CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7552/2009 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7552/2009
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12
contro
OMISSIS, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del Tar Toscana - Firenze :sezione I n. 02360/2003, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI OVE SI SVOLGONO COMPETIZIONI AGONISTICHE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Il sign. OMISSIS, con ricorso n. 936 del 2003, proposto al TAR per la Toscana, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze, n. 1000/03 –Cat. 212-40644 emesso il 15.02.2003 e notificato il 7.03.2003, con il quale veniva ordinato, ai sensi dell’art. 6 della legge 13.12.1989, n. 401, come modificato dal decreto-legge 22.12.1994, n. 717, convertito nella legge 24.02.1995, n. 45, di fare divieto al ricorrente, per il periodo di tre anni dalla notifica del provvedimento, “di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche ed in particolare a quelle di calcio relative ai campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della Nazionale italiana di calcio, ovunque si svolgono sul territorio nazionale”.
2. Il TAR, con sentenza semplificata n. 2360 del 2003, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è stato chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
4. All’udienza del 7 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado il ricorso è accolto per il motivo della incompetenza territoriale del Questore di Firenze in quanto, ai sensi dell’art. 6 della legge 12 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, la competenza territoriale all’adozione dell’atto impugnato è del Questore del luogo dove risiede l’interessato che si trova, nella fattispecie, nella Provincia di Roma.
2. Nell’appello si deduce:
-la tesi affermata nella sentenza non ha riscontro testuale nell’art. 6 della legge n.401 del 1989, nel quale si stabilisce che il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive deve essere adottato dal Questore ma non si specifica quale sia il Questore competente per territorio;
-come statuito dalla Corte di Cassazione penale (sez. I, 18.06.2003, n. 26064) competente è il Questore del luogo dove sono avvenuti gli scontri, non potendosi applicare la regola di una competenza che si radica nel luogo di residenza o dimora dell’interessato, propria delle misure di prevenzione, poiché la misura interdittiva in questione è atipica, avuto riguardo all’ambito oggettivo del provvedimento del Questore che concerne la predeterminazione dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, anche non ricadenti sul territorio di sua stretta competenza.
3. L’appello è fondato.
Il Collegio, consapevole che sulla questione sono emersi orientamenti giurisprudenziali diversi, ritiene condivisibile quello con cui si afferma la competenza del Questore del luogo dove si sono svolti i fatti, in quanto basato sulle seguenti, corrette argomentazioni: a) non è appropriata l’applicazione analogica alla fattispecie in esame dell’art. 4 della legge 27.12.1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”), per il quale le misure di prevenzione sono applicate dal Questore del luogo in cui hanno dimora i destinatari, poiché tali misure sono collegate alla complessiva personalità dei detti destinatari, mentre il provvedimento interdittivo dell’accesso alle manifestazioni sportive ha natura atipica, essendo collegato ad una specifica situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica manifestata in occasione di eventi sportivi; b) è corretto perciò che il provvedimento sia adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si sono svolti i disordini, poiché, da un lato, è tale Autorità che può compiere più adeguatamente la valutazione dei soggetti coinvolti nel quadro dei fatti ivi avvenuti, e, dall’altro, il provvedimento, in quanto a tutela dell’ordine pubblico, presuppone un rapporto territoriale stretto tra l’Autorità ed il luogo in cui si sono verificati tali fatti; c) la nozione di “dimora” è in questo quadro riferibile anche al luogo dove la pericolosità del soggetto si è manifestata (cfr. Cass. Pen. sez I: 22.09.2004, n. 38660; 19.11.2003, n. 46250; 31.10.2003, n. 1338. TAR Veneto, sez. III, 28.04.2008, n.1141; T.R.G.A. Bolzano, 21.07.2006, n.341).
4. L’adozione del provvedimento impugnato da parte del Questore di Firenze è di conseguenza legittima essendosi svolti in questa città i disordini cui esso è riferito.
L’appello è quindi fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere