stati emessi a seguito degli scontri svoltisi tra tifosi e le forze dell’ordine, dopo la conclusione dell’incontro di calcio OMISSIS-OMISSIS, disputato in data 5 dicembre 2004.

Con la sentenza impugnata, il TAR per la Toscana ha annullato i decreti del Questore, perché non preceduti dall’avviso dell’avvio del procedimento, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

2. Con l’atto di appello, il Ministero dell’Interno ha dedotto che, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, il decreto del Questore non doveva essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento, in considerazione della pericolosità degli appellati e della presenza di particolari esigenze di celerità.

Gli appellati, nel corso del giudizio, hanno rinunciato ai motivi richiamati nella memoria di costituzione, ma non hanno univocamente manifestato il loro sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.

Pertanto, si deve passare all’esame del gravame.

3. Ritiene la Sezione che le censure formulate dal Ministero dell’Interno siano fondate e vadano accolte.

L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dispone che, “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.

Tale normativa – coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport – ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Tale peculiare potere si giustifica per l’esigenza di tutelare prontamente l’ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.

Il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi – mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati – non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento.

Per evitare che tali comportamenti siano reiterati in una successiva competizione sportiva, è del tutto ragionevole che il Questore disponga misure immediate, volte alla tutela dell’ordine pubblico.

4. A seguito della rinuncia alle altre censure, formulata dagli appellati costituitisi nella presente fase del giudizio, l’accoglimento dell’appello del Ministero comporta che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 8341 del 2005 e, in riforma della sentenza del TAR per la Toscana n. 1578 del 2005, respinge il ricorso di primo grado n. 441 del 2005.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 30 maggio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Giorgio       Giovannini            Presidente

Sabino         Luce                     Consigliere

Luigi           Maruotti               Consigliere estensore

Luciano       Barra Caracciolo    Consigliere

Rosanna      De Nictolis           Consigliere

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