CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6573/2018 Pubblicato il 21/11/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6573/2018
Pubblicato il 21/11/2018
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Masala, Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Masala in Milano, via G Frua 24;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 01048/2018, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per mesi dodici e dell’irrogazione di una multa, adottata in data 8 giugno 2016, n 1738, dalla Commissione di disciplina di seconda istanza ex ASSI;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Masala e l'Avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza con cui il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento della decisione n. 1738/a/g della Commissione di disciplina d’appello del M.I.P.A.A.F. Dip. P.Q.A.I. VII – Corse e Manifestazioni ippiche, con la quale è stata confermata la decisione n. 152/15 della Commissione di primo grado, di irrogazione della sospensione disciplinare dalla qualifica di allenatore per 12 mesi e della multa di € 3000, per la positività del cavallo OMISSIS, alla “Benzoilecgonina” (BZE)”, metabolita della cocaina.
L’appello è affidato alla denuncia di cinque rubriche di gravame con cui si contesta l’illogicità delle conclusioni, l’errore sui presupposti della decisione del Primo Giudice, la disparità di trattamento, la violazione dell’art.1 della legge 241/1990, e l’errore del rigetto della domanda risarcitoria esposta in 121 mila euro per lucro cessante oltre ai € 3000 della sanzione pagata il 16 gennaio 2017.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato con una memoria in data 12 luglio 2018 con cui ha contestato analiticamente le conclusioni dell’appellante, allegando altresì una relazione del veterinario responsabile dell’Ufficio Antidoping.
Si deve ricordare che la Sezione con ordinanza cautelare n. 1665/2018 ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza.
Con memoria in data 23 luglio 2007 la difesa dell’appellante, oltre a sottolineare le proprie argomentazioni ha replicato rilevando che: -- nella stessa relazione dell’amministrazione si sarebbe sottolineata l’erroneità dell’inserimento della modifica del limite nell’allegato 2 e della delibera del Cda che avrebbe inserito la sostanza BZE; -- l’amministrazione avrebbe dunque ammesso che, al di sotto dei 20 ng/ml il campione deve essere considerato negativo; -- in caso di sostanza che prevede una soglia, si dovrà determinare la sua concentrazione; -- la modifica regolamentare non era mai stata provata; -- la sentenza di primo grado avrebbe ammesso che la quantità non sarebbe stata indicata la soglia dei 70 ng/nl ma che sarebbe una soglia stimata comparsa dopo che il procedimento si era concluso il procedimento in sede sportiva e comunque non riguardava le seconde analisi che avevano un valore meramente confermativo ma che avrebbe dovuto confermare il valore di 70ng/ml.
Uditi, all’udienza pubblica di discussione, l’avv. Masala per la parte ricorrente, ha lungamente illustrato gli aspetti salienti della sua prospettazione affermato al riguardo come l’Avv. dello Stato si sarebbe appiattita sulle posizioni del Veterinario Dirigente del Settore del MIPAF.
L’Avvocato dello Stato, nel respingere tali insinuazioni ha chiesto la cancellazione delle espressioni offensive e di riferimenti alle persone del Difensore dell’amministrazione e del Dirigente Ministeriale offensive della dignità della Difesa Erariale e del Dirigente del Ministero contenute nell’atto di appello.
Al riguardo l’Avv. Masala, si è dissociato dalle espressioni utilizzate negli scritti affermando che la responsabilità sarebbe ascrivibile esclusivamente all’Avv. Mattii Stefano.
La causa è stata quindi ritenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.§. Per ragioni di economia espositiva possono essere esaminate unitariamente le prime quattro censure di gravame.
1.§.1. Con il primo motivo l’appellante censura la parte della sentenza che concerne le metodiche utilizzate per la rilevazione della sostanza in contestazione. In particolare lamenta l’illogicità e il travisamento dei fatti della decisione in quanto:
-- i controlli antidoping prevedrebbero analisi con il metodo “qualitativo” per tutte le sostanze, tranne quelle di cui all’allegato 2 del RCSP, per le quali sarebbe prevista l’analisi cd. “semi-quantitativa” alla cui stregua si dovrebbe verificare l’esatta quantificazione della sostanza al fine di accertare il rispetto dei limiti di concentrazione di cui agli ISL (International screening limits) ed ESL (European screening limits), per i quali la presenza del principio attivo se non se non supera una determinata soglia determinerebbe la dichiarazione di negatività del campione;
-- per le molecole di tipo non propriamente farmacologico sarebbero stati introdotti limiti (c.d. HSL: harmonized screening limits) in relazione a possibili inquinamenti ambientali o comunque di una presenza talmente marginale della sostanza tale da non determinare alcun effetto dopante;
-- nel caso della metabolita della cocaina, (Benzoilecgonina BZE), il limite internazionale è fissato a 20 ng/ml.”, anche se negli USA i singoli Stati potrebbero elevare il valore fino ai 150 ng/ml;
-- 20 ng/ml sarebbe la soglia massima di tolleranza rispetto alla quale dunque, non sussisterebbe la positività dell’animale al controllo alla metabolita BZE che non è la cocaina;
-- la P.A. avrebbe dovuto provare che, nel caso di specie, la positività superava i 20 ng/ml perché sotto questa soglia non vi sarebbe effetto dopante e quindi sarebbe come se la quantità rinvenuta fosse eguale a zero;
-- nella presente fattispecie, quindi, non vi sarebbe stata alcuna conferma “della presenza della sostanza vietata nell’organismo del cavallo.... “ come affermato in un caso simile (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI n. 6492 del 18.12.2012) nel quale la sostanza era stata rilevata in 8,59 ng/ml di benzoilecgonina, e quindi in misura sensibilmente inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E. con delibera del 16 marzo 2009 (la quale tuttavia non aveva mai ottenuto una formale approvazione ministeriale) con la quale era stato modificato l’All. 2 al Regolamento per il controllo sull’uso delle sostanze proibite (approvato con D.M. n. 797 del 16 gennaio 2002) e prevista quale soglia di punibilità il valore di 20 ng/ml di benzoilecgonina (metabolita della cocaina).
Il Collegio di prime cure, si è posto in consapevole dissenso con l’ordinanza n.1495/2017, pronunciata in sede di processo cautelare, con cui è stata revocata la precedente ord. n.345/2017 in base alla quale: “… il laboratorio francese, che ha effettuato le seconde analisi, non ha tuttora trasmesso il referto inerente alle analisi quantitative ..: (e) ..tale valutazione quantitativa nelle seconde analisi, allo stato, non consente di affermare con certezza che la presenza del metabolita abbia superato il valore soglia (20 ng/ml…“. ) ..”.
1.§.2. Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente la sentenza:
-- avrebbe indicato come “questione dirimente” le “metodiche utilizzate per effettuare la rilevazione della sostanza” e le avrebbe individuate nella cd analisi semi-quantitativa che consentirebbe di accertare il rispetto “dei limiti di concentrazione, il cui non superamento determina una dichiarazione di negatività del campione pur in presenza del principio attivo… il protocollo prevede che, in tutti questi casi, i laboratori debbano effettuare un’analisi denominata semiquantitativa che consiste esclusivamente nel rilevare il superamento del livello senza alcuna necessità di verificarne la quantità esatta”.
Tuttavia se l’analisi semi-quantitativa consente di accertare il rispetto del limite di concentrazione, per logica quel limite dovrebbe contenere un’espressione di misura, ovvero esprimere come risultato una concentrazione. L’accertamento del non superamento del limite di concentrazione dovrebbe essere accompagnata dalla misurazione esatta della sua concentrazione.
