CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 690/2017 Pubblicato il 16/02/2017 Il Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 690/2017

Pubblicato il 16/02/2017

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Unione Nazionale Incremento Razze Equine - Unire, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00223/2010, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per dodici mesi e pagamento di una pena pecuniaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 223/2010 del 21-7-2010 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso proposto dal signor OMISSIS, inteso ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE n. 1011/at del 15-6-2009, di reiezione del ricorso amministrativo avverso la decisione della Commissione di disciplina di I^ istanza dell’UNIRE n. 364/08 del 19-8-2008.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

Nell’ambito di una corsa ippica, denominata “OMISSIS” tenutasi in data 27 luglio 2007 presso l’ippodromo di OMISSIS, il cavallo “OMISSIS”, allenato dal ricorrente, è risultato positivo all’esame antidoping (più precisamente alla sostanza vietata “benzoileogonina”), sia nelle prime che nelle seconde analisi effettuate. Nei confronti del signor OMISSIS è, quindi, iniziato un procedimento disciplinare, a conclusione del quale la Commissione di disciplina di prima istanza dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (di seguito denominata :Unire) gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore ( e di ogni altra qualifica ippica rivestita), per dodici mesi, e del pagamento della pena pecuniaria di euro 3000,00. Avverso la suddetta decisione il signor OMISSIS ha proposto reclamo alla Commissione di disciplina di appello, che lo ha respinto con decisione del 16 giugno 2009, n. 1011/at. Con il presente ricorso il signor OMISSIS ha impugnato quest’ultima decisione….”.

Avverso la sentenza del Tribunale Regionale l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine – Unire ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

Il signor OMISSIS non si è costituito in giudizio.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 26-1-2017.

DIRITTO

Con unico ed articolato motivo di ricorso l’Unire censura la sentenza di primo grado, la quale ha evidentemente ritenuto la minore attendibilità delle seconde analisi espletate dallo stesso laboratorio che aveva eseguito le prime.

Deduce in particolare, l’erroneità della decisione sulla base di considerazioni metagiuridiche e non esatte.

Rileva che non è affatto vero che le seconde analisi debbano intervenire solo quando le prime siano risultate positive, ben potendo avvenire anche che un controllo negativo solleciti una ulteriore verifica per escludere qualsiasi dubbio sull’esito delle prime.

Evidenzia, poi, l’inconsistenza della seconda osservazione, consistita nella considerazione che l’operatore che ha effettuato la precedente analisi, sia pur inconsapevolmente, possa essere condizionato dal primo esito e, dunque, in caso di perplessità sulle risultanze del secondo, questi sia indotto a dare maggiore importanza agli elementi che portano a confermare il primo risultato.

Deduce che tale argomento è del tutto extragiuridico e non condivisibile sia in quanto attribuisce ad un “laboratorio” motivazioni personali, sia perché omette di considerare che non solo in un unico laboratorio possano esservi più operatori e possono essere utilizzate metodologie e strumenti differenti, dimenticando pure che durante le analisi la parte è chiamata a partecipare e può sempre interloquire, come si è verificato nel caso di specie, in cui alle II analisi ha partecipato un rappresentante della parte.

Le seconde analisi sono effettuate a richiesta della parte ed in sua presenza, su di un campione specificamente attribuito a un cavallo, per la conferma, anche nel secondo reperto, della presenza della sostanza rinvenuta nel primo reperto. Si tratta, dunque, di due analisi autonome, sicchè la circostanza che si svolgano nello stesso laboratorio non è rilevante ai fini della illegittimità della procedura.

Deduce ancora che la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado non trova conforto nella normativa vigente.

Evidenzia che la legge 14-12-2000 n. 376 sulla lotta contro il doping si limita a richiedere che il controllo antidoping sia svolto presso uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale, sicchè la legge richiede che i laboratori presentino specifiche garanzie, ma non sottende affatto un doppio livello di analisi né pone la regola di più laboratori per la stessa analisi.

La stessa legge n. 689/1981 prevede, all’art. 15, in ipotesi di accertamenti mediante analisi di campioni, che l’interessato possa richiedere la revisione dell’analisi, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, il che coincide con l’organo che ha fatto le prime analisi.

Sicchè, i testi legislativi prevedono che la revisione possa essere effettuata dallo stesso laboratorio, così evidenziando l’erroneità delle conclusioni del Tribunale.

Ritiene la Sezione che l’appello meriti accoglimento, non potendosi condividere l’affermazione del Tribunale secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena di illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.

A sostegno della erroneità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure milita in primo luogo lo stesso tenore letterale dell’art. 10, comma1, del “regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario Straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con d.m. n. 797 del 16-10-2002.

Esso dispone che “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”.

Dal tenore della disposizione emerge, dunque, che il laboratorio il quale abbia effettuato la prima analisi con esito di “non negatività” può essere investito anche delle seconde analisi.

Va, poi, evidenziato che le seconde analisi non possono qualificarsi alla stregua di mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, bensì quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito. Esse, infatti, costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo.

Invero, il regolamento sopra citato dispone, all’articolo 8, comma 1, che “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (art. 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”.

Di conseguenza, le seconde analisi si inseriscono, quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi.

Va, infine, considerato che alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso anche delegando un sanitario di fiducia, al fine di operare un controllo immediato e diretto sull’attività di analisi. Le maggiori garanzie procedimentali prescritte dal citato regolamento (art. 10, comma2), per lo svolgimento delle controanalisi escludono la configurabilità della violazione di un diritto di difesa, atteso che la prefata disciplina regolamentare abilita l’interessato a controdedurre rispetto alle prime analisi e persino a presenziarvi personalmente, cosicchè non assume particolare rilievo, proprio in ragione della diversità strutturale e funzionale del subprocedimento delle controanalisi , che le stesse siano eseguite nel medesimo laboratorio e/o dalla medesima persona fisica in seno allo stesso laboratorio, non potendosi ravvisare – anche in relazione agli strumenti di difesa garantiti – una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve, di conseguenza, essere ritenuto che non sussista alcuna situazione di incompatibilità, in capo al laboratorio che ha eseguito le seconde analisi, ad eseguire anche le seconde, il cui espletamento è , peraltro, soggetto alla disciplina dettata dalle “linee guida per l’espletamento fasi operative seconde analisi antidoping cavalli” deliberate il 24 dicembre 2003, che disciplinano in maniera dettagliata le modalità operative con cui procedere all’analisi sia quantitativa che qualitativa dei campioni biologici.

L’appello proposto dall’U.N.I.R.E. è, dunque, fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo e rigetto del ricorso di primo grado.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia ed al complessivo svolgimento del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano n. 223/2010 del 21-7-2010, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

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