CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6492/2012 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6492/2012

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via A. Riboty, 28;

contro

l’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III-TER, n. 983/2012, resa tra le parti,concernente APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE E SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA DI ALLENATORE E DA OGNI ALTRA QUALIFICA IPPICA IN RELAZIONE ALLA POSITIVITÀ DELLE ANALISI ANTIDOPING - RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato dello Stato Lascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio respingeva il ricorso n. 11688 del 2010, affidato a sei motivi, proposto dal signor OMISSIS  avverso la decisione della Commissione disciplinare d’appello dell’Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E. (oggi Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - A.S.S.I., successore ex l. 15 luglio 2011, n. 111), confermativo del provvedimento disciplinare, con il quale al ricorrente erano state inflitte le sanzioni della sospensione, per la durata di sei mesi, dalla qualifica di allenatore e da ogni qualifica ippica rivestita, e della pena pecuniaria di euro 1.500,00, per essere il cavallo OMISSIS  in occasione di una corsa disputatasi il 24 agosto 2008 a Merano risultato positivo, all’esame antidoping, della sostanza benzoilecgonina (metabolita della cocaina), per una quantità di 8,59 ng/ml.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Si costituiva in giudizio l’appellata A.S.S.I. con comparsa di stile, resistendo.

4. Disposta con ordinanza n. 1888/2012 la sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza limitatamente alla sanzione della sospensione dall’attività di allenatore (esclusa la sanzione pecuniaria), la causa all’udienza pubblica del 27 novembre 2012 veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato nei sensi di cui appresso.

5.1. Va confermata la reiezione del primo motivo, da trattare in via logicamente preliminare in quanto denunzia un vizio di natura procedimentale in ipotesi inficiante l’intero procedimento, secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena d’illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.

È sufficiente, al riguardo, un richiamo adesivo ai precedenti di questa Sezione (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525), affermativi della legittimità di siffatto modus procedendi per le seguenti ragioni:

- dallo stesso tenore letterale dell’art. 10, comma 1, del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 (il quale testualmente statuisce: “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”), emerge che il laboratorio, il quale abbia effettuato le prime analisi con esito di “non negatività”, può essere investito anche delle seconde analisi, sicché l’operato dell’Amministrazione odierna appellata trova un diretto avallo di legittimità nella citata previsione regolamentare;

- le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito;

- le seconde analisi, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo (a norma dell’art. 8, comma 1, del citato regolamento “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”), sicché esse s’inseriscono, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi;

- alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso delegando anche un sanitario di fiducia, onde assicurare il controllo immediato e diretto sull’attività d’analisi, sicché le maggiori garanzie procedimentali prescritte dal citato regolamento (art. 10, comma 2) per lo svolgimento delle controanalisi escludono la configurabilità di una violazione del diritto di difesa, abilitando la disciplina di cui al richiamato regolamento l’interessato a controdedurre rispetto alle risultanze delle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicché non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi, che le stesse siano eseguite dal medesimo laboratorio (o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio), non potendovisi ravvisare, anche in virtù degli strumenti di difesa garantiti all’interessato, una lesione dei principi di imparzialità e di trasparenza;

- deve dunque escludersi la configurabilità di una situazione d’incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuata le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, il cui espletamento è, peraltro, soggetto alla disciplina regolamentare dettagliata delle modalità operative con cui procedere alla analisi sia qualitativa che quantitativa dei campioni biologici ippici in sede di secondo esame.

5.2. Deve, invece, ritenersi fondato il motivo, col quale l’odierno appellante deduce l’erronea omessa considerazione che la quantità della sostanza rilevata, 8,59 ng/ml di benzoilecgonina, è sensibilmente inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E. con delibera del 16 marzo 2009 (successiva alla data di commissione dell’illecito, ma anteriore all’adozione del provvedimento sanzionatorio e alla decisione della Commissione disciplinare d’appello), la quale, a modifica dell’All. 2 al Regolamento per il controllo sull’uso delle sostanze proibite (approvato con D.M. n. 797 del 16 gennaio 2002), prevede quale soglia di punibilità un valore di 20 ng/ml di benzoilecgonina (metabolita della cocaina).

Sebbene la delibera, a tutt’oggi, non risulti munita dell’approvazione ministeriale e dunque non sia efficace sotto un profilo giuridico-formale, l’ivi contenuta indicazione della menzionata soglia di punibilità deve ritenersi espressione di una valutazione tecnico-scientifica, escludente la certezza di un effetto dopante per concentrazioni inferiori, la cui plausibilità è avvalorata dalla circostanza che tale valore-limite coincide con quello approvato dall’E.H.S.L.C. - European Horserace Scientific Liaison Committee.

La delibera assurge, dunque, a rilevanza non già per la sua valenza giuridico-formale di criterio di rango regolamentare vincolante per la Commissione di disciplina, ma sotto il profilo sostanziale-contenutistico di enunciazione di una massima di natura tecnico-scientifica che pone in dubbio l’efficacia dopante in caso di accertamento della presenza del metabolita in esame in misura inferiore a tale valore.

Ne deriva che, a fronte di un valore riscontrato di 8,59 ng/ml e dell’opinabilità tecnico-scientifica attorno al valore-soglia indicativo di un’efficacia dopante, manca la certezza attorno a un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, che avrebbe dovuto condurre all’assoluzione dell’incolpato.

In accoglimento del motivo in esame e in riforma dell’appellata sentenza, s’impone dunque l’annullamento degli impugnati provvedimenti e decisioni disciplinari, con assorbimento degli altri motivi.

6. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia, e la scusabilità del complessivo comportamento dell’Amministrazione soccombente, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2918 del 2012), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it