CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5019/2018 Pubblicato il 22/08/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5019/2018

Pubblicato il 22/08/2018

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale (…), proposto da Federazione ginnastica d'Italia - Fgi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Avagliano e Pierluigi Matera, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

contro

Associazione Corpo Libero Gymnastics Team a.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 79;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3257 del 2017, proposto da Associazione Corpo Libero OMISSIS a.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Federazione ginnastica d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Avagliano e Pierluigi Matera, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82; Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Commissione di giustizia di secondo grado della Federazione ginnastica d'Italia (Fgi), Segreteria generale della Federazione ginnastica d'Italia (Fgi), Procura federale della Fgi, Commissione di giustizia di primo grado della Federazione ginnastica d'Italia (Fgi), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3257 del 2017:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Prima) n. 01163/2017, resa tra le parti, concernente istanza di risarcimento dei danni subiti dall’associazione ricorrente a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato atleta OMISSIS dalla Commissione di giustizia di primo grado della Fgi in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di giustizia di secondo grado ed infine annullata integralmente dal lodo del Tribunale nazionale di arbitrato dello sport presso il CONI in data 24 settembre 2014.

quanto al ricorso n. 2744 del 2017:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Prima) n. 01163/2017, resa tra le parti, concernente istanza di risarcimento dei danni subiti dall’associazione ricorrente a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato atleta OMISSIS dalla Commissione di giustizia di primo grado della Fgi in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di giustizia di secondo grado ed infine annullata integralmente dal lodo del Tribunale nazionale di arbitrato dello sport presso il CONI in data 24 settembre 2014.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’associazione OMISSIS Team a.s.d. e della Federazione ginnastica d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avagliano e Filippo Lubrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Risulta dagli atti che l’appellante OMISSIS, atleta non professionista tesserato Fgi, in data 15 dicembre 2012 aveva partecipato alla 95^ Assemblea elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia, in qualità di grande elettore rappresentante la categoria atleti del Comitato regionale del Veneto (con rilevanza del voto per la sola categoria in questione), dalla quale si era infin allontanato una volta regolarmente espresse le proprie preferenze, con riferimento ad entrambe le posizioni da lui rivestite.

Successivamente all’allontanamento dello OMISSIS, però, le votazioni già svolte venivano invalidate per l’insorgenza di problemi di carattere informatico, ragion per cui si procedeva ad un secondo suffragio al quale questi non poteva partecipare, in quanto assente.

Assumendo l’irregolarità della proceduta seguita dagli organi federali, l’interessato provvedeva quindi ad impugnare le deliberazioni assunte in seno all'Assemblea elettiva, chiedendone l’integrale rimozione e, in via meramente subordinata, l'annullamento della sola votazione in cui avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per la nomina dei rappresentanti della sola categoria atleti.

L’impugnazione veniva in un primo momento dichiarata inammissibile dal Consiglio direttivo federale e poi accolta – nella sola parte subordinata – dall’Alta Corte di Giustizia del Coni.

A tal punto lo OMISSIS depositava, il 2 agosto 2013, un ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio (iscritto a numero di r.g. 7721 del 2013) per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di Giustizia, nella parte in cui non aveva accolto la richiesta principale (ossia l’integrale annullamento delle deliberazioni assunte in seno all'Assemblea).

A seguito di tale iniziativa giudiziaria, la Procura federale del Coni notificava al ricorrente un avviso di apertura di procedimento disciplinare, fondato sul presupposto che, con la propria decisione di investire un giudice della questione circa la gestione interna delle procedure di voto, lo stesso avesse violato i principi della lealtà sportiva (art. 2 del Regolamento di giustizia e disciplina della Fgi) e della clausola compromissoria (art. 27 del medesimo Regolamento).

All’esito del primo grado del giudizio disciplinare, in data 16 gennaio - 13 febbraio 2014, lo OMISSIS veniva condannato alla sospensione per mesi dodici dalla partecipazione a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione, sanzione che iniziava a scontare a decorrere dal 16 gennaio dello stesso anno.

Tale decisione, confermata il 20 maggio 2014 in sede di appello, veniva infine annullata (con effetti retroattivi) il 24 settembre 2014 con lodo del TNAS.

