CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5930/2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  5930/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti n.(…) e n.(…), proposti dalla FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO – F.I.G.C., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tamburello, Luigi Medugno e Mario Gallavotti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Roma, Via Po n.9,

contro

la Soc. OMISSIS s.p.a., non costituitasi,

e nei confronti

- del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- della Corte Federale della F.I.G.C., della C.A.F. (Commissione d’Appello Federale) della F.I.G.C., dell’A.C. OMISSIS s.p.a., dell’A.C. OMISSIS, della F.C. OMISSIS s.p.a., dell’A.S. OMISSIS s.p.a., della F.C. OMISSIS s.r.l., della Società OMISSIS s.p.a., del  OMISSIS Club s.p.a., dell’ OMISSIS 1898, non costituiti,

per la dichiarazione

della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sul ricorso n.1986/03, proposto dalla Soc. OMISSIS s.p.a. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 23 settembre 2003 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l’avv. Medugno e l’avv. Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 29 maggio 2003 la Soc. OMISSIS s.p.a. ha impugnato, dinanzi al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, la pronuncia adottata nella riunione del 22 marzo 2003, con la quale la Corte Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) aveva disposto – in accoglimento dei ricorsi proposti da alcune società calcistiche – la conferma del risultato dell’incontro di calcio OMISSIS - OMISSIS del 12 aprile 2003, valevole per il campionato nazionale di Serie B, così come conseguito sul campo.

A tale ricorso ha fatto seguito una pluralità di motivi aggiunti depositati il 17 giugno 2003, il 3 luglio 2003, il 9 luglio 2003, il 16 luglio 2003 e il 18 luglio 2003.

Con istanza per regolamento di competenza notificata il 3-4 giugno 2003 e depositata presso il suddetto Tribunale amministrativo regionale il 5 giugno 2003, la F.I.G.C. ha rilevato che il ricorso è diretto ad ottenere l’annullamento di un atto che, oltre ad essere stato adottato da un organo centrale della Federazione, è destinato a dispiegare effetti non limitati alla circoscrizione della Sezione staccata di Catania del T.A.R., ma estesi all’intero territorio nazionale (incidendo sulla formazione della classifica di una competizione a carattere nazionale) e, comunque, ad un ambito ultraregionale, interessando due squadre appartenenti a diverse regioni (Sicilia e Toscana), con la conseguenza che la controversia rientrerebbe nella cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, a norma degli artt.2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Con ordinanza n.418 del 25 luglio 2003, resa ai sensi dell’art.31, quinto comma, della legge n.1034/1971, come sostituito dall’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.202, il T.A.R., constatata la mancata adesione della controparte e rilevata la non manifesta infondatezza dell’istanza, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Consiglio di Stato, per le determinazioni conseguenti.

Detta trasmissione è stata effettuata con nota di segreteria del 1° agosto 2003, pervenuta il 4 agosto 2003 ed è stata rubricata nel Registro Generale dei ricorsi al n.7451/2003.

Anteriormente, peraltro, con nota depositata il 29 luglio 2003, rubricata nel Registro generale dei ricorsi al n.7115/2003, la F.I.G.C., nel depositare, di propria iniziativa, copia autentica della suddetta istanza di regolamento di competenza e nel lamentare il ritardo con il quale il T.A.R. aveva dato luogo al compimento delle formalità prescritte dal già citato art.31, quinto comma, della legge n.1034/1971, ha chiesto la trattazione dell’istanza stessa alla prima camera di consiglio utile.

Con nota in data 6 agosto 2003, rivolta al Presidente di questa Sezione, la F.I.G.C. ha, poi, chiesto, in relazione all’affermata presentazione, da parte dell’originaria ricorrente, di ulteriori motivi aggiunti, che sia ordinato al Presidente della II Sezione del T.A.R. della Sicilia di trasmettere con la massima urgenza questi ulteriori atti, dovendosi ritenere inibito ormai a detto giudice di pronunciarsi su di essi, anche in via cautelare, una volta investito questo Consiglio di Stato del regolamento di competenza.

Con ulteriore nota, deposita il 19 settembre 2003, la F.I.G.C., nel ribadire la fondatezza dell’istanza per regolamento di competenza anche alla luce del sopravvenuto D.L. 19 agosto 2003, n.220, ha chiesto inoltre la condanna della Soc. Calcio Catania al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..

Si è costituito anche il C.O.N.I., per aderire all’istanza di regolamento di competenza.

La controversia è stata trattata alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2003.

DIRITTO

1. I fascicoli rubricati ai nn.7115/03 e 7451/03 del Registro Generale dei ricorsi, solo formalmente distinti, vanno unificati, concernendo entrambi la medesima istanza di regolamento di competenza, notificata il 3-4 giugno 2003, relativa al ricorso n.1986/03 della Soc. OMISSIS s.p.a., proposto innanzi al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

2. Nel merito, l’istanza volta alla dichiarazione di competenza del T.A.R. del Lazio, sulla controversia de qua è fondata va accolta.

2.1. La controversia introdotta in primo grado ha, infatti, ad oggetto principale un atto della Federazione Italiana Gioco Calcio, ente pubblico (per i profili che interessano) a carattere ultraregionale, con sede in Roma, concernente il risultato di una gara sportiva del Campionato nazionale di calcio di Serie B, avente effetti ai fini della classifica unica di tutte le squadre partecipanti a detto Campionato, valevole per  tutto il territorio nazionale.

Il ricorso della Soc. OMISSIS, all’atto del suo radicamento, pertanto, era, indubbiamente, devoluto alla competenza del T.A.R. Lazio, in applicazione delle regole di riparto stabilite dagli artt.2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n.1034.

2.2. In disparte ciò, va aggiunto che, nelle more, è anche sopravvenuto il disposto dell’art.3, commi primo e secondo, del D.L. 19 agosto 2003, n.220, applicabile anche al giudizio di cui trattasi, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, che ha attribuito, ope legis, alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto atti delle Federazioni sportive non rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

3. La pronuncia di accoglimento di cui sopra, assolve, a questo punto, il Collegio dall’esame dell’ulteriore istanza del 6 agosto 2003, con la quale la medesima F.I.G.C. ha chiesto che si ordini “al Presidente della II Sezione del T.A.R. della Sicilia – sede di Catania e, per esso, al suo facente funzioni pro-tempore, di trasmettere con la massima urgenza il ricorso per motivi aggiunti depositato dai difensori della Soc. Calcio Catania in data 1° agosto”.

Ciò, in quanto, da un lato, i relativi atti appaiono  irrilevanti ai fini dell’individuazione della competenza del T.A.R. del Lazio, che è oggetto del presente giudizio, dall’altro, le finalità dichiaratamente perseguite con tale istanza (preclusione per il T.A.R. Sicilia di adottare ulteriori provvedimenti cautelari sui motivi aggiunti, successivamente alla trasmissione del fascicolo di causa, in quanto ormai carente di potere), in disparte il giudizio sulla fondatezza o ammissibilità della stessa in questa sede, appaiono soddisfatte dal citato art.2, quarto comma, del D.L. n.220/2003).

4. Le spese della presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

5. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della stessa parte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., richiesta dalla F.I.G.C. con nota depositata il 19 settembre 2003, giacché detta responsabilità non può discendere dall’individuazione di un giudice incompetente e dalla mancata adesione al trasferimento della causa presso il giudice indicato dalla convenuta (essendo tali facoltà concesse dall’ordinamento vigente all’epoca della proposizione del gravame, che ha, appunto, previsto, per queste ipotesi, la procedura del regolamento di competenza innanzi a questo Consiglio di Stato), mentre ogni altro profilo di pregiudizio rappresentato dalla F.I.G.C. in ordine al caso concreto esula evidentemente dalla fattispecie disciplinata dal citato art.96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), pronunciando sull’istanza per regolamento di competenza indicata in epigrafe, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, a conoscere del ricorso n.1986/03 proposto dalla Soc. Calcio Catania s.p.a. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

Condanna la Società Calcio OMISSIS  al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), di cui 2.250,00 a favore della F.I.G.C. e 750,00 a favore del C.O.N.I..

Così deciso in Roma, addì 23 settembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI                              Presidente

Sergio SANTORO                                      Consigliere

Luigi MARUOTTI                                      Consigliere

Carmine VOLPE                                        Consigliere

Giuseppe MINICONE                               Consigliere Est.

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