CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 719/2020 Pubblicato il 29/01/2020 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.   719/2020

Pubblicato il 29/01/2020

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale (…), proposto da Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Persichelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, 20;

contro

E.N.G.E.A. - Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali s.r.l. Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Giardino e Luca Mondino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Edoardo Giardino in Roma, via Adelaide Ristori, 42;

nei confronti

Polisportive Giovanili Salesiane - PGS, Associazioni Sportive Sociali Italiane già Associazione Sportiva Italiana - ASI, Collegio di Garanzia dello Sport non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) 22 agosto 2017, n. 9385, resa tra le parti, concernente cancellazione dal Registro delle società sportive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.N.G.E.A. - Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali s.r.l. Sportiva Dilettantistica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Persichelli, Specola su delega di Giardino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio di Garanzia dello Sport respinse il ricorso della E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva Dilettantistica avverso la deliberazione della Giunta del CONI n. 164 del 29 aprile 2015 di sua cancellazione dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche perché non attiva nell’ambito delle società riconosciute dagli enti di promozione sportiva ASI, PGS, MSP Italia, come necessario per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e per l’iscrizione e la permanenza nel Registro.

La Giunta Nazionale del CONI aveva dapprima respinto un ricorso avverso l’atto del Segretario Generale del CONI che aveva affermato la nullità delle iscrizioni al Registro conseguite da E.N.G.E.A. s.r.l.. Tale provvedimento era stato però annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport per difetto di motivazione. L’atto era stato poi reiterato dal CONI in seguito a nuova istruttoria.

La società aveva proposto ricorso contro quest’ultima deliberazione al Collegio di Garanzia dello Sport. Questo aveva ritenuto la cancellazione legittima, perché la deliberazione era stata comunicata alla società che non aveva trasmesso la documentazione richiesta: e l’atto finale era stato adottato dopo sessanta giorni dalla delibera istruttoria, la cui mancata evasione non era addebitabile al CONI, né nel corso del giudizio vi erano stati adempimenti dell’interessata.

E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva Dilettantistica impugnava la decisione al Tribunale amministrativo del Lazio lamentando la violazione di disposizioni della l. n. 241 del 1990, dei principi del contraddittorio, di imparzialità, di neutralità amministrativa, di proporzionalità amministrativa, di ragionevolezza, di equità amministrativa e del giusto procedimento e contraddittorietà con la precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli artt. 3 e 5 della delibera n. 1394 del 19 giugno 2010 del Consiglio Nazionale del CONI, eccesso di potere.

Il CONI contestava l’ammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua fondatezza.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 22 agosto 2017, n. 9385, disattendeva l’eccezione d’inammissibilità fondata sulla circostanza che la ricorrente avesse impugnato la sola decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 35/2015 e non anche la presupposta delibera della Giunta Nazionale n. 164/2015, trattandosi di provvedimento effettivamente lesivo dell’interesse della ricorrente. In materia di giustizia sportiva, infatti, il ricorso giurisdizionale ha ad oggetto la decisione del ricorso interno all’ordinamento sportivo e non il provvedimento ivi impugnato, e resistente è l'organo che ha pronunziato la decisione sul ricorso interno.

Nel merito il ricorso veniva ritenuto fondato. La sentenza del Tribunale amministrativo richiamava il parziale accoglimento del primo ricorso da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, per carenza di adeguata attività istruttoria sulla sussistenza dei requisiti, la cui ratio era nell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva e didattica da parte delle associazioni dilettantistiche, le quali non potevano essere enti di mera associazione.

La decisione sul ricorso gerarchico improprio rimetteva alla Giunta Nazionale del CONI un’adeguata istruttoria ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per accertare l’attività effettivamente svolta da E.N.G.E.A. s.r.l.. Ma la Giunta Nazionale, rilevato che all’esito della istruttoria non erano pervenute le informazioni richieste sull’attività sportiva/didattica posta dell’interessata, ne desumeva l’inesistenza e disponeva la sua cancellazione dal Registro.

Il Tribunale amministrativo riteneva l’atto illegittimo sotto sia perché questa inesistenza era stata fatta dipendere dal silenzio degli enti interpellati, sia per non aver condotto autonomi accertamenti.

Altrettanto illegittima era per il giudice amministrativo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, non essendo stata presa in considerazione la partecipazione all’istruttoria della ricorrente, pur in possesso di copiosa documentazione, la cui veridicità andava avvalorata dall’istruttoria del CONI coerentemente alla prima decisione di accoglimento del Collegio di Garanzia dello Sport: le attività di controllo e di verifica non andavano addebitate al soggetto controllato. Perciò il ricorso veniva accolto e l’atto annullato.