La verità scientifica sarebbe che l’analisi semi-quantitativa “stima” e non “misura” la concentrazione; detta “stima” sarebbe il frutto di una proporzione, tra l’area del picco cromatografico che ha rilevato la BZE nell’urina analizzata, e l’area del picco cromatografico che ha rilevato la BZE nel cosiddetto campione di riferimento, in cui, cioè, è stata iniettata la BZE ad una concentrazione nota, come riferisce esattamente la sentenza a pag. 16. II cpv.: “la procedura prevede, in particolare, che sia effettuato un confronto con un campione di riferimento addizionato ad una concentrazione nota”.
Per misurare il superamento dei 20 ng/ml di BZE si doveva procedere ad un’analisi quantitativa per dimostrare la concentrazione della molecola, e non sussisterebbero affatto “protocolli” che prevedono, con analisi semi quantitativa, la misura della concentrazione in nanogrammi su millilitro di una molecola.
Sarebbe stato dunque necessario per infliggere la sanzione l’accertamento preciso della quantità di sostanza, mediante l’analisi quantitativa del metabolita che il ricorrente aveva richiesto.
Il dato sulla quantità dovrebbe emergere in sede di seconda analisi che può far acclarare una positività che non potrebbe risultare solo sulla base della prima analisi.
Pertanto il mancato accertamento della quantità di metabolita nelle seconde analisi travolgerebbe l’impianto logico giuridico della gravata sentenza.
1.§.3. Con il terzo motivo si riprende il medesimo profilo di censura lamentando l’erroneità dell’affermazione della sentenza per cui le I e le II ANALISI sarebbero state semi-quantitative, al contrario entrambe sarebbero state solo qualitative, cioè avrebbero accertato la presenza di BZE senza stimarne la concentrazione.
Per quanto riguarda la I analisi, per la sentenza (pag. 17) “il confronto tra i cromatogrammi relativi al campione di urina del cavallo in esame e quelli relativi al campione di riferimento addizionato della quantità limite della sostanza da analizzare (benzoilecgonina bze) ha consentito di verificare il superamento della soglia di concentrazione ammessa” (pag. 17) mentre invece il dossier di seconda analisi non fornisce la quantità di BZE immessa nel campione di riferimento, come attesterebbero le due relazioni di parte redatte da Professori universitari. D’altronde è la “relativa dichiarazione di scienza nelle conclusioni del referto” (pag. 17, cpv.) a non attestare il riscontro del superamento della concentrazione di 20 ng/ml di BZE, data presente nell’urina solo qualitativamente.
Nel dossier delle II Analisi infatti si legge a pag. 5 di 14: “.... lo studio dei cromatogrammi ottenuti dall’analisi del campione n.UNC83479 rileva la presenza di un picco cromatografico, al tempo di ritenzione di 13.56 minuti con uno spettro di massa caratteristico della benzoilecgonina… questi risultati sono in accordo con le analisi del campione di riferimento analizzato utilizzando lo stesso metodo ...”.
Al contrario nelle analisi I si riportavano le analisi del campione di riferimento (urina addizionata con benzoilecgonina) senza che fosse indicata la quantità di BZE immessa nell’urina campione di riferimento).
La sentenza -- consapevole che la I° ANALISI era anonima a norma del Regolamento controllo sostanze proibite, sebbene l’amministrazione, che non avrebbe non avesse provato che l’urina analizzata sarebbe stata quella di OMISSIS -- argomenta erroneamente che anche la II ANALISI, dove invece c’è il riscontro dell’identità dell’urina, avrebbe dato esito di superamento della soglia consentita.
Nel DOSSIER di II ANALISI del Laboratorio L.C.H. francese (pag. 3) è solo scritto in francese ed inglese: “L’analisi del prelevamento” documenta un’analisi solo qualitativa essendo assente la stima della concentrazione di BZE. Anche in questo caso il campione di riferimento è stato addizionato con Benzoilecgonina, senza riportare la quantità di questa.