Nel frattempo, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di giustizia (impugnata dallo OMISSIS di fronte al Tribunale amministrativo del Lazio), la Federazione aveva indetto un’Assemblea elettiva straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto, con riferimento esclusivo ai rappresentanti della categoria atleti; a tal punto lo OMISSIS, per evitare la formazione di acquiescenza in relazione allo svolgimento dell'Assemblea elettiva “parziale” del 7 settembre 2013, comunicava alla Federazione, mediante fax in pari data, di voler evitare di presenziarvi personalmente.

Proponeva quindi due distinti ricorsi all'Alta Corte di giustizia per ottenere, rispettivamente, l'annullamento della delibera della Fgi di convocazione dell'assemblea straordinaria per il 7 settembre 2013 (per l'elezione di due atleti) e l'annullamento di tale assemblea.

L'Alta Corte rigettava il primo ricorso con sentenza n. 31 del 2013, conseguentemente dichiarando inammissibile il secondo ricorso.

Lo OMISSIS proponeva allora, in data 27 gennaio 2014, un secondo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza n. 31 del 2013 dell'Alta Corte, che veniva iscritto al numero di r.g. 962 del 2014.

A seguito della proposizione di tale seconda azione giudiziaria, il 20 marzo 2014 veniva comunicata al ricorrente l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare per l’asserita reiterata violazione del principio di lealtà sportiva e della clausola compromissoria, giudizio che si concludeva – in primo grado – con una sanzione di sospensione di mesi sei ed in secondo grado, visto l'annullamento della prima sanzione disposto dal lodo del Tnas, con la sospensione per mesi otto, in quanto ritenuto colpevole sia di slealtà sportiva che della violazione della c.d. clausola compromissoria, nonché recidivo con riferimento alla sanzione del primo procedimento disciplinare (all’epoca, in realtà, già annullato il precedente lodo Tnas del 24 settembre 2014).

La sanzione veniva infine ridotta a mesi quattro di sospensione dal Collegio di garanzia dello sport del Coni con decisione 9 febbraio - 30 marzo 2015, n. 8.

All’esito delle vicende così riassunte, con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, l’associazione Corpo Libero Gymnastics Team a.s.d. chiedeva il risarcimento per equivalente

dei danni patiti a seguito della sanzione disciplinare inflitta al proprio atleta OMISSIS che non aveva consentito a quest’ultimo di partecipare alle attività ufficiali programmate dalla Federazione ginnastica d’Italia dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014, con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore e danno all’immagine.

Le ragioni dell’azione risarcitoria risiederebbero nell’illegittimità delle sanzioni irrogate (come accertato, almeno per la prima di esse, già dal Tnas del Coni, con lodo del 24 settembre 2014).

Costituitosi in giudizio, il Coni preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque, nel merito, deduceva l’infondatezza della domanda risarcitoria, trovando a suo avviso applicazione, in materia, lo speciale regime della responsabilità civile dei magistrati che richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, allo stato non dimostrato. Avrebbe inoltre fatto difetto la prova documentale dei danni lamentati.

Anche la Federazione ginnastica d’Italia si costituiva, contestando nel merito la fondatezza del gravame, per insussistenza dei danni lamentati ed assenza del prescritto elemento soggettivo.

Con sentenza 23 gennaio 2017, n. 1163, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, condannando la Fgi al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per l’importo di euro 100.000,00 quale danno patrimoniale da perdita di sponsor.

Avverso tale decisione proponeva appello la Federazione ginnastica d’Italia, articolato ne seguenti motivi di gravame:

1. Error in iudicando. Omessa e/o carente e/o illogica ed erronea motivazione in ordine al requisito della colpa della Federazione. Inversione onere della prova.

2. Error in iudicando. Inversione onere della prova. Omessa e/o carente e/o illogica ed erronea motivazione in ordine al requisito della colpa della Federazione.

3. Error in iudicando. Assenza di alcuna dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità e i danni lamentati. Omessa dimostrazione dei danni.

L’appellata associazione Corpo Libero Gymnastic Team a.s.d. si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

Detta associazione proponeva inoltre un autonomo e separato appello nei confronti della medesima sentenza, chiedendo la condanna della Fgi al risarcimento, in suo favore, anche delle voci di danno non riconosciute dal primo giudice (ossia, quanto al danno patrimoniale, quello da retrocessione a categoria inferiore e, quanto a quello non patrimoniale, il danno all’immagine).

