CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3036/2018 Pubblicato il 21/05/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3036/2018

Pubblicato il 21/05/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da: Lega Nazionale Dilettanti - LND, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Stefano La Porta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Po, 9;

contro

A.C. OMISSIS CSD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ferrari e Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Mascherino, 72;

nei confronti

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, A.C. OMISSIS s.r.l., FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8432 del 2017, proposto da: Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Michel Martone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;

contro

A.C. OMISSIS SCSD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ferrari e Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Mascherino, 72;

Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lega Nazionale Dilettanti, A.C. OMISSIS S.r.l., Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7828 del 2017:

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I Ter n. 10070/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di eccellenza.

quanto al ricorso n. 8432 del 2017:

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I Ter n. 10070/2017, resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di eccellenza.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.C. Trento SCSD;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Luigi Medugno, Cesare di Cintio (in dichiarata delega dell'avvocato Federica Ferrari), Angelo Clarizia e Michel Martone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società A.S. OMISSIS s.c.s.d. impugnava la decisione n. 66, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI il 3 settembre 2015, con la quale era stato respinto il ricorso presentato contro la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento che aveva autorizzato il club OMISSIS “in via eccezionale e per fondati motivi”, ai sensi dell’art. 19, comma 4, N.O.I.F., a disputare le gare del Campionato nell’impianto sportivo del Comune di Avio, anziché a OMISSIS, impendendo così il subentro dell’A.C. OMISSIS nel Campionato di Eccellenza.

La ricorrente aveva partecipato, nella stagione sportiva 2014/2015, al Campionato di promozione della Provincia autonoma di Trento, classificandosi 2ª; in virtù di tale posizione in classifica, la società aveva vinto lo spareggio-promozione con la seconda classificata (Calcio OMISSIS A.S.D.) del Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, maturando il titolo valido per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza – girone unico – organizzato, ad anni alterni, dal Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Trento o dal Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Bolzano per l'intera Regione Trentino-Alto Adige.

Tuttavia tale diritto, in forza di quanto disposto dalla Federazione con C.U. n. 3 del 2 luglio 2015, era condizionato alla contemporanea retrocessione dal Campionato di Serie D Interregionale di tre società sportive con sede nella Regione Trentino-Alto Adige, venendo così promosse nel

Campionato di Eccellenza solo le prime classificate (due squadre, anziché tre) nei rispettivi Campionati di promozione di Trento e di Bolzano.

Di conseguenza, alla società A.C. OMISSIS veniva inizialmente precluso l'accesso al Campionato di Eccellenza per essersi verificata una delle “ipotesi diverse” – cosi come definite dal suindicato C.U. n. 3 del 2 luglio 2015 – tanto che la stessa aveva presentato domanda di ripescaggio, venendo inserita al secondo posto della graduatoria, alle spalle dell’Associazione Calcio OMISSIS.

La società A.C. OMISSIS s.r.l., invece, retrocessa al termine della stagione sportiva 2014/2015 dal Campionato di Serie D Interregionale (Girone C) al Campionato di Eccellenza, non aveva ottenuto dal Comune di OMISSIS la concessione di utilizzo dell'impianto sportivo, necessaria per l’iscrizione al campionato, ma, in data 20 luglio 2015 era stata autorizzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento “a disputare sul campo di calcio di Avio (TN) le gare interne del Campionato di eccellenza e di Coppa Italia per la stagione sportiva 2015/2016”, ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., con conseguente ratifica dell’iscrizione al Campionato.

Il 7 agosto 2015 la FIGC aveva adottato il C.U. n. 89/A, che disponeva “la sostituzione ai sensi dell'art. 49 N.O.I.F. lett. C Lega Nazionale Dilettanti, della F.C. Castiglione s. r.l. rinunciataria al Campionato di Lega Pro Divisione Unica”, il che si ripercuoteva sulle categorie inferiori, per cui il primo posto disponibile a subentrare nell'organico del Campionato di Eccellenza veniva attribuito, di diritto, alla società Calcio OMISSIS; successivamente, con il C.U. n. 92 del 1° settembre 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, la società U.S. Dro era ammessa al Campionato Serie D Interregionale 2015/2016, con conseguente vacatio di un posto nel Campionato di Eccellenza della Regione Trentino-Alto Adige.

