CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 6074/2001 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  6074/2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal F.I.S.I. –Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Principi e Fabio Gullotta, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via Ronciglione n.3;

contro

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Franco Gaetano Scoca e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Paisiello n.55;

e nei confronti

del CONI – Comitato olimpico nazionale italiano - in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

nonché del sig. Alberto Compagnoni, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.III ter, n.12974 del 28 dicembre 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2001 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Uditi, l'Avv. Gullotta, l'Avv. Scoca e l'Avv. Cecinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado gli odierni appellati hanno impugnato i provvedimenti della F.I.S.I. in data 14.5.1999 e 15.7.1999 di non idoneità alla prova di conferma tecnica triennale prevista per il mantenimento della qualifica di Istruttore nazionale di sci alpino all’esito delle prove sostenute nei mesi di maggio e luglio 1999: hanno impugnato, anche, il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, la comunicazione di modifica dei criteri di valutazione del 3 marzo 1999, n. prot. 1953, nonché il provvedimento con cui la Federazione ha disposto la loro cancellazione dall’elenco degli istruttori nazionali.

Nel dettaglio, hanno dedotto l’illegittima composizione della Commissione di esame, l’illegittimità del provvedimento di modifica in corso di esame dei criteri di valutazione, la violazione, da parte di due commissari, dei doveri deontologici per effetto della mancata astensione dalla votazione ad onta del pregresso espletamento di lezioni private in favore di alcuni esaminandi.

Il Giudice di prime cure, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sollevata dalla F.I.S.I., ha condiviso le censure dedotte dagli odierni appellati accogliendo il ricorso.

Insorge la F.I.S.I. sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado di cui chiede, pertanto, l’annullamento.

All’udienza del 10 luglio 2001 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

Va preliminarmente scandagliata e disattesa la censura volta a sostenere l’erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover far proprie le argomentazioni sviluppate dal primo Giudice nel sottolineare, da un lato, il carattere spiccatamente pubblicistico dell’attività demandata dalla l. n.81/91 alla F.I.S.I. in materia di formazione e disciplina degli istruttori nazionali, dall’altro, la natura non agonistica dell’attività stessa.

Secondo un indirizzo già ripetutamente espresso da questa Sezione, infatti, le federazioni sportive partecipano della natura pubblica del C.O.N.I. allorché operino nel perseguimento di finalità proprie dello stesso: è quanto si verifica nel caso di specie attesa la connotazione senza dubbio pubblicistica dell’attività di “amministrazione” di professionisti altamente specializzati quali sono gli istruttori di sci alpino, destinati a rappresentare uno degli elementi costitutivi e fondamentali dell’intera organizzazione e della promozione di siffatta attività sportiva.

L’assunto trova conferma nell’art.8, l. n.81/91, a tenore del quale la “Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento…provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge”.

D’altra parte, non appare correttamente invocato l’art.67 dello Statuto della F.I.S.I. posto che le questioni involte dalla presente vertenza non attengono all’attività sportiva né a quella associativa, tali non potendosi considerare l’attività concernente gli istruttori.

2. Nel merito, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata in primo luogo nella parte in cui ha rilevato l’illegittimità della composizione della Commissione di esame.

Giova, al riguardo, ricostruire sinteticamente il quadro normativo.

La F.I.S.I. ha demandato l’attività di formazione e valutazione degli Istruttori nazionali ad un apposito organo denominato Commissione scuola maestri (co.scu.ma.) dotato di regolamento in forza del quale il maestro che abbia maturato un’anzianità di almeno otto anni può acquisire la qualifica di istruttore mediante la partecipazione ad un master con esami finali; il mantenimento della qualifica di istruttore è poi subordinato alla frequenza di un aggiornamento annuale ed alla sottoposizione ad una verifica tecnica triennale, dalla quale sono esonerati solo coloro che, avendo superato i quarantacinque anni, abbiano fatto domanda di inserimento nell’elenco degli istruttori docenti c.d. accademici.

