CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 955/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N.  955/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv.to Lina Musumarra, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avv.to Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;

e nei confronti

di OMISSIS, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 594/06 del 27.01.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Vista la memoria prodotta dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 aprile 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Musumarra ed Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 594 del 12/9/2002 il prof OMISSIS, eletto Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Massa Carrara, era dichiarato decaduto dalla carica, con contestuale nomina al suo posto del Dr. OMISSIS  quale commissario straordinario.

Il provvedimento di decadenza era adottato in base al rilievo che il Presidente del Comitato Provinciale nel corso dell’anno 2002 aveva convocato solo due volte la Giunta Provinciale, mentre in nessuna occasione era stato convocato il Consiglio Provinciale, con ciò incorrendo nella violazione delle disposizioni regolamentari interne di cui agli artt. 56, primo comma, e 58 comma 1 del Regolamento dell’Organizzazione Periferica, che prevedono, rispettivamente, che il Consiglio Provinciale sia convocato per almeno quattro volte l’anno per l’esame del bilancio preventivo e per l’approvazione del conto consuntivo e che la Giunta Provinciale deve essere convocata in riunione per non meno di sei volte l’anno

Avverso il provvedimento di decadenza il prof. OMISSIS proponeva appello avanti al T.A.R. per il Lazio deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di poteri in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro al decisione reiettiva il prof. OMISSIS ha proposto atto di appello e, a confutazione della conclusioni del T.A.R., ha dedotto:

- l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura decadenziale, tenuto conto della sfera di autonomia gestionale e contabile degli organi provinciali del C.O.N.I., nonché della circostanza che, avuto riguardo alla data di adozione della delibera impugnata (12.09.2002), per il residuo periodo dell’anno era stato programmato un calendario di riunioni del Consiglio e della Giunta in numero idoneo a soddisfare le prescrizioni di regolamento, con diramazione delle convocazioni con lettere raccomandate in data 10.09.2002;

- che il provvedimento di decadenza non è stato preceduto dalla preventiva contestazione delle inadempienze ascritte al Presidente del Comitato Provinciale.

Il C.O.N.I., costituitosi in resistenza, ha contraddetto ai motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza appellata.

All’udienza del 13 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

2.1). Osserva la Sezione che l’ ambito di autonomia di gestione e di amministrazione dell’organo periferico del C.O.N.I., cui fa richiamo l’odierno appellante, deve in ogni caso coordinarsi con le disposizioni di rango superiore( nella specie dettate nel “regolamento dell’organizzazione periferica” del C.O.N.I.) che impongono limiti minimi di efficienza e di continuità dell’azione degli organi di livello regionale e provinciale.

In particolare, come posto il rilievo dal giudice di primo grado e ribadito dal C.O.N.I. nella memoria di costituzione, l’art. 26 del menzionato regolamento individua quali compiti spettanti al Consiglio Provinciale: la promozione di iniziative per la diffusione e lo sviluppo di attività agonistiche e non presso le istituzioni provinciali e comunali; la predisposizione di proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi finalizzata allo sviluppo su base provinciale delle attività sportive, con particolare attenzione all’incremento degli impianti sportivi e della loro gestione, alla tutela sanitaria e all’aggiornamento dei quadri dirigenti tecnici organizzativi del volontariato sportivo; la formulazione di proposte sull’utilizzo dei finanziamenti del CONI e delle risorse reperite a sostegno delle attività sportive. Il successivo art. 28 delinea i compiti della Giunta Provinciale quale organo esecutivo del Consiglio che, in particolare, investono il coordinamento della politica sportiva locale, l’attuazione di iniziative e di promozione delle attività sportive, per l’incremento degli impianti sportivi, nonché per il reperimento di risorse da destinare ai compiti di istituto (sponsorizzazioni, contributi, ecc.)

Si tratta di attività che, in attuazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità che devono improntare l’azione amministrativa dei soggetti preposti al perseguimento di interessi di rilievo pubblico (nella specie nel settore delle diffusione, incremento e finanziamento della pratica degli sport), deve essere svolta con carattere di continuità nel corso di tutto l’anno solare. I compiti di programmazione, promozione, impulso e controllo dei risultati (anche in relazione alle risorse acquisite ed impiegate per le diffusione e finanziamento delle attività dello sportive) non possono, quindi, subire soluzioni di continuità, che si risolvono in sicuro pregiudizio per l’efficienza ed economicità dell’ azione degli organi che operano a livello locale.