Relativamente a questo secondo appello, si costituiva in giudizio la Fgi, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame e, comunque, la sua infondatezza, chiedendone a reiezione.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 14 giugno 2018, dopo la rituale discussione, entrambe le cause venivano trattenute in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli, in quanto proposti tutti avverso la medesima sentenza, attesa l’evidente connessione oggettiva (ed in parte soggettiva) degli stessi.

Ciò detto, è opportuno richiamare – per ragioni di sistematicità e chiarezza – le direttrici lungo le quali si svolge il sindacato del giudice amministrativo in materia di risarcimento danni conseguenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive, poi rivelatesi illegittime, questione già affrontata nel precedente della Sezione n. 3065 del 22 giugno 2017 nei termini che seguono e dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie.

Come già in detto precedente, anche nel presente contenzioso il riferimento essenziale è dato, in termini generali, dall’ambito di competenza del giudice amministrativo nelle materie che la legge assegna alla giustizia sportiva, con riguardo, in particolare, alle attribuzioni di ordine disciplinare.

La materia è disciplinata in via generale dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. L’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma: «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

Il successivo comma 2 precisa: «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

Per quanto riguarda l’ambito statuale – dal carattere residuale nel sistema complessivo della giustizia di interesse sportivo – di competenza del giudice amministrativo, l’art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) dispone: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

A tale norma fa da pendant l’articolo 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. ammche a sua volta prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti».

Infine, a definire l’ambito esclusivo del giudice sportivo, l’art. 2 d.-l. n. 220 del 2003 riserva «… all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; […]

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. […]».

I principi generali così espressi recepiscono alcuni criteri individuati, nel tempo, da giurisprudenza e dottrina in tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale.

In particolare, l’art. 1 d.-l. n. 220 del 2003 definisce l’ambito di autonomia del primo: ma, essendo comunque quello sportivo un ordinamento infra-statuale, la norma comporta che le sue peculiarità non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statuale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili.

Si fonda così la clausola residuale di salvaguardia in favore della giurisdizione esclusiva amministrativa, cui compete, se del caso ed entro determinati limiti, il sindacato sull’operato – che è di rilievo pubblicistico – della giustizia sportiva.

Circa gli ambiti e le forme di tutela accordabili dal giudice amministrativo nel suo giudizio di giurisdizione esclusiva, va rilevato come gli competa – a tenore degli artt. 1, 2 e 3 d.-l. n. 220 del 2003 – quanto non è riservato all’autonomia dell’ordinamento sportivo, perché sono coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico generale. Ma, in concreto, può esserne investito – a tenore dell’art. 3 – solo una volta «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2011, n. 6010).

Per Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, è sì infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), e 2, d.-l. n. 220 del 2003 nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza definitiva sulle controversie riguardanti sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ai suoi soggetti, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 Cost.. Nondimeno, tali norme vanno interpretate nel senso che se l’atto delle federazioni sportive o del CONI ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell'atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Sicché il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari — che è a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo — consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno.

In particolare, per la Corte «[…] qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto «diritto vivente» del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”.Questa “È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.”

Conformemente si è orientata la giurisprudenza amministrativa, fermo che anche per tali controversie risarcitorie opera la “pregiudiziale sportiva”: perciò possono essere avviate solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva», come prevede l’art. 3 (Cons. Stato, VI, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368).

In questo schema, ciò che qui rileva è che, anche se la tutela finisce per essere solo per equivalente monetario, il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa resta riconducibile a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, dove coesistono successivi livelli giustiziali, susseguentisi in ragione di oggetto e natura, più o meno specialistica, delle competenze dell’organo giudicante.

Come è in genere per siffatti sistemi di tutela, la razionalità dell’assetto in progressione comporta che le successive domande di tutela, che hanno per presupposto l’espletamento delle prime, siano informate al principio di sussidiarietà e di economia dei mezzi e siano tra loro coerenti per oggetto, in primis dal punto di vista funzionale: vale a dire per fondamenti della causa petendi. La ragione del domandare giustizia, cioè la prospettazione della lesione di cui si chiede la riparazione o il ristoro, non può che avere la medesima latitudine: pur se, in rapporto al tipo di giudicante e ai suoi poteri, può mutare il formale petitum, cioè la “modalità di tutela giurisdizionale”. Non si può chiedere al livello successivo giustizia per una causa e per un bene della vita diversi da quelli invocati al livello necessariamente presupposto.

