CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5934/2020 Pubblicato il 07/10/2020 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5934/2020

Pubblicato il 07/10/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Salvador, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Dipartimento Interregionale presso la L.N.D. non costituiti in giudizio; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Asd OMISSIS, OMISSIS Calcio, U.S. OMISSIS Fc, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima-Ter, 27 luglio 2020, n. 8806, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del C.O.N.I.;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Medugno e Angeletti e viste le richieste di passaggio in decisione degli avvocati Salvador e Giacomardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società OMISSIS FC ha preso parte al campionato di calcio di Serie D, per la stagione sportiva 2019/2020, organizzato dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.). Nel marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del COVID 19, la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), con il comunicato ufficiale (in proseguo: C.U.) n. 273 del 9 marzo 2020, disponeva la sospensione «con effetto immediato e sino a tutto il 3 aprile 2020 [dell’] attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale», compreso, quindi, anche il campionato di Serie D. Successivamente, venivano emessi diversi C.U. di proroga della sospensione, fino alla decisione adottata dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con deliberazione del 20 maggio 2020, n. 197/A, «di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020»; e di «rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento».

2. - Con deliberazione dell’8 giugno 2020, resa nota con il C.U. n. 214/A, del 10 giugno 2020, il Consiglio Federale della F.I.G.C. provvedeva, infine, a dettare le modalità per la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 e per definire gli esiti dei campionati di calcio sospesi. In particolare, con riferimento ai campionati di calcio della Serie D, organizzati dalla L.N.D., il Consiglio Federale, «nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34», disponeva che per il campionato di Serie D si procedesse «a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi» e che «alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, [venisse] delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra».

Con il C.U. n. 314 del 10 giugno 2020, la L.N.D. recepiva integralmente le decisioni del Consiglio Federale, sopra riferite.

3. - La società ricorrente, che al momento della interruzione definitiva dei campionati figurava al secondo posto della classifica nel girone E della Serie D, non ha potuto, quindi, accedere al campionato di Lega Pro.

4. - Sia il C.U. n. 214/A della F.I.G.C., sia il C.U. n. 314 della Lega Nazionale Dilettanti, venivano impugnati dalla OMISSIS FC con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, del CONI, il quale, con la decisione a Sezioni Unite del 1° luglio 2020, n. 28, lo ha respinto.

5. - Nei confronti dei predetti provvedimenti della Federazione e della Lega Nazionale Dilettanti, e della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, la OMISSIS FC proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con il quale deduceva essenzialmente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione delle norme federali applicabili alla fattispecie in esame e la complessiva irragionevolezza della disciplina introdotta dagli organi federali, lesiva degli interessi della OMISSIS FC, la quale - al momento della sospensione e poi della definitiva interruzione - si trovava in seconda posizione in classifica, a soli 2 punti dalla prima (poi promossa), con ancora 8 gare da giocare e 24 punti in palio.

6. - Con la sentenza segnata in epigrafe, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso, osservando come la decisione federale si giustifichi, anzitutto, sulla base dell’art. 218, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (secondo cui «le Federazioni sportive nazionali […] possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 […]»), e sul legittimo esercizio dei poteri discrezionali da parte degli organi federali, in assenza di ragioni manifeste di irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà.

7. - La sentenza è stata impugnata dalla OMISSIS FC, che ne chiede la riforma attraverso la riproposizione, in chiave critica rispetto alle conclusioni cui è giunto il primo giudice, dei motivi dedotti col ricorso in primo grado.

8. - Si è costituito in giudizio il CONI, chiedendo preliminarmente che l’appello sia dichiarato inammissibile in quanto notificato all’indirizzo p.e.c. del CONI e non a quello del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Nel merito, conclude per il rigetto dell’appello.

9. - Resiste in giudizio anche la F.I.G.C., la quale ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo (non esaminata dal primo giudice, perché assorbita dalla pronuncia di rigetto nel merito del ricorso), per la mancata, tempestiva, impugnazione del C.U. della F.I.G.C. n. 197/A del 21 maggio 2020, immediatamente lesivo degli interessi della OMISSIS FC, posto che con detto provvedimento la Federazione disponeva - sin dal 20 maggio 2020 – la definitiva interruzione del campionato di serie D.

Nel merito, conclude per il rigetto dell’appello.