D’altronde il metodo utilizzato in II ANALISI in Francia è l’ “LCH-04” , metodo di “Confirmation qualitative” come indicato nel foglio di accreditamento del laboratorio francese L.C.H. certificato dal COFRAC, ente di accreditamento dei Laboratori francesi.
Anche il metodo che ha utilizzato UNIRELAB srl in I ANALISI nel caso di specie, “MP-004-2016 Rev. 6”, sarebbe solo qualitativo (Doc.6 ) foglio di accreditamento di UNIRELAB s.r.l. da parte di ACCREDIA (ente di accreditamento dei laboratorio italiani).
Quindi solo le II° ANALISI, sarebbero state disciplinarmente rilevanti perché, come detto, presuppongono l’accertamento dell’identità dell’urina analizzata.
1.§.4 Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art 1 legge n. 241/90 per violazione del difetto di imparzialità dell’azione amministrativa in quanto l’Amministrazione avrebbe considerato diversamente situazioni identiche. In particolare la stessa Commissione di Disciplina di Appello del MIPAAF depositata in data 15.02.2018 avrebbe, per la identica fattispecie addebitata assolto l’incolpato, perché non v’era la prova del superamento della soglia di 20 ng/ml., per cui il principio espresso dalla P.A. nella predetta decisione deve essere considerato prevalente.
2.§. L’intero impianto è infondato.
Si deve preliminarmente sottolineare che, come sarà meglio evidente in seguito, la Sezione ritiene “res melius perpensa” di dover differenziare le proprie conclusioni dalle motivazioni delle due precedenti ordinanze della Sezione rispettivamente: n. 1495 del 07/04/2017, adottata in sede di processo cautelare, con cui era stata revocata la precedente ordinanza n. 343/17 di rigetto della richiesta di riforma dell’ordinanza di primo grado; e l’ord. n.1665/2018 intervenuta in sede di incidente cautelare nel presente giudizio.
Relativamente alla disciplina da applicarsi nella specie appare invece corretto il riferimento (ricordato anche nella cit. ordinanza n. 1495) all’orientamento per cui debba farsi riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E., adottata il 16 marzo 2009, di modifica dell’All. 2 al Regolamento per il controllo sull’uso delle sostanze proibite (approvato con d.m. n. 797 del 16 gennaio 2002), che prevede, quale soglia di punibilità un valore di 20 ng/ml di benzoilecgonina -- cioè il prodotto terminale del metabolismo risultante dalla degradazione della cocaina al termine del complesso sistema di reazioni di biosintesi all’interno dell’organismo).
Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, sebbene la delibera non risulti munita dell’approvazione ministeriale e dunque non sia efficace sotto un profilo giuridico-formale, l’indicazione della menzionata soglia di punibilità deve ritenersi espressione di una valutazione tecnico-scientifica, che è perfettamente coincidente con quella approvata dall’E.H.S.L.C. - European Horserace Scientific Liaison Committee, organismo indipendente per l’armonizzazione in settori tecnici e per la cooperazione nella ricerca al contrasto dell'uso illegale di sostanze nelle corse. La delibera, dunque, assurge a rilevanza non già per la sua valenza giuridico-formale di criterio di rango regolamentare vincolante per la Commissione di Disciplina, ma sotto il profilo sostanziale-contenutistico di enunciazione di un principio di natura tecnico-scientifica che pone in dubbio l’efficacia dopante in caso di accertamento della presenza del metabolita in esame in misura inferiore a tale valore (cfr. Cons. St., Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6492;Cons. Stato Sez. VI, 16/02/2017 n.691; Cons. St., Sez. VI, 5/3/2015, n. 1096).
In altre parole, trattandosi di norme tecniche di carattere sportivo non è necessario il formale recepimento sul piano regolamentare, in quanto queste vengano concordate con votazioni a livello europeo cui partecipano tutti i numerosissimi aderenti al sistema europeo.