Orbene, l’art.7 del regolamento co.scu.ma. prevede che della commissione di esame per la verifica tecnica triennale debbano far parte “sei istruttori effettivi e adeguato numero di supplenti secondo quanto previsto dal precedente art.5, punto c)”, scelti nell’elenco degli istruttori nazionali: titolo, quest’ultimo, avente validità annuale.

Come correttamente osservato dal primo Giudice, questo requisito di legittimazione risulta mancante con riguardo a ben tre componenti della commissione di esame.

Ed invero, OMISSIS e OMISSIS risultano inseriti nell’elenco degli istruttori docenti per i soli anni 1997 e 1998, senza che il titolo sia stato loro rinnovato con riguardo all’anno 1999 durante il quale si sono tenuti gli esami in questione; importante rilevare, al riguardo, che la stessa commissione, pur nominata nel 1998, è stata “nuovamente legittimata” con delibera del 6 marzo 1999 dopo la dichiarata indisponibilità di due componenti.

Quanto a OMISSIS, non può ascriversi rilievo alla circostanza della sua designazione, sulla scorta di un contratto di consulenza, quale responsabile tecnico dello sci alpino degli istruttori nazionali, non essendo quest’ultima qualifica ricompresa tra quelle richieste dal regolamento co.scu.ma. per la nomina in qualità di componente della commissione di esame.

Premesso, infatti, che la direzione tecnica non pare coincidere con la commissione tecnica cui ha riguardo l’art.10, u.c., del regolamento, preme osservare che quest’ultima previsione normativa non contempla per gli stessi componenti della commissione tecnica l’esonero automatico dalla conferma tecnica triennale, ma solo che gli stessi possano essere esonerati su proposta della co.scu.ma.: circostanza, questa, non documentata.

In ogni caso, pur a voler prescindere dalla legittimità della composizione della commissione di esame, la sentenza gravata va senz’altro condivisa nella parte in cui ha ravvisato la violazione dell’art.17, comma 6, del regolamento che prevede “la necessità per l’istruttore nazionale, che fa parte di commissioni d’esame nominate da enti pubblici e da quelle citate dagli artt.7.1-7.2 e 7.3 del presente regolamento, di autocertificare alla commissione esaminatrice se abbia preparato dei candidati all’esame come docente privato”. In tali casi “...l’istruttore non può partecipare alla valutazione del candidato...”.

Ed invero, la dichiarazione con sottoscrizione autenticata del responsabile degli istruttori piemontesi secondo cui in data 10.7.1999 alcuni candidati, tra i quali taluni odierni appellati, avrebbero effettuato una giornata di preparazione privata per l’esame di riconferma tecnica con i commissari OMISSIS e OMISSIS, in uno alla dichiarazione di OMISSIS secondo cui lo stesso Direttore tecnico della F.I.S.I. ha affermato che il Pecchio “avrebbe avuto maggiori possibilità di esito positivo alla controverifica tecnica il 12 luglio 1999 se si fosse preparato con lui per un periodo maggiore”, non consentono di escludere, in assenza di convincenti argomenti di segno contrario, la violazione del citato art.17.

Va parimenti confermata la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l’ultima censura dedotta con il ricorso di primo grado, ha reputato illegittimo il provvedimento di modifica in corso di esame dei criteri di valutazione adottato in data 3 marzo 1999 dalla co.scu.ma..

Premessa, infatti, l’importanza sostanziale della modifica - implicante, come rilevato dal Giudice di prima istanza, la necessità di una preparazione tecnica tendente ad allineare i candidati ad uno standard medio generale, direttamente penalizzando l’eccellenza e la specializzazione in un determinato settore di esercizi – non può non condividersi la valutazione di illegittimità della stessa in quanto intervenuta successivamente all’espletamento della prova teorica a due mesi prima dallo svolgimento della prova pratica.

Alla stregua delle esposte ragioni l’appello va dunque respinto.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI                                       Presidente

Sergio SANTORO                                               Consigliere

Luigi MARUOTTI                                               Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI                          Consigliere

Roberto GAROFOLI                                                    Consigliere Est.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it