10. - Anche la L.N.D., nel costituirsi in giudizio, ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per l’omessa impugnazione del C.U. della F.I.G.C. n. 197/A del 21 maggio 2020; e, nel merito, chiede il rigetto dell’appello.

11. - Alla camera di consiglio del 24 settembre 2020, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare incidentalmente proposta dall’appellante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 218, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quale prevede che, nelle controversie sulle decisioni del Collegio di garanzia dello Sport aventi per oggetto i ricorsi avverso «i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020», devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il giudice (anche in appello) provvede alla pubblicazione del dispositivo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata.

12. - All’esito della camera di consiglio, in data 25 settembre 2020 è stato pubblicato il dispositivo n. 5631.

13. - Prima di procedere all’esame di merito dei motivi d’appello, va rilevato che le richiamate norme processuali contenute nell’art. 218 del decreto-legge n. 34 del 2020 citato, prevedono che le controversie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 218 (fra le quali, come si è già veduto, rientra anche la controversia in esame) siano discusse e decise (anche in appello: cfr. comma 5 dell’art. 218 cit.) «nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso [o dell’appello], senza avvisi»; e che «il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata […]». Il riferimento testuale all’udienza impone di verificare se l’aver trattenuto la causa in esame, per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, possa configurare il vizio di nullità della sentenza di cui all’art. 87, commi 1 e 4, del Codice del processo amministrativo.

13.1. - Nel caso di specie, deve escludersi che ricorra l’ipotesi della nullità della sentenza.

13.2. - In linea generale, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, quando la legge processuale imponga il giudizio con il rito ordinario, l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, dovendosi applicare il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo (principio affermato dall’art. 156 del Codice di procedura civile), previo accertamento che, dalla scelta del rito, non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto limitato l’esercizio dei diritti di difesa riconosciuti alle parti nel procedimento ordinario in udienza pubblica; pregiudizio e limitazione, che devono essere eccepiti e provati dalle parti che si ritengano lese dalla errata scelta del rito (si veda Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13639, ed ivi ulteriori precedenti conformi; nonché, Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4435, secondo la quale l’art. 360, n. 4, del cod. proc. civ., nel prevedere l’impugnazione «per nullità della sentenza o del procedimento», non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte, in dipendenza del denunciato error in procedendo).

13.3. - Gli enunciati principi, data la loro natura di principi generali del processo, possono essere estesi e applicati anche al processo amministrativo, con la conseguenza che anche in quest’ultimo l’adozione del procedimento in camera di consiglio, in luogo dell’udienza pubblica prevista dall’art. 218, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 citato, può non comportare la nullità della sentenza ove si accerti che i diritti di difesa delle parti non sono stati in concreto lesi.

13.4. - In tal senso, si deve rilevare anzitutto che, anche in prossimità della camera di consiglio, nessuna delle parti ha eccepito o lamentato la lesione dei propri diritti nel corso del procedimento, nemmeno sotto il profilo della inadeguatezza dei termini a difesa.

In secondo luogo, da un lato, le parti appellate, dopo aver presentato le memorie di costituzione con largo anticipo sulla data fissata per la camera di consiglio (i depositi sono compresi nei giorni dal 7 al 13 agosto 2020, mentre la sola F.I.G.C. ha presentato ulteriore memoria in data 16 settembre 2020) hanno poi presentato richiesta di passaggio della causa in decisione senza discussione (si vedano le istanze depositate il 22 settembre 2020); dall’altro lato, parte appellante (con istanza depositata nella stessa data del 22 settembre 2020) ha aderito alla richiesta di passaggio in decisione senza discussione.

Si deve concludere, pertanto, che, nel caso di specie, la scelta del rito camerale per la definizione nel merito della controversia non ha in alcun modo pregiudicato i diritti delle parti processuali.

14. - Sempre in via preliminare, si può prescindere dalle eccezioni di rito sollevate dalle parti appellate, considerato che l’appello è infondato nel merito.

15. - Passando, quindi, all’esame dell’appello, con il primo articolato motivo [pag. 12-31 dell’atto di appello] la OMISSIS FC sostiene che la sentenza appellata contrasterebbe con le norme organizzative interne federali (N.O.I.F.), e in particolare con gli articoli 49 e 50 delle predette norme, le quali consentono di cristallizzare le classifiche dei campionati solo al termine delle partite.

15.1. - Gli organi federali non avrebbero tenuto conto, in particolare, del fatto che al tempo della contestata decisione la situazione determinata dalla pandemia era molto differente rispetto a quella che aveva portato, all’inizio di marzo, alla sospensione della stagione sportiva. In ogni caso – sottolinea l’appellante – e indipendentemente dallo stato di emergenza, le norme federali che dettano le “regole del gioco” non consentivano di portare a nessun risultato definitivo se non concludendo la stagione. In altri termini, se un soggetto inizia una competizione con determinate regole le stesse non possono essere modificate né stravolte, anche nei casi di pandemia come quello verificatosi nel corso del 2020.

15.2. - Anche il conferimento dei poteri eccezionali alla FIGC, a norma del più volte citato art. 218 del decreto-legge n. 34 del 2020, non comprenderebbe la possibilità per gli organi federali di sospendere il campionato e di cristallizzare le classifiche al momento della sospensione, posto che nessuna norma “del gioco” potrebbe essere derogata, nemmeno per casi eccezionalmente gravi. La disposizione del decreto-legge, inoltre, conterrebbe una sorta di “norma in bianco”, contrastante con il principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e con la riserva di legge in materia di prestazioni personali imposte.

15.3. - La sentenza del primo giudice, così come la decisione del Collegio di Garanzia delle Sport, sarebbe erronea anche per la complessiva irragionevolezza della disciplina introdotta dagli organi federali, che non avrebbe preso in considerazione gli interessi della OMISSIS FC, la quale - al momento della sospensione e poi della definitiva interruzione, con cristallizzazione della classifica - si trovava in seconda posizione in classifica, a soli 2 punti dalla prima (poi promossa), con ancora 8 gare da giocare e 24 punti in gioco. Una conclusione, osserva l’appellante, applicata alla sola Serie D. Con le decisioni assunte dagli organi federali, pertanto, gli interessi dell’appellante sarebbero rimasti definitivamente pregiudicati.

15.4. - Con un terzo profilo di censura, nell’ambito del primo motivo d’appello, la società appellante ritiene errata la sentenza anche per non aver accolto il motivo concernente il contrasto delle decisioni federali impugnate con l’art. 49, comma 1, alla lett. c), n. 1, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, il quale - con specifico riferimento all’ordinamento del campionato nazionale Serie D – prevede che, al termine della stagione sportiva, «[l]e squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro […]». Nel caso in esame, la promozione in Lega Pro della squadra classificata al primo posto del girone non è stata disposta al termine della stagione, posto che questa è stata sospesa e mai terminata.

15.5. - Con il quarto mezzo di gravame, la società appellante esclude, altresì, che le decisioni federali impugnate trovino idonea base giuridica nei poteri previsti dall’art. 50 delle N.O.I.F, relativo alle «Modifiche all'ordinamento dei Campionati» perché – si sostiene - il potere di modifica dell’ordinamento dei campionati, concesso al Consiglio Federale, deve essere esercitato tenendo conto delle normative regolamentari in materia. La Federazione, pertanto, avrebbe dovuto applicare il principio della decisione più favorevole alle società della parte alta della classifica (almeno le prime due), che erano distanziate di pochi punti, differenza colmabile con lo svolgimento delle ultime 8 gare, ovvero attraverso l’organizzazione di una gara finale di play off tra le prime due in classifica (scontro diretto, con promozione in Lega Pro della squadra vincente).

15.6. - La società appellante ripropone, inoltre, anche il vizio di incompetenza del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti a formulare la proposta di conclusione dei campionati nazionali dilettanti, successivamente fatta propria dal Consiglio Federale con la deliberazione dell’8 giugno 2020 (C.U. n. 214 del 10 giugno 2020), perché non rientrerebbe nelle sue competenze (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della L.N.D.) quella di decidere in merito alla gestione dei campionati ufficiali, competenza che ai sensi dell’art. 10 del regolamento L.N.D. spetterebbe all’assemblea di Lega («Poteri e funzioni dell’Assemblea», secondo cui l’Assemblea «delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.», per scopo associativo intendendosi - afferma l’appellante - il coordinamento, indirizzo e sviluppo dell’attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e la promozione degli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati: art. 3 del regolamento L.N.D.).

16. - Nella parte finale del primo motivo e con il secondo motivo [pag. 31-33 dell’atto di appello], l’appellante rileva l’erroneità della sentenza per non aver tenuto conto, nel valutare la ragionevolezza e la proporzionalità della decisione di interrompere il campionato e cristallizzare le classifiche, che il principio del “merito sportivo” avrebbe imposto l’integrale rispetto delle norme che regolamentano la manifestazione sportiva, ovvero una diversa modalità di conclusione del campionato «prevendendo, a seconda del girone, un format finale con o uno scontro diretto per la vittoria finale oppure dei play off tra le prime 4 in classifica tale da garantire a tutti la conclusione del campionato in maniera regolare» (pag. 33 dell’atto di appello).

17. - Con il terzo motivo [pag. 33-35 dell’atto di appello], la società OMISSIS FC deduce la violazione degli articoli 95 e 78 della Costituzionale da parte dell’art. 218 del decreto-legge n. 34 del 2020 citato, la cui illegittimità (e la conseguente illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Federazione e dalla Lega) deriverebbe dalla circostanza che i richiamati articoli della Costituzione non prevedono il potere del Governo di dichiarare lo stato di emergenza, nemmeno mediante lo strumento del decreto-legge.

18. - Ricomponendo l’ordine logico delle questioni sollevate dall’appellante vanno esaminate, anzitutto, quelle incentrate su contenuto e portata dei poteri conferiti alla F.I.G.C. dall’art. 218 del decreto-legge n. 34 del 2020 cit. e sull’illegittimo esercizio degli anzidetti poteri, per la asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

18.1. - Il comma 1 della disposizione più volte citata prevede che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, «le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021». Non sembra dubbio che la formula utilizzata dal legislatore per connotare i poteri discrezionali attribuiti alle Federazioni (che possono agire «anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo») deve essere intesa in relazione all’oggetto dei poteri medesimi (ossia, l’individuazione delle modalità con le quali proseguire o concludere i campionati della stagione 2019/2020 e organizzare quelli della stazione successiva) e in tale riferimento si deve rinvenire anche il limite entro il quale la deroga è consentita.

18.2. - Ciò posto, va anzitutto rilevato che la tesi dell’appellante (secondo cui la deroga alle norme dell’ordinamento sportivo non potrebbe riguardare le norme federali che disciplinano l’organizzazione dei campionati e i criteri per le promozioni alle serie superiori, pena la violazione di un superiore principio del “merito sportivo”) è manifestamente infondata, poiché si tradurrebbe nella pura e semplice disapplicazione della norma del decreto-legge. Ne deriva come conseguenza che nessun rilievo assumono le deduzioni basate sulla premessa (erronea, come detto) che - per portare a conclusione il campionato - si sarebbero dovute applicare le vigenti norme organizzative federali.

Inoltre, posto che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 218, comma 1, citato, non sono pertinenti nemmeno le dedotte violazioni delle norme federali sulle «Modifiche all’ordinamento dei Campionati».

19. - Del pari, sono manifestamente infondate anche le censure basate sul contrasto della disposizione del decreto-legge con l’art. 97 o con l’art. 23, ovvero con gli articoli 95 e 78, della Costituzione.

19.1. - Sotto il primo profilo, la Corte Costituzionale ha costantemente affermato (di recente con la sentenza n. 219 del 2017) che la riserva di legge di cui al citato art. 23 Cost. ha carattere relativo: conseguentemente, la legge, pur non potendo limitarsi a conferire un potere regolativo attraverso una “norma in bianco”, rispetta la riserva quando determina sufficienti criteri direttivi e traccia le linee generali della disciplina. In particolare, dalla norma di fonte legislativa deve desumersi il nucleo essenziale della prestazione imposta (personale o patrimoniale, anche quando la prestazione si traduca nella «imposizione coattiva di obblighi di non fare»: sentenza n. 115 del 2011), che rappresenta anche il limite posto dal legislatore all’attività dell’amministrazione (sentenza n. 190 del 2007; n. 115 del 2011).

Il rispetto di tali principi si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 218, comma 1, citato, i cui contenuti (come sopra riassunti) si articolano nell’indicazione delle finalità da perseguire con i poteri attribuiti alle federazioni sportive nazionali (far fronte alla situazione emergenziale determinata dall’epidemia) e dell’oggetto dei provvedimenti (prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020 e organizzazione della successiva stagione sportiva 2020/2021), rispetto ai quali si misura anche la portata della consentita «deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo».

19.2. - Del tutto prive di pregio giuridico sono, infine, le considerazioni svolte dall’appellante in ordine al contrasto con gli articoli 78 (in tema di deliberazione dello stato di guerra) e 95 (sulle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo).

20. - Occorre verificare, quindi, se con le decisioni impugnate la Federazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale attribuitole dalla norma del decreto-legge in esame.

Le censure sollevate dall’appellante sotto questo profilo possono essere così riassunte:

- la decisione di interrompere il campionato e di considerare la situazione di classifica esistente non era sufficientemente motivata dalla situazione pandemica, che all’epoca (fine maggio – inizio giugno 2020) era nettamente recessiva;

- la decisione, comunque, non ha tenuto conto degli interessi (sportivi ed economici) della OMISSIS FC e degli affidamenti maturati per la favorevole situazione di classifica, in relazione all’imminente conclusione del campionato (8 giornate alla fine);

- solo per i campionati dilettantistici è stata assunta la decisione di interromperli in via definitiva e non portarli a conclusione;

- irragionevolmente non sono state prese in considerazione soluzioni alternative per individuare la squadra da promuovere in Lega Pro, come il play off.

20.1. - Nessuna delle deduzioni svolte dall’appellante è condivisibile.

20.2. - Rammentato che l’ampia discrezionalità attribuita alla F.I.G.C. dall’art. 218, comma 1, citato, comporta che le decisioni assunte possono essere censurate, in sede di giurisdizione di legittimità, solo in ragione della manifesta irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, ovvero della manifesta violazione della proporzionalità, si deve concordare con le osservazioni svolte (nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e nella sentenza di prime cure) in punto di corretto bilanciamento degli interessi in giuoco nella complessa vicenda per cui è controversia.

20.3. - In primo luogo, non è seriamente contestabile la gravità dell’emergenza sanitaria da COVID 19 anche nel periodo immediatamente successivo alla decisione di riprendere alcune attività sociali ed economiche, trattandosi di fatti e circostanze acquisiti alla comune esperienza e conoscenza, da ricondurre al concetto di fatto notorio.

Data la situazione di emergenza sanitaria, non si può ritenere irragionevole la valutazione svolta dalla Federazione per determinare le differenti modalità di conclusione dei campionati professionistici, da un lato, e dei campionati dilettantistici, dall’altro lato.

Non appare revocabile in dubbio, infatti, la diversità delle situazioni e degli interessi riconducibili alle società professionistiche, rispetto a quelli riferibili alle società o associazioni sportive dilettantistiche. Il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa impone, infatti, di regolare in maniera diversa situazioni diverse.

Diversità riscontrabili su una molteplicità di piani: sul piano dell’organizzazione e sul piano economico, anzitutto, posto che la tendenziale scarsità di mezzi e di risorse delle società dilettantistiche avrebbe reso difficoltoso il rispetto dei rigorosi protocolli sanitari che il contrasto all’emergenza sanitaria avrebbe imposto, ove si fosse deciso di riprendere e concludere la stagione sportiva; sul piano, inoltre, della più ampia diffusione nel territorio del calcio dilettantistico rispetto a quello professionistico, per cui la ripresa dei campionati dilettantistici avrebbe comportato maggiori rischi sul piano sanitario.

20.4. - Né può sostenersi che la decisione di cristallizzare le classifiche esistenti al tempo della definitiva interruzione dei campionati sia in palese contrasto col «merito sportivo», sia perché il campionato ormai volgeva al termine, sia perché nessun ragionevole affidamento può basarsi sugli sviluppi attendibili di una competizione notoriamente connotata da imprevedibilità, come quella calcistica.

Il che giustifica anche la decisione di non svolgere un torneo di play off (torneo al quale, in teoria, avrebbero avuto interesse a partecipare non solo le prime due squadre del girone ma anche quelle altre che, proprio per il fatto che fossero in palio ancora 24 punti, avrebbero potuto terminare il campionato come prime in classifica e acquisire il diritto alla promozione in Lega Pro).

21. - In base alle considerazioni fin qui svolte, pertanto, l’appello va respinto.

22. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata e la novità delle questioni, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

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