CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3812/2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3812/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. (…) proposto da OMISSIS rappresentato e difeso dall’ Avv. GIUSEPPE GUANCIOLI con domicilio eletto in Roma  VIA A. BERTOLONI, 41

contro

-  FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. LETIZIA MAZZARELLI  e dall’Avv. LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma, VIA PANAMA, 58  presso lo studio del secondo,-  CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  rappresentato e difeso dall’Avv. ALBERTO ANGELETTI con domicilio  eletto in Roma, VIA  GIUSEPPE PISANELLI , 2   

-  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  OMISSIS, non costituito;

-  OMISSIS,non costituito;

-  OMISSIS FOOTBALL CLUB SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  FC OMISSIS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  OMISSIS, non costituito;

- OMISSIS, non costituito;

-  AC OMISSIS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  FC OMISSIS SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;

-  OMISSIS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito

-  CODACONS, ASS.UTENTI SERV.TURISTICI SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETA', SEZIONE TIFOSI DELL'INTER, SEZIONE TIFOSI DELLA ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. CARLO RIENZI con domicilio  eletto in Roma, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N.73 presso l’UFFICIO LEGALE  CODACONS,

per l'annullamento

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :

Sezione III TER  n.2472/2008 , resa tra le parti,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 29 luglio 2008 il cons. Roberto Chieppa;

Uditi l’avv. Guancioli, l’avv. Medugno, l’avv. Mazzarelli e l’avv. Angeletti;

Ritenuto di poter decidere la presente controversia con sentenza succintamente motivata, come da avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;

Ritenuto che, anche in pendenza di appello proposto avverso la stessa sentenza del Tar qui contestata, può essere autonomamente deciso il presente giudizio, trattandosi di opposizione di terzo, peraltro inammissibile;

Considerato, infatti, che l’opposizione di terzo proposta da uno dei difensori del ricorrente di primo grado è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto:

- l'opposizione di terzo è prevista per tutelare il litisconsorte necessario pretermesso ovvero il titolare di una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza di cui trattasi (cfr. fra tutte Cons. Stato, IV, n. 55/1999 e Cass. civ., I, n. 4103/2001);

- nel caso di specie, è da escludere che il difensore del ricorrente di primo grado sia un litisconsorte pretermesso;

- è anche da escludere che l’opponente vanti una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza, considerato che l'opposizione di terzo può essere proposta non già da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale fu emessa la sentenza ed abbiano comunque un interesse, sia pure di fatto, ad insorgere contro la pronuncia, ma soltanto da chi, oltre ad essere terzo, vanta in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia un proprio diritto autonomo e nel contempo incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza (elemento del tutto assente nel caso di specie, in cui l’opposizione di terzo è strumentalmente utilizzata per contestare alcune statuizioni della sentenza del Tar da parte del difensore del ricorrente al fine dichiarato di evitare una azione di responsabilità, trattandosi peraltro di statuizioni non passate in giudicato, rispetto alle quali l’unico strumento di contestazione è quello del ricorso in appello, peraltro già proposto dall’interessato);

Ritenuto, infine che alla soccombenza dell’opponente seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo, sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese tra ricorrene e Codacons ed altre associazioni costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione di terzo in epigrafe;

Condanna l’opponente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P., in favore della FIGC ed Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del CONI, compensando le spese tra ricorrente e Codacons e le altre associazioni costituite;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo                             Presidente

Paolo Buonvino                                  Consigliere

Roberto Chieppa                   Est.         Consigliere

Roberto Garofoli                                Consigliere

Roberto Giovagnoli          Consigliere
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