Il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3 d.-l. n. 220 del 2003, che prevede la c.d. “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. rimedi interni), sarebbe privo di coerenza e di dubbia costituzionalità se vi fosse una preclusione di legge ad adire immediatamente il giudice dello Stato per ragioni nuove o diverse da quelle sollevabili nell’obbligatoria sede pregiudiziale.

Si deve a questo punto ricordare che il sistema del diritto sportivo – cui è correlata la funzione giustiziale – è coerente con le premesse e i caratteri impressi allo sport dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sin dalla sua fondazione (come detto l’art. 1 d.-l. n. 203 del 2003 evidenzia che l'ordinamento sportivo nazionale è «articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale»): l’art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, ente pubblico esponenziale dell’ordinamento sportivo, definisce l’istituto come «autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale».

E’ dunque il supporto dell’attività sportiva, sia individuale che collettiva o nazionale, e non altro, l’obiettivo ultimo dell’ordinamento sportivo, dei suoi assetti organizzativi e delle diverse forme di tutela che vi afferiscono. Ne esulano i rapporti individuali con terzi non intrinseci alle «attività sportive»in primis di carattere economico, che sull’attività sportiva possano, più o meno occasionalmente, venire per motivo contrattuale a innestarsi.

In coerenza con detto art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, è basilare la considerazione che l’ordinamento sportivo – con gli inerenti pubblici approntamenti e investimenti per strutture e per servizi - dagli albori ha i fondamentali nello sport inteso come attività di ricreazione umana (desport, diporto), quand’anche agonistica o praticata in veste professionale; vale a dire di cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione e alla sana e leale competizione: elementi tutti che ineriscono alla dignità della persona umana (e che dunque oggi rilevano ai sensi dell’art. 2 Cost.) e che originano dalla contrapposizione alla tradizionale fatica lavorativa e alla commercializzazione dello sforzo fisico individuale e che proprio per questo sono elevati a oggetto di pubblica cura e intervento. E se la realtà delle cose impone di considerare una «dimensione economica dello sport», questa va comunque conciliata «con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale» (cfr. art. 2, comma 5, del medesimo Statuto). Si iscrive in quest’ultimo àmbito il c.d. professionismo sportivo, dove l’atleta riceve un compenso in ragione dell’attività agonistica praticata; ne esula l’attività sportiva dilettantistica e in essa il fenomeno del c.d. professionismo di fatto: il quale non spiega dunque effetti riguardo alle federazioni sportive.

Dette caratteristiche generali si riflettono sul perimetro della tutela risarcitoria, che rileva solo come tutela dell’eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo della “attività sportiva”.

Diversamente, arrivando a voler includere nell’oggetto di questa tutela per equivalente monetario voci per loro natura diverse da quelle proprie di quell’àmbito ed estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, si finirebbe per contraddire il rammentato vincolo di strumentalità funzionale che è proprio della giurisdizione condizionata nonché quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela. E si finirebbe per trasformare l’espressione dello sport in un’ordinaria fenomenologia individuale di mercato dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo.

Si esulerebbe dalle ragioni di una particolare tutela giurisdizionale pubblica che ha per base espressa quelle dell’organizzazione pubblicistica dell’attività sportiva e la garanzia del suo legittimo funzionamento: il che è quanto giustifica la condizionata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. z) Cod. proc. amm., che concerne atti – come quelli attorno a cui qui si verte – originati nell’esercizio di attività a valenza pubblicistica. Perciò la particolare giustizia statuale approntata dalla legge corrisponde all’oggetto sostanziale della “giustizia sportiva”: diversamente, non ci sarebbero ragioni per differenziarla da quella, di diritto comune, inerente un qualsivoglia fenomeno lucrativo privato, basato sull’utilizzo di risorse anche materiali private.

Alla luce delle osservazioni che precedono devono valutarsi i motivi di appello dedotti nei gravami in precedenza riuniti.

Con il primo motivo di appello, la Fgi lamenta che – poiché le contestate decisioni degli organi della giustizia sportiva sarebbero state assunte nell’ambito dell’esercizio di una funzione giustiziale di risoluzione di conflitti nell’ambito dell’ordinamento sportivo – erroneamente il primo giudice non avrebbe limitato la responsabilità degli stessi alle sole ipotesi di dolo o colpa grave di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).

Il motivo non è fondato.

Va infatti evidenziato che la normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati – avente carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica ad ipotesi in essa non espressamente previste – non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale.

Invero, l’art. 1 della l. n. 117 del 1988, nel precisare (all’art. 1) che “le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria”, ha inteso estendere la relativa disciplina ai soli esercenti funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, nel senso tipico e rigoroso del termine (in questi termini, già Cass. civ., III, 5 agosto 2010, n. 18170).

Per contro, gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie: in quanto organi delle Federazioni sportive – entro le quali gli stessi sono stati costituiti e sono destinati ad operare – essi semplicemente partecipano della natura di queste ultime, che può essere tanto privatistica quanto pubblicistica, a seconda dell’attività in concreto espletata.

In particolare, correttamente il primo giudice ha ricordato che, nel momento in cui giungano ad operare in qualità di organi del Coni, gli stessi svolgono altresì attività di valenza pubblicistica, rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica.

Deve dunque riconoscersi, anche alla luce di quanto disposto in termini generali dall’art.1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280), che gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale.

Per l’effetto, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost. E ciò anche nel caso in cui si verta in materia disciplinare, riservata in linea di principio alla competenza dell’ordinamento sportivo, ex art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 220 del 2003.

Allorquando la decisione in materia disciplinare venga a ledere delle posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria.

Tali principi, se già autonomamente giustificavano il rigetto del primo motivo di appello, tolgono altresì credito al terzo ora esaminato, esplicando gli organi di giustizia sportiva, al più, una funzione amministrativa, ma non certo attribuzioni giurisdizionali.

Con il secondo motivo di appello viene invece lamentata una presunta inversione dell’onere probatorio in relazione al comportamento colposo dell’amministrazione, atteso che nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna allegazione circa la sussistenza – in capo agli organi della giustizia endofederale sportiva – dell’elemento soggettivo.

In ogni caso, prosegue l’appellante, poiché la condotta oggetto di sanzione non sarebbe stata la mera proposizione di un’azione giurisdizionale, bensì “un contegno generale assunto dal Sig. OMISSIS nell’ambito di una complessa e intricata vicenda”, sussisterebbero in ogni caso i presupposti per invocare l’errore scusabile. Complessità dipendente non solo dal difficile accertamento dei fatti, bensì anche dalla difficile interpretazione delle clausole generali di lealtà sportiva e di fair play sportivo.

Anche questo motivo non è fondato. Invero, come riconosciuto dal lodo Tnas in relazione alla prima misura sanzionatoria, la vera ragione fondante l’impugnata squalifica era, propriamente, il solo esercizio dell’incomprimibile diritto costituzionale di difesa: “nel caso di specie, infatti, per l’impugnazione di atti relativi ad elezioni federali appariva, nel contesto normativo pro tempore entro il cui orizzonte la valutazione va naturalmente compiuta, inoperante la stesso vincolo di giustizia federale. L’iniziativa giudiziaria promossa dall’istante dinanzi al Tar non può, in quanto tale, in assenza di ogni definitivo accertamento di temerarietà, rimanere esposta al sindacato ulteriore da parte della Giustizia associativa, non integrando infrazione delle relative prerogative né altra violazione di principi, né apparendo costituire alcun abuso”.

Per quanto invece concerne la seconda sospensione dall’attività agonistica, correttamente il primo giudice ha evidenziato come proprio il fatto che il Tnas avesse annullato integralmente la prima sanzione disciplinare di dodici mesi – sul presupposto della piena legittimità dell'operato dell’atleta – ben consentisse di individuare in capo alla Federazione appellante, a seguito della decisione di irrogare una nuova sanzione dello stesso tipo di quella precedente e per fatti analoghi, un profilo di colpevolezza. Ciò ancor più in considerazione del fatto che la pronuncia arbitrale aveva tenuto in considerazione anche il comportamento dell’atleta successivamente all’indizione di nuove elezioni parziali, in particolare la sua scelta di non parteciparvi per non pregiudicare, tramite acquiescenza, il maggior risultato da lui conseguito, ossia l’integrale riedizione della tornata elettiva.