Gli artt. 56 e 58 che fissano per il Consiglio Provinciale e per la Giunta Provinciale un numero minimo di riunioni nel corso di ciascun anno (rispettivamente 4 e 6) sono quindi indirizzati a garantire una soglia minimale di operatività di dette strutture collegiali, a garanzia dello svolgimento delle loro funzioni con carattere di effettività per un efficiente e continuo perseguimento dei compiti di istituto.

Alla data di adozione della delibera che ha dichiarato il prof. OMISSIS decaduto dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I. di Massa Carrara (12/9/2002) il Consiglio Provinciale non era stato mai convocato, mentre la Giunta si era riunita in sole due sessioni di cui la prima per l’approvazione del consuntivo dell’esercizio finanziario 2001.

Correttamente il C.O.N.I. resistente pone in rilievo come l’inattività degli organi collegiali e, segnatamente, del Consiglio, si sia risolta nella radicale omissione dei compiti di programma e promozione, nonché di reperimento e distribuzione delle risorse per lo svolgimento delle attività sportive in ambito provinciale prefigurati dagli arti. 26 e 28 del regolamento. Né può accedersi alla tesi della possibilità di recupero dei livelli di attività minimale degli organi collegiali per effetto delle riunioni del Consiglio e della Giunta convocate dopo la data del decreto di decadenza del Presidente del Comitato Provinciale di Massa Carrara, risultando ormai leso il principio di continuità dell’azione di detti organi, da garantirsi con un livello minimo di riunioni nel corso dell’anno secondo quanto stabilito dagli artt. 56 e 58 del regolamento.       

Come del resto posto in rilievo dal T.A.R. l’attività del Consiglio deve svolgersi secondo un calendario di riunioni coerente con i compiti e le funzioni assegnate dal Regolamento. In particolare, il programma di attività, non può che essere predisposto ad inizio di anno e monitorato durante il corso dell’anno stesso. Tutta l’attività del Consiglio deve essere cadenzata nel tempo, frustrandosi altrimenti le finalità assegnate dal regolamento all’organo. Peraltro le convocazioni degli organi negli ultimi tre mesi del 2002 sono state effettuate al solo fine di evitare il provvedimento di decadenza, atto peraltro già adottato al momento della spedizione delle lettere di convocazione dei componenti delle strutture collegiali (16 settembre 2002), e sul piano sostanziale non possono recuperare “ex post” l’inerzia istituzionale perpetratasi per tutto il lasso temporale precedente.

Correttamente, pertanto, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. ha ricondotto all’ inerzia del Presidente del Comitato - cui ai sensi dell’art. 24, lett. k, del regolamento, spetta il potere di convocazione e di presidenza degli organi collegiali del Comitato medesimo, con possibilità di delega al vice presidente i caso di impedimento – l’ipotesi di decadenza dell’organo in caso di “constata impossibilità di funzionamento” ed ha proceduto alla sua sostituzione con un commissario straordinario.

3). Trattandosi di ipotesi di decadenza che segue al dato oggettivo dell’ inattività dell’organo essa opera di diritto e non richiede una preventiva contestazione all’interessato non trattandosi di misura a contenuto sanzionatorio.

Peraltro, come posto in rilievo dal T.A.R., nella fattispecie la totale inattività del Comitato era stata accertata dal CONI e lo stesso ricorrente aveva comunicato all’Ente di aver convocato, fino al mese di luglio 2002, una sola volta la Giunta e mai il Consiglio. Nei mesi successivi nessuna altra attività era stata svolta dal Presidente, che solo nel mese settembre 2002 provvedeva alla calendarizzazione delle riunione onde non incorrere nella decadenza dall’incarico.

L’appello va quindi respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2007, con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta                        Presidente

Giuseppe Romeo                     Consigliere

Aldo Scola                               Consigliere

Francesco Caringella                          Consigliere

Bruno Rosario Polito                         Consigliere relatore ed estensore

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