Il provvedimento federale di cui al C.U. 89/A aveva comportato, in un successivo momento, l'automatico inserimento della società Calcio OMISSIS nell'organico dell'Eccellenza trentina, tanto che la società A.C. Trento era divenuta la prima esclusa in graduatoria dal massimo Campionato regionale Trentino e, conseguentemente, aveva maturato l'interesse a far valere l'illegittima iscrizione della società A.C. OMISSIS in quanto prima ipotetica beneficiaria dell’eventuale esclusione di quest’ultima dal campionato.

L’A.C. Trento aveva quindi adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso l’ammissione del OMISSIS al Campionato di Eccellenza, ma il ricorso era stato respinto con la decisione del 3 settembre 2015, oggetto di impugnazione al primo giudice.

Avanti al giudice amministrativo, la ricorrente deduceva i seguenti profili di illegittimità del provvedimento impugnato:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, Statuto CONI, dell'art. 19 NOIF e dell'art. 28 Regolamento LND – Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti: la delibera del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in favore del club OMISSIS non aveva tenuto conto del fatto che, secondo l’art. 19 N.O.I.F., solo a fronte di eccezionali e fondati motivi poteva essere autorizzato l’utilizzo di un impianto sportivo diverso da quello del Comune sede della società sportiva, mentre nel caso di specie, avendo il Comune di OMISSIS revocato la concessione d’uso dello stadio a causa del venir meno del rapporto fiduciario con la società calcistica (per l’esposizione debitoria di quest’ultima), tali presupposti non erano ravvisabili.

2. Violazione e falsa applicazione delle norme sportive – Travisamento dei fatti: ancora, la ragione dello spostamento del campo di gioco dal comune di OMISSIS a quello di Avio risiedeva nella risoluzione della convenzione comunale determinata tra l'altro dalla morosità del club e, pertanto, non poteva ritenersi circostanza eccezionale ma ampiamente prevedibile;

3. Invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione: dal provvedimento del C.P.A. non era possibile comprendere se fossero stati rispettati i parametri richiesti dalla normativa federale, anche considerato che il campo da gioco che il OMISSIS avrebbe dovuto utilizzare non era prossimo alla sede della squadra, ma distava da essa circa 65 km.

Costituitisi in giudizio, sia il CONI che la Lega Nazionale Dilettanti eccepivano l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.

Con motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2016 la ricorrente, a seguito della pubblicazione dei motivi della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata nel solo dispositivo, proponeva ulteriori censure di violazione e falsa applicazione delle norme federali, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con la pronuncia n. 66 del 2015 il Collegio di Garanzia dello Sport aveva esplicitato le motivazioni per cui era stato respinto il ricorso promosso dalla AC Trento, precisando che l'autorizzazione concessa era esente da vizi, essendo state esattamente indicate le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza e chiarendo che il Collegio non avrebbe potuto sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un'autorizzazione, in assenza di precisi vizi logico-giuridici di legittimità relativi alla motivazione.

Ad avviso della ricorrente A.C. Trento, invece, il provvedimento del Comitato Provinciale non aveva indicato con precisione le ragioni che giustificavano l'accoglimento dell'istanza, limitandosi a richiamare i pareri espressi dal consulente giuridico legale e dal segretario della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dal presidente della FIGC, che di per sé nulla esplicavano sui presupposti di eccezionalità richiesti per la concessione della deroga all’utilizzo di altro impianto sportivo.

La motivazione della decisione del Collegio di Garanzia sarebbe stata pure contraddittoria, da un lato affermando che l'iter logico seguito dal Comitato Provinciale era esente da vizi, giacché l'organo federale avrebbe indicato le ragioni della scelta di deroga, ma poi concludendo di non poter comunque sindacare le ragioni addotte dall'organo federale.

Con sentenza 5 ottobre 2017, n. 10070, il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso, sul presupposto che dal provvedimento impugnato non si evincessero in alcun modo le ragioni che, secondo il Comitato, avrebbero integrato gli eccezionali e fondati motivi per concedere alla squadra la deroga richiesta.

Avverso tale decisione interponevano autonomamente appello sia la Lega Nazionale Dilettanti che il CONI, rispettivamente iscritti ai nn. 7828/17 e 8432/17 di registro generale, entrambi preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto di interesse e di legittimazione al ricorso dell’A.C. OMISSIS Il CONI ribadiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, entrambe le appellanti deducevano variamente il difetto dei presupposti per l’esercizio della tutela caducatoria, nonché l’assenza dei vizi di legittimità riscontrati dal primo giudice.