Ciò, unitamente al fatto che l’applicazione della nuova sanzione era successiva all’annullamento – con effetti retroattivi – della precedente, avrebbe perlomeno comportato, da parte degli organi federali, una valutazione più ponderata dei profili di illegittimità riscontrati, nel procedere alla contestazione di un illecito teleologicamente (e strumentalmente) connesso al precedente.

Appare quindi evidente la sussistenza, in capo al soggetto che ha esercitato il potere sanzionatorio, perlomeno del presupposto della colpa grave, non potendo questi ignorare, secondo un parametro di ordinaria diligenza, l’irrinunciabilità ed incomprimibilità del diritto della tutela giurisdizionale nel vigente ordinamento costituzionale.

Del resto, va ricordato che la riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'amministrazione – indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso – spettando in tal caso a quest’ultima l’onere di provare l'insussistenza dell’elemento soggettivo di cui trattasi.

Del pari, la richiesta risarcitoria dello OMISSIS in relazione alla seconda sanzione disciplinare presupponeva l’intervenuta riduzione della sanzione inizialmente irrogata dalla Federazione ad opera dei competenti organi della giustizia sportiva, sul presupposto dell’iniziale scorretto esercizio della potestà disciplinare.

Analogamente, il Tnas reputava legittima anche la successiva decisione dello OMISSIS di non prender parte alle nuove elezioni indette dalla Federazione per il 7 settembre 2013, trattandosi di scelta riconducibile all’esercizio “legittimo elle sue facoltà e che non integra alcun illecito, in via di principio rimanendo altro dal principio di lealtà quello di coerenza, né trasmodando in improbità ogni condotta che sul piano dei rapporti associativi avrebbe potuto, secondo coerenza, esigersi di altro tenore”. Del resto, la stessa comunicazione precedentemente inoltrata dallo OMISSIS alla Federazione odierna appellante chiariva le ragioni di tale comportamento, date dalla ritenuta contrarietà della nuova Assemblea con le vigenti norme statutarie, rientrava ad avviso dell’organo di giustizia sportiva in una legittima strategia difensiva volta ad invalidarla; analogamente dicasi per la mancata comparizione innanzi ai vari organi di giustizia federale, rientrando tra le “facoltà del tesserato la decisione di non comparire personalmente […] e la scelta di avvalersi, ex art. 53 del suddetto Regolamento, della difesa tecnica, nominando uno o due difensori di fiducia”.

Con il terzo motivo di appello, infine, viene contestata la sussistenza di un nesso di causalità tra la sanzione a suo tempo comminata allo OMISSIS e la perdita – da parte dell’associazione – del contratto di sponsorizzazione, in ragione dell’impossibilità del primo di prendere parte alle attività agonistiche sotto i segni della seconda. Più in generale, la Federazione appellante evidenzia come il danno su cui si controverte non possa configurarsi a fronte di un’attività sportiva dilettantistica quale è quella della ginnastica, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 dello Statuto Fgi: il che significherebbe che l’ordinamento federale “non ha in sé le previsioni, gli strumenti e le clausole che consentano la gestione di rapporti commerciali delle associazioni ad essa affiliate, ma, per converso, non può essere chiamato a rispondere di eventuali riflessi “indiretti” che si producano sulla sfera patrimoniale delle stesse quale conseguenza, indiretta anch’essa dell’azione federale”.

In ogni caso, la Fgi ribadisce la propria estraneità alle attività commerciali svolte dalle associazioni ad essa affiliate al di fuori dell’ambito dell’attività federale, trattandosi di “occasioni che si determinano a latere dell’attività federale, meri accessori di una posizione di interesse personale che viene coltivata “extra” o “contra” l’ordinamento federale e definita dalla sola parte interessata «professionale»”.

Il motivo è fondato, nei termini che di seguito si precisano.

Come evidenziato nelle premesse, la tutela risarcitoria per equivalente monetario che può essere concessa dal giudice amministrativo non include voci per loro natura diverse da quelle estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento sportivo, pena la contraddizione del vincolo di strumentalità funzionale proprio della giurisdizione condizionata, nonché di quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela.

Diversamente opinando, come già detto, si finirebbe per trasformare l’espressione dello sport in un’ordinaria fenomenologia individuale di mercato, dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo: in tal caso, non vi sarebbero obiettive ragioni per differenziarla da quella, di diritto comune, inerente un qualsivoglia fenomeno lucrativo privato, basato sull’utilizzo di risorse anche materiali private.