Peraltro del tutto inconferente e del tutto suggestivo è il riferimento fatto dall’appellante ai limiti in vigore, notevolmente superiori, dei vari stati degli USA. Si deve infatti ricordare al riguardo che, come riferito dai mass media, l’interferenza del doping sulla regolarità e sulla credibilità delle corse ha portato la Commissione sulle problematiche del doping del Racing Medication and Testing Consortium (RMTC), a pubblicare una raccomandazione ai singoli Stati dell’Unione diretta ad uniformare gli standard statunitensi alla sopra ricordata normativa europea sull’uso dei medicinali finalizzata alla protezione degli stessi interessi economici dei proprietari, degli operatori del settore e degli scommettitori.
Ciò posto appare al Collegio fondamentale ed insuperabile che nel caso in esame il valore riscontrato superava di più di tre volte il limite dei 20 ng/ml.
Contrariamente a quanto avvenuto in esito ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, richiamati dal ricorrente al primo ed al quarto motivo, i precedenti annullamenti delle sanzioni richiamati più volte dall’appellante sono tutti assolutamente irrilevanti nel caso di specie.
Nelle predette fattispecie le quantità di benzoilecgonina accertate erano sempre sensibilmente inferiori (es. 8,9 ng/ml ovvero 11 ng/ml) al limite di 20 ng/ml indicato nella citata delibera U.N.I.R.E. Le analisi avevano verificato che la presenza dei metaboliti non raggiungeva la soglia minima e quindi essendo al di sotto della ricordata soglia di 20 ng/ml. non si raggiungeva la certezza della sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria.
enzoilecgoninaPer questo invano il ricorrente, nella seconda e nella terza rubrica, si dilunga a lungo sulla pretesa necessità ad un accertamento dell’esatta quantità in sede di seconde, senza indicare quale altra norma tecnica o giuridica prevederebbe una tale modalità a pena di inammissibilità dell’accertamento.
della positività alla “benzoilecgonina” (BZE)”, metabolita della cocaina della prima analisi eseguita a seguito del prelievo del 19/6/14 eseguito all’Ippodromo di Napoli sul cavallo OMISSIS.
Tale dato, al di là di tutti i tentativi del ricorrente di porre nel nulla tale risultato, è stato poi pienamente confermato senza ombra di dubbio dal risultato di positività della seconda analisi.
Infatti, le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito. Le stesse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un controllo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo, a norma dell’art. 8, comma 1, del citato regolamento “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)” (cfr. Consiglio Sato, Sez. VI 06/10/2011 n.5482).
Le seconde analisi s’inseriscono dunque, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi (cfr. Consiglio Sato, Sez. VI 26/09/2011 n.5371).
Al riguardo si deve invece osservare che il compito del laboratorio francese –scelto proprio dall’appellante, come il Tar ha esattamente ricordato – non era affatto quello di accertare la generica presenza di benzoilecgonina ma di verificare se il risultato di positività del primo accertamento trovasse conferma.
Pertanto è chiaro che il centro francese ha concluso la analisi di controllo sul secondo campione – derivante da un unico prelievo -- con un giudizio di positività, sull’evidente ed indiscutibile presupposto che la quantità di metabolita rinvenuto nel secondo test fosse quantitativamente superiore al limite europeo giuridicamente rilevante ai fini del doping.
Se così non fosse stato il risultato delle seconde analisi del laboratorio francese sarebbe infatti stato “negativo”. Per questo la mancata indicazione del quantitativo della benzoilecgonina era comunque giuridicamente irrilevante.
Per questo del tutto infondatamente con il secondo motivo l’appellante afferma che il mancato accertamento della quantità di metabolita nelle seconde analisi travolgerebbe l’impianto logico giuridico della gravata sentenza.
Ed in tal senso la pretesa del ricorrente che, in sede di seconda analisi, fosse effettuata l’analisi quantitativa, appare senz’altro infondata.
Non vi è poi alcuna fondata ragione per ritenere che le prima analisi siano state falsate da mancanze, omissioni, contaminazioni o negligenze.