Il CONI impugnava la sentenza con appello al Consiglio di Stato notificato il 20 novembre 2017 ribadendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché contro la mera conferma fatta da un organo di giustizia interno di una decisione della Giunta Nazionale del CONI; sosteneva poi che nessun obbligo incombeva al CONI di verificare la veridicità della documentazione prodotta dalla ricorrente e sul fatto che svolgesse attività sportive o didattiche, dati in genere a conoscenza degli enti di promozione sportiva; e che vi era stata una valutazione nel merito della documentazione depositata dalla ricorrente, risultandone inidonea a suffragare l’iscrizione al dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

E.N.G.E.A. si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

All’udienza pubblica del 16 gennaio 2020 la causa è passata in decisione.

Con il primo motivo il CONI l’eccezione pregiudiziale di primo grado con l’inammissibilità del ricorso di E.N.G.E.A. perché avverso la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione in ultima istanza della giustizia sportiva) e non la cancellazione dal Registro, atto autenticamente lesivo della posizione giudica dell’appellata.

Bene, ritiene il Collegio, ha statuto il primo giudice sull’infondatezza della questione (cfr. Cass., SS.UU., 23 marzo 2004, n. 5775; 7 luglio 2010, n. 16039): la fattispecie è assimilabile a quella dei ricorsi gerarchici impropri e la decisione di rigetto del Collegio di Garanzia dello Sport assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con ricorso gerarchico, sicché il sindacato giurisdizionale può estendersi a tutti i motivi sollevati con il ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronuncia non limitata alla legittimità del procedimento di decisione del ricorso.

E‘ altresì infondato il secondo motivo concernente il merito della causa.

Sostiene l’appellante CONI che non aveva obblighi di verificazione della veridicità della documentazione prodotta dalla E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva Dilettantistica e sul fatto che essa svolgesse attività sportive o didattiche, elementi in genere a conoscenza degli enti di promozione sportiva, e che in ogni caso tale documentazione era stata valutata nel merito e ritenuta inidonea per giustificare l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La prima delle due decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport aveva affermato la necessità di un’attività istruttoria per verificare in concreto se l’interessata effettivamente svolgesse attività sportive dilettantistiche – equestri – oppure fosse una mera associazione dello stesso campo, sostanzialmente antagonista delle Federazioni nazionali.

Su questa base la Giunta Nazionale del CONI aveva disposta un’istruttoria presso gli enti e le associazioni dell’equitazione. Ma questi erano rimasti inerti. A questo punto la Giunta, avuta solo la documentazione di E.N.G.E.A., non le aveva dato considerazione ed aveva attribuito una significazione al silenzio delle federazioni interpellate, deducendone senza ulteriori accertamenti o valutazioni l’assenza di effettive attività sportive o didattiche, così ribadendo la precedente determinazione di cancellazione/nullità dell’iscrizione al Registro.

Il Collegio di Garanzia dal canto suo, malgrado le proprie precedenti determinazioni sulle necessità istruttorie pretermesse dalla Giunta del CONI, appare non aver tenuto in adeguato conto le produzioni della E.N.G.E.A. e le ha addebitato di non essersi attivata presso le federazioni nazionali per ottenere le pronunce istruttorie al tempo ritenute necessarie.

Ne segue che effettivamente emerge il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente E.N.G.E.A. in primo grado e ribadito in appello: l’accertamento incombeva per suo ufficio al procedente Comitato Olimpico Nazionale Italiano. E in un procedimento a esito restrittivo compete all’ente preposto non solo attivare il procedimento ma anche acquisire adeguati e sufficienti elementi comprobanti, tanto più se è per giungere ad un provvedimento di portata risolutiva come quello adottato.

Fermo il carattere dirimente ed esaustivo di quanto testé rilevato, per completezza pare comunque il caso di osservare che E.N.G.E.A. risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con TUV HESSEN per la gestione dei percorsi formativi ed inoltre della certificazione di competenza tecnica professionale della figura Guida Equestre Ambientale a livello europeo in conformità del EQF European Qualifications Framework (Quadro Europeo delle qualifiche) con norma proprietaria n°20/19 di AJA Europe Accreditata ACCREDIA sullo standard ISO 17024:2012 per la certificazione di profili professionali; e che risulta iscritta nel registro delle discipline bionaturali della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 2 della l. r. 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali).

Inoltre, per quanto può valere, dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia si rileva nell’oggetto sociale che E.N.G.E.A. è una società senza scopo di lucro e ha per oggetto la pratica e la propaganda dell’attività sportiva dilettantistica e ricreativa con particolare riguardo alla partica degli sport equestri, sia a livello agonistico sia a livello formativo, lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre e stabilisce per questo il tesseramento di coloro che fanno parte della federazione sportiva nazionale dei cavalieri autorizzati a montare a cavallo, degli atleti praticanti, e di una lunga serie di soggetti come accompagnatori, tecnici, istruttori e guide equestri.

Da quanto ora esposto consegue il rigetto dell’appello.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

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