Tale è il caso del rapporto di sponsorizzazione, con il quale un soggetto (c.d. sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (c.d. sponsor) l'uso della propria immagine pubblica o del proprio nome per promuovere, dietro corrispettivo, un prodotto o un marchio: trattasi di contratto atipico, la cui causa (o funzione economico-sociale) corrisponde al fine – di natura eminentemente commerciale – insito nel contratto stesso, che presuppone un ‘ritorno’ economico reciproco: in particolare, “la patrimonialità dell’oggetto dell’obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell’immagine personale affermatesi nel costume sociale” (così Cass. civ., III, 29 maggio 2006, n. 12801).

La natura eminentemente imprenditoriale e lucrativa del rapporto, caratterizzato da uno scambio sinallagmatico di mere utilità privatistiche nella disponibilità delle parti – e rispetto al quale lo svolgimento dell’attività sportiva neppure è elemento costitutivo intrinseco, ma soltanto l’occasionale strumento di utilizzo dell’immagine – fa sì che le vicende dello stesso, ivi comprese quelle concernenti l’eventuale responsabilità risarcitoria da fatto illecito, esulino totalmente dalla sfera dell’ordinamento sportivo, esclusivamente deputato alla salvaguardia delle finalità pubblicistiche di cui si è detto, con la conseguenza che non possono essere oggetto di tutela in questa sede.

Solo per completezza di esame, comunque, può rilevarsi come effettivamente neppure paia correttamente assolto l’onere probatorio in capo all’originaria ricorrente, sia sotto il profilo dell’effettivo utilizzo del logo dello sponsor (elemento qualificante ed imprescindibile del contratto in questione) da parte dello OMISSIS ovvero dell’associazione ricorrente, sia sotto quello dell’assenza di data certa anteriore ai fatti controversi dei contratti prodotti dalla ricorrente.

Il tutto a prescindere dagli ulteriori rilievi circa la legittimazione alla stipula in capo ai sottoscrittori per conto dell’associazione ricorrente, assorbiti nelle considerazioni precedentemente sviluppate.

Venendo ora all’appello proposto dall’associazione Corpo Libero Gymnastics Team a.s.d., con il primo motivo viene chiesta la condanna della Fgi al risarcimento del danno patrimoniale da retrocessione di categoria, consistente nella diminuzione delle entrate commerciali nell’anno successivo alla retrocessione.

In merito all’ammontare di tale specifica voce di danno, l’appellante richiama una propria perizia di parte che lo individua in euro 50.000,00, alla luce di documentazione che neppure sarebbe stata contestata dalla Fgi (con la conseguenza che i dati riportati nella tabella oggetto della perizia dovrebbero ormai considerarsi dei fatti pacifici, ai sensi dell’art. 115 Cod. proc. civ.).

Il motivo non è fondato, per le ragioni già evidenziate in ordine al terzo motivo di appello della Fgi.

Come pacificamente dichiarato dalla stessa associazione appellante, il danno da questa lamentato attiene solamente al venir meno di utilità di carattere commerciale, presuntivamente derivanti dalla retrocessione di categoria, a sua volta (del pari presuntivamente) conseguente alla forzata assenza dell’atleta OMISSIS dalle competizioni agonistiche per effetto delle sanzioni disciplinari di cui si è detto.

In quanto afferenti a negozi giuridici di carattere commerciale e/o imprenditoriale, per i quali lo svolgimento dell’attività sportiva rappresenta solamente l’elemento occasionale oggetto di sponsorizzazione, non possono ricevere tutela risarcitoria (per equivalente monetario) nella presente sede, che solo rappresenta una forma sussidiaria ed estrema di protezione degli interessi pubblicistici al cui presidio è posto l’ordinamento sportivo.

Ne esula pertanto, come già detto, tutto ciò che costituisce libero e disponibile scambio di utilità di carattere privatistico, a latere e nell’occasione dell’attività sportiva propriamente detta, ma che non costituisce essenza di quest’ultima.