Nè vi è motivo di dubitare della serietà anche del secondo laboratorio.
Si deve concludere che, ai fini della legittimità della sanzione, quello che rileva in questa sede è la formale e coincidente duplice indicazione come “positivo” dei due test svolti, che testimonia senza ombra di dubbio l’avvenuto superamento del limite europeo.
Nel caso in esame, dunque la certificazione positività delle seconde analisi di controllo comportava implicitamente la conferma della quantità di benzoilecgonina accertata nelle prime analisi in misura oltre tre volte superiore al limite di 20 ng/ml approvato dall’E.H.S.L.C. (European Horserace Scientific Liaison Committee).
Inoltre deve ancora rilevarsi che, sulla base della comune esperienza, il valore di ben 70ng/ml, tra l’altro costituisce un dato talmente elevato, da far escludere, in assenza di una qualsiasi prova contraria nella specie non offerta, la configurabilità di un’ipotesi di contaminazione ambientale (attraverso alimenti, nei box di transito e/o di isolamento, durante la fase di caricamento e trasporto, ecc.) come insinua genericamente l’appellante.
In linea generale, sul piano del ragionevole grado di probabilità, appare perlomeno singolare che un cavallo da competizione possa entrare casualmente in contatto con quantità consistenti di cocaina nell’ambito della stalla ovvero sui campi di gara.
In definitiva non vi sono dubbi che in base alle risultanze in atti i valori di benzoilecgonina accertati inequivocabilmente in entrambi i test, dimostrano il superamento del limite previsto, e di conseguenza la legittimità della sanzione qui impugnata, fondata su un valore di sostanza dopante potenzialmente pericoloso per la salute dell’animale.
I primi quattro motivi vanno complessivamente e radicalmente respinti.
3.§ Infine deve essere respinta la censura dell’appellante relativa all’illegittimità del mancato accoglimento della domanda risarcitoria pari a € 121.000/00 e di restituzione dei € 3.000 di multa pagata il 16.1.17 in quanto il rigetto dell’appello, con la conferma della legittimità della sanzione, elide l’ingiustizia del danno., Deve quindi necessariamente escludersi la fondatezza della pretesa dell’appellante al riconoscimento del preteso risarcimento.
4.§. Deve infine essere esaminata la richiesta fatta oralmente dalla Difesa Erariale all’udienza pubblica di discussione, di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 Cod. proc. civ. delle frasi offensive indicate in particolare a pag. 4 della memora datata 9 aprile 2018.
Il Collegio concorda che le predette affermazioni che nel contesto in cui sono inserite:
-- appaino gratuitamente offensive poiché superano di gran lunga il limite della correttezza;
-- tendono ad insinuare ingiustificatamente una intenzionale scorrettezza delle condotte avversarie che appaiono lesive, sul piano personale, della serietà e della dignità professionale dell’Avvocato dello Stato e del Dirigente del Ministero nominativamente individuati;
-- violano il carattere impersonale dei rapporti di leale collaborazione tra le parti del giudizio, tipico dei giudizi innanzi a questo Consiglio di Stato.
In conseguenza il Collegio ritiene che violino i limiti del rispetto e della dignità professionale dei soggetti citati, le seguenti affermazioni:
-- prima riga “incolpevolmente con buona fede si è fatta irretire”;
-- terza riga “come tale, salvo che non dimostri il contrario non laureata in chimica”;
-- quarta riga “blatera”;
-- decima ed undicesima riga “sciocca non verità, frutto di ignoranza scientifica di chi l’ha propalata all’Avv.”.
Si dispone quindi, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione delle predette espressioni che violano tutti canoni posti a tutela del rispetto e della dignità professionale dei soggetti citati.
5.§. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Secondo le regole generali le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00 oltre agli accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.
2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in € 2.500,00 oltre agli accessori come per legge.
3. Disporre la cancellazione delle affermazioni di cui in motivazione ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere