CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1297/2021 Pubblicato il 15/02/2021 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  1297/2021

Pubblicato il 15/02/2021

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 138;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Piemonte, sede di Torino, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Giulio Veltri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, appartenenti alla tifoseria organizzata della-OMISSIS-”, rientrando da una commemorazione delle vittime dello Stadio -OMISSIS-che si era svolta presso il -OMISSIS-, si sono fermati in un esercizio commerciale e hanno preso parte ad uno scambio di offese e di cori ingiuriosi contro le persone presenti nel locale, appartenenti alla tifoseria -OMISSIS-, rompendo bicchieri e bottiglie; alcuni dei ricorrenti hanno tenuto una condotta ancora più violenta, rincorrendo i tifosi -OMISSIS-, ribaltando tavolini e sedie e aggredendo con calci e pugni alcuni dei presenti.

2. A seguito degli eventi il Questore di Torino ha adottato, in data -OMISSIS-, provvedimento con il quale ha posto il divieto, per i protagonisti dell’accaduto, di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionati di serie A, B e C (Lega pro divisione unica), coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle predette serie e la Nazionale, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime competizioni, per un periodo che varia dai due ai sei anni. Nel medesimo provvedimento ha indicato i luoghi a cui i ricorrenti è fatto divieto di accedere, in occasione degli incontri calcistici che si svolgono presso lo stadio -OMISSIS-

3. Gli interessati hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Piemonte.

3.1. A supporto del gravame hanno sostenuto che i fatti contestati sarebbero avvenuti non in occasione di una manifestazione sportiva, ma in occasione della commemorazione delle vittime dello stadio di -OMISSIS-e comunque in un momento successivo alla stessa, per cui difetterebbe il rapporto diretto tra l’episodio di violenza e la manifestazione sportiva di cui all’art 6 L. 401/1989.

4. Il TAR ha respinto il ricorso. Premesso che “Il legislatore con la doppia locuzione “in occasione” o “a causa” di una manifestazione sportiva include nelle condotte rilevanti al fine del provvedimento di divieto di accesso anche condotte realizzate non contestualmente alla manifestazione sportiva, ma per le quali la manifestazione rappresenta l’occasione per tenere condotte violente o comunque tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica, ovvero quando vi è un nesso causale tra la condotta e la manifestazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2011 nn. 5887 e 5888)”, il TAR ha osservato “che seppure i fatti non si siano svolti nel luogo in cui vi è stata la commemorazione, tuttavia siano in connessione con la manifestazione sportiva: il gruppo si è formato e riunito proprio per partecipare alla manifestazione in ricordo delle vittime di Bruxelles, per cui detta manifestazione è stata l’occasione per il ritrovo dei tifosi, i quali, una volta terminata la manifestazione, hanno poi deliberatamente fermato il mezzo di trasporto presso un esercizio commerciale, frequentato da appartenenti alla tifoseria avversaria, ove hanno fin da subito inneggiato con cori e frasi ingiuriose verso i tifosi -OMISSIS-”.

5. I ricorrenti insistono in appello. La sentenza, secondo gli appellanti non terrebbe conto alcuno dell'art. 2 bis comma 1, del d.l. n. 336/01, norma di interpretazione autentica che chiarisce come “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)”.

6. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno e ha chiesto la reiezione del gravame.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2021.

8. Ritiene il Collegio che il gravame sia infondato.

8.1. La disposizione normativa della quale il Questore di Torino ha fatto applicazione è contenuta nell’art. 6 della legge 13/12/1989, n. 401. Essa prevede che: 1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)…..

8.2. Nel caso di specie rileva, in ragione dell’impostazione difensiva degli appellanti, il concetto di “manifestazione sportiva”, posto che i medesimi, valorizzando il dell'art. 2 bis comma 1, del D.L. n. 336/01, giungono alla conclusione che la cerimonia di commemorazione della vittime dello Stadio -OMISSIS-non possa sussumersi nel concetto predetto, asseritamente limitato alle “competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)” art. 2 bis cit.

8.3. In realtà il problema esegetico è mal posto. Nel caso di specie, la ragione del DASPO non risiede nella qualificazione della cerimonia di commemorazione quale “manifestazione sportiva” o “competizione”, ma nello scontro fra gli odierni appellanti, appartenenti alla tifoseria organizzata della-OMISSIS-” ed i tifosi -OMISSIS-; scontro avvenuto nei locali di un esercizio commerciale, preceduto da cori e frasi ingiuriose e culminato in danni a cose e a persone.

8.4. Siffatto scontro è causalmente riconducibile alla rivalità calcistica fra le squadre dei quali i facinorosi si dichiarano tifosi, e dunque connesso alla “competizione” che vede le squadre protagoniste nell’ambito del campionato di calcio. Tanto è sufficiente per ritenere sussistente il nesso eziologico con la competizione sportiva presa in considerazione dalla norma. Perché il nesso eziologico con la manifestazione sportiva sussista, infatti, non è indispensabile la contestualità o la contemporaneità, posto che diversamente ragionando finirebbero per restare impunite proprio quelle condotte di gruppo che, trovando (ingiustificata e pretestuosa) scaturigine nella semplice rivalità sportiva e nella visione patologica e deviata della competizione, appaiono sicuramente non meno gravi di quelle realizzatesi nell’immediatezza di un evento sportivo.

8.5. Come di recente chiarito anche dalla Corte di cassazione (sez. III, 16 gennaio 2017, n. 1767), l’espressione "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" non deve essere inteso nel senso che gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare l’adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, l. n. 401 del 1989 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità. La ratio della disposizione in questione è, infatti, quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell'ambito del gioco del calcio. Si tratta di fenomeni per i quali fungono da catalizzatore, spesso con improvvise a incontrollabili interazioni, sia l'andamento agonistico più o meno soddisfacente della compagine per la quale si parteggia, sia l'eventuale confronto con una tifoseria avversa, in una logica elementare in cui la appartenenza ad un gruppo comporta l’ostilità verso altri gruppi, immediatamente intesi come possibili nemici.

8.6. È, pertanto, evidente che un'eventuale limitazione della portata della norma in questione, che ne confinasse l'applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ridurrebbe di molto l’efficacia dissuasiva della medesima, posto che renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati (in tal senso cfr. il precedente della Sezione, 24 giugno 2020, n. 4033 relativo a scontri avvenuti a latere di un evento di presentazione dei calciatori di una squadra calcistica per il campionato 2018/2019).

9. Con riferimento al caso all’esame del Collegio, l’immediata ed univoca connessione eziologica fra le condotte poste a fondamento della misura di prevenzione e lo svolgimento di manifestazioni sportive svolgentesi nel campionato nazionale di calcio è dunque tale da giustificare, senza alcun dubbio, il DASPO.

9.1. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la commemorazione delle vittime dello Stadio di --OMISSIS-(evento cui le tifoserie hanno partecipato) non rileva come manifestazione sportiva, ma piuttosto come aggravante nella valutazione del disvalore delle condotte, non essendo gli appellati riusciti a tenere un contegno rispettoso dei valori sportivi e umani nemmeno in un momento in cui il ricordo di un grave lutto avrebbe dovuto ispirare universali sentimenti di lealtà e fratellanza sportiva.

10. L’appello è pertanto respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti alla refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione, forfettariamente liquidate in €. 3.000, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

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