Con il secondo motivo di appello viene invece lamentato il danno all’immagine asseritamente patito dall’associazione per effetto del provvedimento sanzionatorio inflitto all’atleta tesserato, poi annullato con lodo arbitrale del Tnas. Invero, nonostante la stessa appellante riconosca che le varie testate giornalistiche riportanti l’accaduto si sarebbero tutte schierate in suo favore, l’immagine dell’Associazione sarebbe purtuttavia stata “lesa di fronte all’opinione pubblica ed all’intero settore della Ginnastica italiana (che si può immaginare essere estremamente ristretto, per gli addetti ai lavori), poiché l’atleta OMISSIS, tesserato presso l’Associazione odierna appellante, era stato sanzionato per violazione della lealtà sportiva e di tale fatto era stato dato ampio rilievo dalla stampa (soprattutto) locale e (anche) nazionale, mentre al successivo annullamento di tale ingiusta sanzione non è stato dato analogo risalto”.

Di detto danno l’appellante propone una valutazione equitativa di 30.000,00 euro.

Anche questo motivo non è fondato. Invero, se il linea di principio il danno all’immagine sportiva è suscettibile di ristoro per equivalente monetario da parte del giudice amministrativo, alla luce dei principi generali in precedenza enunciati, è pur vero che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita un’adeguata prova del danno, né del nesso di causalità tra quanto lamentato dall’appellante e le sanzioni originariamente irrogate dagli organi sportivi federali.

E’ la stessa appellante, del resto, a riconoscere che gli organismi di informazione che avevano riportato la notizia delle misure sanzionatorie si erano pubblicamente schierati dalla parte dell’atleta, di talché non è dato comprendere, in concreto, quale obiettivo danno all’immagine la stessa avrebbe effettivamente patito in tale circostanza; del resto, le stesse argomentazioni dell’appellante sono estremamente generiche ed ipotetiche, limitandosi in buona sostanza ad affermare che “anche se il giornalista esprime il proprio appoggio allo stesso, il risultato finale rimane sempre quello di avere reso noto il fatto negativo”, con la conseguenza che “(almeno) una parte di opinione pubblica avrà ritenuto che l’Associazione, il cui atleta risultava essere stato sanzionato con dodici mesi di squalifica dagli organi preposti per slealtà sportiva, non fosse una Associazione corretta, onesta ed affidabile”.

L’argomento, puramente astratto, non è condivisibile, anche sotto il profilo logico.

Da un lato, infatti, le condotte disciplinarmente sanzionate erano state imputate direttamente (ed esclusivamente) all’atleta OMISSIS, non anche – a titolo di concorso, o altrimenti – all’associazione odierna appellante, che dunque non poteva esserne direttamente incisa; dall’altro, pur potendosi avvalere di argomenti di carattere presuntivo, per assolvere il relativo onere, l’associazione avrebbe comunque dovuto dimostrare di aver effettivamente e concretamente patito uno specifico danno (indiretto) alla propria reputazione ed immagine quale conseguenza delle predette misure sanzionatorie, in ossequio alle regole generali applicabili alla responsabilità da fatto illecito (che onerano l’interessato della prova del danno lamentato e del relativo nesso di causalità), anziché limitarsi a considerazioni ipotetiche ed astratte.

Appare dunque condivisibile, sotto tale profilo, quanto ritenuto dal primo giudice, per il quale “non può ritenersi provato il nesso causale tra la sospensione disciplinare dell’atleta per fatti dallo stesso posti in essere uti singulus (nella veste di elettore nella relativa assemblea) e il pregiudizio asseritamente subito dall’associazione alla propria immagine, allorquando dagli stessi articoli di stampa prodotti in giudizio viene, all’opposto, sottolineata la grave ingiustizia di cui l’atleta sarebbe stato vittima”.

Conclusivamente, alla luce di quanto in precedenza rilevato, l’appello della Fgi va accolto, mentre quello proposto dall’associazione Corpo Libero Gymnastics Team a.s.d. va respinto.

Ritiene peraltro il Collegio che la complessità e novità delle questioni esaminate giustifichi, nel caso di specie, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie quello proposto dalla Federazione ginnastica d’Italia, conseguentemente respingendo – in parziale riforma dell’impugnata sentenza – il ricorso introduttivo proposto dall’associazione Corpo Libero Gymnastic Team a.s.d., relativamente alla richiesta d risarcimento del danno da perdita di sponsor.

Respinge inoltre l’appello proposto dalla medesima Corpo Libero Gymnastic Team a.s.d.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere
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