La società A.C. OMISSIS si costituiva in entrambi i giudizi d’appello, eccependo l’infondatezza delle censure formulate dalle appellanti e chiedendone pertanto la reiezione.

Quindi, all’udienza del 10 maggio 2015, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito, il Collegio ritiene necessario disporre la riunione dei distinti appelli proposti dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal CONI, per evidente connessione oggettiva (ed in parte soggettiva), trattandosi in entrambi i casi di gravame contro la medesima sentenza di primo grado.

Ciò premesso, va in primo luogo affrontata – atteso il carattere pregiudiziale della questione, in sé assorbente delle ulteriori censure di merito dedotte dalle appellanti oltre che degli ulteriori rilievi di carattere processuale dalle medesime proposti – l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Da un lato, infatti, si tratterebbe di materia riservata all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2 del d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, trattandosi di disciplina di questioni aventi ad oggetto “[…] l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.

A ciò si aggiunga che il giudice amministrativo può pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva soltanto riguardo alla domanda di risarcimento, non potendo annullare le decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva: nel presente caso, invece, la ricorrente si era limitata a chiedere l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia, senza proporre istanza di risarcimento del danno.

La questione è fondata, nei termini che si precisano.

Oggetto del contendere è l’apprezzamento, da parte dei competenti organi federali, circa la fondatezza ed eccezionalità dei motivi in base ai quali era stata concessa alla A.C. OMISSIS la deroga a disputare il campionato di Eccellenza in un impianto situato al di fuori del comune in cui la società aveva la propria sede.

L’art. 19, comma primo N.O.I.F. prevede infatti che “le società debbono svolgere la loro attività nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato”; in linea di principio, detto impianto deve essere “dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”, ferma tuttavia la possibilità per la Lega Nazionale Dilettanti di “autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza connesse alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianto non ubicato nel Comune in cui hanno sede”.

Si tratta di apprezzamento tecnico e discrezionale, concernente meri profili organizzativi propri, in quanto tali, dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e attinenti all’applicazione di norme (nella specie, l’art. 19 N.O.I.F.) dirette a garantire – come bene rileva la Lega Nazionale Dilettanti – l’ordinato e regolare svolgimento delle attività agonistiche attraverso la predisposizione dei mezzi logistico-organizzativi necessari allo scopo.

Pertanto l’autorizzazione in deroga su cui si verte è sottratta, in quanto tale, alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), l. n. 280 del 2003. Invero, è da ribadire il generale principio (ex multis, Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782) – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui la “giustizia sportiva” è strumento di tutela allorché si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia dello Stato risolve le controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi: principio del resto condiviso da Corte cost., 16 febbraio 2011, n. 49.

Nella specie, la questione è ricompresa nella sfera della “auto-organizzazione” disciplinare sportiva: la decisione sul se consentire l’utilizzo di un campo sportivo ubicato in un Comune diverso da quello nel quale la società richiedente ha la propria sede legale non ha di suo un’obiettiva rilevanza per l’ordinamento statuale; né dagli atti – seppur in via residuale – emerge che siffatta decisione potesse direttamente incidere sul posizioni soggettive qualificate e differenziate della ricorrente A.C. Trento SCSD.

Ciò vale, a maggior ragione, ove si consideri che l’autorizzazione è intervenuta in una fase antecedente la stessa richiesta di ammissione al Campionato (la disponibilità di un idoneo impianto di gioco costituendo infatti un requisito che deve essere posseduto “precedentemente alla richiesta di ammissione al campionato, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione standard (predisposta dalla lega di appartenenza) da parte del soggetto proprietario, concessionario o gestore dell'impianto” (come riconosce la stessa sentenza impugnata, ex art. 19 N.O.I.F.).

Conclusivamente, gli appelli riuniti vanno accolti, non sussistendo in materia la giurisdizione del giudice dello Stato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice statuale.

Per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla società A.C. Trento SCSD.

Condanna quest’ultima al pagamento, in favore degli appellanti Lega Nazionale Dilettanti e CONI, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere
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