CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7194/2019 Pubblicato il 22/10/2019 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7194/2019

Pubblicato il 22/10/2019

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12517/2018, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e udito l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 272/2017 emesso in data 15 dicembre 2017, con il quale è stato fatto divieto al suddetto di accedere per anni due all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per attività benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, sul rilievo che egli in due occasioni, e specificatamente negli incontri di calcio OMISSIS-OMISSIS del 12 settembre 2017 e OMISSIS-Napoli del 20 settembre 2017, disputati presso lo Stadio Olimpico di Roma, aveva violato il regolamento d’uso dell’impianto, posizionandosi in piedi sulla balaustra situata nella parte bassa della Curva Nord in zona non adibita allo stazionamento del pubblico, ed in una di tali occasioni aveva anche utilizzato un megafono.

Il T.A.R., premesso che il provvedimento impugnato trovava il suo fondamento normativo nel disposto degli artt. 6 l. n. 401/1989 ed 1 septies d.l. n. 28/2003 (il quale, in particolare, sanziona con il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, chi incorra nella medesima violazione del regolamento d’uso dell’impianto nella stagione sportiva in corso), osservava che, nel caso di specie, il regolamento d’uso dello stadio prevedeva espressamente il divieto di scavalcare le balaustre di separazione tra i vari settori, ma non quello di stazionare in piedi sulle stesse, secondo la (duplice) contestazione fatta al ricorrente.

Mediante i motivi di appello, l’appellante Ministero dell’Interno deduce che: 1) non sussisteva alcuna esigenza di stigmatizzare, in sede regolamentare, il comportamento contestato all’originario ricorrente, posto che la balaustra costituisce pacificamente un luogo naturalmente sottratto all’accesso e/o allo stazionamento del pubblico; 2) il T.A.R. ha ritenuto di considerare esclusivamente il regolamento predisposto dalla S.S. Lazio (il quale, peraltro, reca alla pagina 1 il seguente inciso: “Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara: tale violazione può comportare l’allontanamento dallo stadio”), omettendo di prendere in esame il regolamento d’uso ufficiale dello Stadio Olimpico predisposto dal C.O.N.I., attualmente in vigore ed esposto per l’ampia diffusione ad ogni varco di accesso dell’impianto, il quale, al punto 2, lett. c), dispone che “all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori e altre strutture non specificamente destinate allo stazionamento del pubblico”.

Tanto premesso, l’appello è meritevole di accoglimento.

L’erroneità della sentenza appellata, laddove ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’originario ricorrente esulasse dalle previsioni del regolamento d’uso dello Stato Olimpico, si coglie da un duplice angolo visuale.

In primo luogo, esso trova rispondenza, nell’ambito dei comportamenti vietati dal regolamento d’uso richiamato dal giudice di primo grado, nella previsione di divieto concernente “altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione dell’incontro, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone”.

Invero, non vi è dubbio che l’azione di chi si arrampica e staziona sulla balaustra rechi quantomeno fastidio agli altri spettatori, sia perché limita la visuale del campo sportivo dove si disputa la partita, sia perché costituisce motivo per distogliere l’attenzione degli spettatori dall’azione di gioco: come si è visto, infatti, il predetto regolamento vieta azioni che siano fonte di mero fastidio e non solo, come ritenuto dal T.A.R., di pericolo.

In ogni caso, il medesimo comportamento è espressamente vietato dal (diverso e, a quanto sembra, concorrente) regolamento d’uso concernente lo Staio Olimpico ed approvato dal C.O.N.I., laddove dispone che “all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori e altre strutture non specificamente destinate allo stazionamento del pubblico”.

I rilievi che precedono, in assenza della costituzione della (regolarmente notificata) parte appellata, impongono l’accoglimento dell’appello ed il conseguente rigetto, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado.

L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

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