CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2983/2014 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 2983/2014

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pacifici, con domicilio eletto presso Paolo Pacifici in Roma, via Vallisneri 11;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via Giuseppe Pisanelli , 2;

nei confronti di

Coni Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via Giuseppe Pisanelli , 2; Alberto Concu;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00634/2008, resa tra le parti, concernente nomina direttore scuola regionale dello sport - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Maria Teresa Fantola per delega dell'avvocato Paolo Pacifici e l'avvocato Leonardo Gnisci per delega dell'avvocato Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor OMISSIS per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento della delibera n. 132/2006, con la quale la Giunta nazionale del CONI ha deliberato la nomina del professore OMISSIS alla Direzione della Scuola Regionale dello Sport per la Sardegna, nonché per l’accertamento di un preteso diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 200.000.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, la nomina del professoreOMISSIS è stata confermata dal CONI (in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato n. 6510/2006) con delibera n. 106 del 2007, che il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti.

3. Dinnanzi al T.a.r. il signorOMISSIS ha lamentato la violazione dell’art. 7.1. della deliberazione CONI n. 146/2001, il quale prevede che il Direttore della Scuola Regionale dello Sport è nominato dalla Giunta Nazionale tra i funzionari dal CONI e che, solo in via eccezionale, dopo aver espletato la mobilità nell’ambito del CONI, può essere prevista la nomina di un Direttore non funzionario dell’Ente. Egli ha dedotto, dunque, che nella fattispecie l’incarico sarebbe stato conferito ad un esterno, senza prima verificare la sussistenza di personale idoneo all’interno del CONI e senza adeguata motivazione.

4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso rilevando che:

- la delibera n. 146/2001 non potesse trovare applicazione, per la mancanza dei soggetti cui si riferisce, in quanto, per effetto dell’art. 8 d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale alle dipendenze dell’ente pubblico CONI è passato alle dipendenze della neo-costituita società CONI Servizi s.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico CONI;

- la natura ampiamente fiduciaria dell’incarico in questione rendeva infondate le censure di difetto di motivazione;

- il procedimento di nomina in questione non richiedeva il coinvolgimento del Comitato provinciale di Cagliari.

5. Nell’atto di appello il ricorrente ha riproposto le censure già dedotte in primo grado, criticando la sentenza per averle ritenute infondate.

6. Si è costituito in giudizio il CONI, che ha eccepito in via pregiudiziale la sopravvenuta carenza di interesse (per la mancata impugnazione del nuovo regolamento e delle nuove nomine disposte dal CONI) e si è difeso nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio, senza svolgere difese, CONI Servizi s.p.a.

8. L’appello non merita accoglimento.

9. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal CONI per la mancata impugnazione delle nuove nomine disposte dall’Ente.

10. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 7.1. della deliberazione del CONI 146/2001 (il quale prevede che il Direttore della Scuola Regionale dello Sport è nominato di regola tra i funzionari dell’ente e solo in via eccezionale, dopo aver espletato la mobilità tra soggetti esterni).

La censura è infondata in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, al momento della nomina del professorOMISSIS la disposizione della delibera n. 146/2001 risultava inapplicabile atteso che il personale del CONI era già stato trasferito (art. 8, comma 2, d.l n. 138 del 2002 convertito in legge n. 178 del 2002) ad nuovo soggetto, la Coni Servizi s.p.a.

Per effetto di tale trasferimento il Coni non aveva più proprio dipendenti e, anche, il signorOMISSIS non era più dipendente del CONI, ma di CONI Servizi s.p.a.

In mancanza di propri dipendenti, la scelta non poteva che cadere su soggetti estranei al CONI, come è attualmente anche il ricorrente, venendo così meno l’eccezionalità in tal senso prevista dall’art. 7.1. della cita delibera e, di conseguenza, la necessità di una motivazione riferita ad una scelta che non assume più carattere eccezionale.

10.1. La censura, peraltro, dovrebbe considerarsi superata alla luce della circostanza che nel corso del giudizio, il CNI, a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato n. 6510/2006, ha adottato una nuova delibera (la n. 106 del 27 febbraio 2007) che, come richiesto da detta ordinanza, ha proceduto al riesame di tutta la questione, tenendo conto della deliberazione n. 146 del 2001, fornendo una specifica motivazione della scelta del professorOMISSIS.

11. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, che il ricorrente formula assumendo di possedere maggiori titoli per l’incarico in questione rispetto a quelli posseduti dal professorOMISSIS.

Giova rilevare a tal proposito che il provvedimento di nomina espone in maniera esaustiva, anche tenendo conto del carattere ampiamente fiduciario dell’incarico di cui si discute, le ragioni sottese alla scelta del professorOMISSIS, di cui si evidenzia l’alta qualificazione professionale e la specializzazione a livello di insegnamento universitario conseguita proprio nel settore specifico delle scienze motorie. Del resto, non è irrilevante evidenziare che la Scuola Regionale dello Sport sarda aveva individuato uno specifico progetto di alta qualificazione da realizzare on collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie dell’università di Cagliari, il che rende ragionevole che per l’espletamento delle funzioni di Direttore della Scuola si preferisse una figura in grado di garantire una formazione culturale e scientifica di livello universitario.

Sotto questo profilo, quindi, il motivo dedotto dall’appellante, diretto a sostenere che egli era il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico, finisce per pretendere da parte di questo giudice un sindacato di merito (e non più di sola legittimità) sul contenuto di una scelta ampiamente discrezionale demandata all’Amministrazione.

12. Infondata, infine, è la censure diretta a contestare il mancato coinvolgimento nel procedimento di nomina del Comitato provinciale di Cagliari, atteso che tale nessuna disposizione che disciplina il procedimento di nomina prevede la partecipazione di tale organo.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello, deve, dunque, essere respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquida in complessivi € 2.000.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del CONI che liquida in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

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