CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3877/2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3877/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. (…), proposto dalla sig.ra OMISSIS rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Perucca e Maurizio Discepolo presso lo studio del quale in Roma, via Simone di Saint Bon n. 61, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, è elettivamente domiciliato;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, n. 1834/2003 in data 11 marzo 2003, resa inter partes; 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CONI;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed uditi gli avv.ti Perucca e Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio la sig.ra OMISSIS impugnava il provvedimento orale con il quale era stata licenziata in tronco nonché ogni altro provvedimento connesso, previo accertamento e declaratoria dell’esistenza del rapporto di lavoro di pubblico impiego alle dipendenze del Comitato Provinciale di Roma del CONI a far data dal 4/10/1993; chiedeva inoltre la ricostruzione della carriera, mediante l’applicazione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale disciplinante il rapporto d’impiego dei dipendenti del CONI, previo inquadramento nella qualifica funzionale e retributiva di cui al contratto di categoria, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con condanna al pagamento di tutti gli emolumenti e differenze retributive connesse all’esatta qualificazione del rapporto di lavoro, con interessi e rivalutazione, a far data dal 4/10/1993, nonché la declaratoria dell’obbligo del CONI di costituzione della sua posizione contributiva ai fini della percezione di una rendita pensionistica, a far data dal 4/10/1993 ovvero, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria di un rapporto di lavoro di fatto avente natura subordinata e a tempo indeterminato, a far data dal 4/10/1993.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza la sig.ra OMISSIS proponeva il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti dedotti e chiedendo la sua riforma, con l’annullamento degli atti impugnati e l’accoglimento delle ulteriori domande, sopra riassunte.

Con decisione n. 4734 in data 14 settembre 2005 questa Sezione dichiarava inammissibile ogni pretesa, ulteriore rispetto all’applicazione dell’art. 2126 c.c. e, per il resto, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

A seguito di ricorso della sig.ra OMISSIS la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 10937 in data 14 maggio 2007 dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande relative al rapporto svoltosi prima del 30 giugno 1998.

Con ricorso in riassunzione la sig.ra OMISSIS ripropone le proprie domande ed argomentazioni.

Si è costituito in giudizio il CONI in persona del Presidente chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità di ogni domanda ulteriore rispetto all’applicazione dell’art. 2126 e, per la restante parte, il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito delle vicende processuali descritte in narrativa, il contenuto della controversia è stato ridotto all’accertamento dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. al rapporto intercorso fra l’appellante ed il CONI fino al 30 giugno 1998.

La Corte di Cassazione ha infatti demandato alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle pretese relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, disattendo l’impostazione della Sezione, che con la decisione di cui in narrativa aveva ritenuto che il rapporto, concluso in data successiva, dovesse essere portato alla cognizione di un unico giudice.

La stessa decisione ha poi dichiarato inammissibili tutte le pretese diverse dal riconoscimento di un rapporto di fatto, in vista dell’applicazione dell’art. 2126 c.c.

Il collegio non può quindi riprendere in esame pretese sulle quali è intervenuta pronuncia definitiva.

2. La pretesa relativa all’applicazione dell’art. 2126 è infondata.

L’appellante, in quanto parte attrice, ha l’onere di provare i fatti sui quali si fonda la sua domanda.

Nonostante ciò, non ha dimostrato il contenuto del rapporto intercorso con l’amministrazione appellata prima del 30 giugno 1998.

E’ indubbio che l’appellante ha svolto attività lavorativa presso il CONI.Peraltro, agli atti non risulta alcun elemento dal quale possa arguirsi a quali mansioni sia stata addetta nel periodo rimesso all’esame del collegio, ed invero nemmeno le date esatte di svolgimento del rapporto, che risulta avere subito delle interruzioni.

Il collegio deve quindi affermare che manca qualsiasi dimostrazione del fatto che il rapporto in questione abbia avuto la configurazione tipica del rapporto di pubblico impiego, sebbene di fatto.

L’unico elemento certo è dato dal fatto che l’appellante ha ricevuto delle somme dall’appellato, ma tale elemento non consente di affermare se la sua controprestazione abbia avuto il contenuto proprio del rapporto di lavoro subordinato.

L’appellante appare conscia della mancanza di prova riguardo al fatto costitutivo dell’obbligazione di cui chiede l’adempimento, ed infatti deduce prova per testi, al fine di dimostrare quantità e contenuto delle mansioni svolte presso l’appellato.

Il mezzo di prova è peraltro inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., essendo dedotto per la prima volta in appello (C. di S., VI, 27 luglio 2007, n. 4166; IV, 10 luglio 2007, n. 3910).

Il collegio deve, pertanto, rilevare che l’appellante non ho dimostrato il fondamento della propria pretesa, che deve di conseguenza essere dichiarata infondata.

3. In conclusione, l’appello deve essere respinto, per la parte che residua dopo la vicenda descritta in narrativa.

In considerazione della natura della causa le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO    Presidente

Paolo BUONVINO                  Consigliere

Domenico CAFINI                  Consigliere

Roberto CHIEPPA                  Consigliere

Manfredo ATZENI                  Consigliere, est 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it