CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1602/2015 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 1602/2015

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla s.p.a. U.S. OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 (studio BDL);

contro

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n.11;

la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ruggero Stincardini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, largo Messico, n. 7; la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58; l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, non costituita;

nei confronti di

La s.p.a. OMISSIS  Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Leandro Di Cintio, con domicilio eletto presso l’avvocato Massimiliano Falconi in Roma, via Corridoni, n. 25;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III quater, n. 1766 del 13 febbraio 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della s.p.a. OMISSIS  Calcio;

Viste le memorie difensive depositate dalla s.p.a. U.S. OMISSIS (in data 12 novembre 2014), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. (in data 8 luglio 2014), dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (in data 31 ottobre 2014), dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.(in data 28 ottobre 2014), e dalla s.p.a. OMISSIS  Calcio (in data 21 novembre 2014);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani, Tobia, Medugno, Pugliano, e Cesare di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Al termine della stagione sportiva 2011–2012, la squadra di calcio s.p.a. U.S. OMISSIS (in prosieguo OMISSIS) è stata retrocessa dalla serie A alla serie B, in quanto posizionatasi al terz’ultimo posto della classifica del campionato della massima serie.

1.1. Prima che avesse inizio il campionato di serie B, il OMISSIS è stato retrocesso in I Divisione per illecito sportivo (misura divenuta inoppugnabile all’esito della decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in prosieguo Tnas, in data 25 gennaio 2013).

In tale categoria il OMISSIS ha disputato la stagione sportiva 2012–2013, dopo aver giocato due partite della ‘Coppa Italia’ ricomprese nella sezione di calendario destinata alle squadre di serie B.

1.2. Ritenendo di aver diritto allo speciale contributo economico stabilito dall’art. 19, co. 2, dello statuto – regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (in prosieguo Lega), il OMISSIS ha inoltrato specifica istanza alla Lega, che ha però negato il contributo (cfr. comunicazione in data 25 gennaio 2013 secondo cui: «il contributo di cui all’art. 19, comma 2, dello Statuto – Regolamento LNP non vi è dovuto essendosi verificata la condizione risolutiva della vostra mancata ammissione al campionato di serie B 2012-2013»).

1.3. In precedenza il OMISSIS, con istanza di arbitrato del 24 ottobre 2012, ha adito il Tnas, chiedendo la condanna della Lega al pagamento della somma complessiva di euro 5 milioni a titolo di contributo ex art. 19, co. 2 cit.

1.4. E’ seguito il lodo depositato in data 1° luglio 2013 che, dopo aver ritenuto legittimo il comportamento della Lega - perché la squadra del OMISSIS non aveva effettivamente partecipato al campionato di serie B e dunque non aveva maturato il diritto al contributo secondo quanto statuito dall’art. 19, co. 2, cit.– ha respinto la domanda di pagamento.

1.5. Con ricorso del 10 ottobre 2013 – proposto nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. (in prosieguo Coni), della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. (in prosieguo Figc) e della Lega – il OMISSIS ha chiesto all’Alta corte di giustizia sportiva del Coni l’annullamento di tutte le disposizioni ordinamentali (Coni e Figc), e in particolare degli artt. 12 bis e 12 ter dello statuto del Coni, nei limiti in cui riconoscono la natura arbitrale e non amministrativa del Tnas e delle sue relative decisioni (con conseguente appellabilità delle stesse innanzi alla Corte d’appello per vizi di nullità, anziché davanti al giudice amministrativo per vizi di legittimità).

1.6. Con decisione n. 34 del 2 dicembre 2013, l’Alta corte:

a) ha assodato che la posizione soggettiva di cui si chiede tutela – il pagamento del contributo - ha consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, non essendo correlata all’esercizio di una funzione pubblica e che nell’ordinamento sportivo vige il principio inderogabile della alternatività dei rimedi di giustizia;

b) ha dichiarato tardiva l’impugnativa, se considerata rivolta direttamente al lodo; ovvero, se intesa in parte qua alla contestazione delle sole norme ordinamentali, inammissibile per mancata impugnativa dell’atto applicativo effettivamente lesivo;

c) ha dichiarato inammissibile per genericità l’impugnazione delle norme della Figc e dell’intero Codice dei giudizi innanzi al Tnas;

d) ha negato che una decisione dell’Alta corte possa avere come effetto indiretto quello di affermare o escludere la giurisdizione di un giudice dello Stato (ordinario o amministrativo che sia);

e) ha negato che l’Alta corte, anche se organo dell’ordinamento sportivo dotato di autonomia, possa giungere a contestare o disapplicare una legge dello Stato (nella specie gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 220 del 2003), nella parte in cui disciplinano la tutela arbitrale rituale in ambito sportivo.

2. Con il ricorso di primo grado proposto al T.a.r. per il Lazio, il OMISSIS ha impugnato sia il lodo del Tnas che la decisione dell’Alta corte, deducendo:

a) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell’impugnativa del lodo, in quanto questo va qualificato come provvedimento amministrativo;

b) l’illegittimità delle disposizioni ordinamentali del Coni e della Figc (in particolare degli artt. 12 bis e 12 ter dello statuto del Coni) nella parte in cui, riconoscendo la natura arbitrale del Tnas e delle relative statuizioni, precludono la proponibilità di ricorsi al giudice amministrativo avverso di esse;

c) l’illegittimità della decisione dell’Alta corte e la riproposizione di tutte le questioni sollevate dinanzi ad essa;

d) l’illegittimità del lodo nella parte in cui ha errato nell’applicazione dell’art. 19.2. dello statuto della Lega ed ha respinto l’istanza di concessione del contributo di 5 milioni di euro.

3. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione III quater, n. 1766 del 13 febbraio 2014:

a) ha accantonato l’eccezione di irricevibilità del ricorso al T.a.r.;

b) ha respinto con dovizia di argomenti l’impugnativa avverso la decisione dell’Alta corte di giustizia;

c) ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’impugnativa del lodo, indicando come competente la Corte d’appello di Roma;

d) ha compensato le spese di lite.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 15 e 30 aprile 2014), il OMISSIS ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, criticandone tutte le statuizioni sfavorevoli e insistendo per l’esame del merito della causa.

In particolare:

a) con il primo motivo (pagine 6–14 dell’appello), è stata contestata la declaratoria di intempestività pronunciata dall’Alta corte e in subordine è stato chiesto il beneficio dell’errore scusabile;

b) con il secondo motivo (pagine 14–29 dell’appello), è stata dedotta l’illegittimità delle disposizioni ordinamentali del Coni e della Figc e conseguentemente è stata rilevata la natura amministrativa del Tnas e delle sue decisioni;

c) con il terzo motivo (pagine 29–40 dell’appello), è stata, infine, affrontata la questione di merito relativa alla violazione e falsa applicazione, da parte della Lega prima, e del Tnas dopo, del più volte menzionato art. 19 dello statuto – regolamento della Lega; conseguentemente è stata chiesta la condanna della Lega al pagamento del contributo nell’ammontare richiesto (5 milioni di euro).

5. Si sono costituiti il Coni, la Figc, la Lega, e la s.p.a. OMISSIS  Calcio (squadra beneficiaria del contributo non erogato in favore del OMISSIS), deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2015.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto.

7.1. Attesa la palese infondatezza del ricorso nella parte in cui chiede il riconoscimento della spettanza del contributo e la correttezza delle soluzioni cui è pervenuta l’impugnata sentenza, il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti intimate in primo grado e riproposte in appello, tese a paralizzare l’esercizio della giurisdizione amministrativa.

7.2. In ordine logico il Collegio evidenzia che tutte le questioni e le eccezioni di carattere processuale sollevate nei primi due motivi di appello sono infondate, in base ai principi elaborati da questo Consiglio (cfr. da ultimo Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6244; Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3983; Ad. plen. n. 33 del 2014, cui rinvia ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e 88, co.2, lett. d), c.p.a.), per i quali:

a) le disposizioni sancite dagli artt. 12 bis e 12 ter dello statuto del Coni sono legittime e conformi alla disciplina prevista dal d.l. n. 220 del 2003;

b) l’arbitrato presso il Tnas è rituale e la impugnazione del suo lodo è conosciuta dal giudice ordinario, potendosi fare valere davanti alla Corte d’appello i vizi propri di nullità del lodo ex art. 828 c.p.c.;

c) le posizioni soggettive azionate davanti al Tnas non assumono la consistenza dell’interesse legittimo (tale circostanza è evidente nel caso di specie, dove si controverte dell’erogazione di un contributo da devolversi, da parte di un ente privato, sulla base di condizioni negoziali predeterminate);

d) l’Alta corte esercita poteri analoghi a quelli del giudice amministrativo e dunque deve verificare, inter alios, la tempestività della domanda di impugnazione dei provvedimenti ad essa sottoposti (conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del Codice dell’Alta corte di giustizia sportiva), in correlazione con l’insorgenza della lesività della sfera giuridica del destinatario e della conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo;

e) non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, come restrittivamente interpretate dall’Adunanza plenaria n. 33 del 2014.

7.3. Scendendo all’esame del merito della vicenda contenziosa in oggetto, il Collegio evidenzia che alla squadra del OMISSIS non spettava il richiesto contributo, sulla base dei seguenti argomenti:

a) l’art. 19 dello statuto - regolamento della Lega nel testo ratione temporis vigente – rubricato «Entrate della serie A. Criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi» –enumera, al comma 1° lett. a) – j), tutte le entrate della serie A; il comma 2, nella parte che qui interessa, stabilisce che «con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011 le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi…relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Seria A (di seguito, rispettivamente diritti audiovisivi e risorse economiche .saranno ripartiti e assegnati secondo i seguenti criteri: 1) è attribuita alle società che retrocedono in Serie B (con espressa esclusione delle società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 18, lettere “g”, in applicazione del principio di afflittività ivi previsto, “h” ed “i” del Codice di giustizia Sportiva attualmente vigente), da determinarsi come segue: - alle società che retrocedono dopo aver disputato consecutivamente nelle due stagioni sportive precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento il Campionato di Serie A è attribuita la somma di euro 5.000.000,00….per il primo anno di partecipazione effettiva al campionato di Serie B, e di euro 2.500.000,00 …..per l’eventuale secondo anno consecutivo di partecipazione effettiva al Campionato di Serie B»;

b) lo statuto – regolamento della Lega è un atto negoziale soggetto alle regole ermeneutiche contrattuali sancite dagli artt. 1362 e ss. c.c.;

c) facendo applicazione dei richiamati criteri esegetici (in particolare quello teleologico ex art. 1362 c.c. e quello sistematico ex art. 1363 c.c.), emerge che la ratio del più volte menzionato art. 19 è quella di incrementare le risorse delle società sportive che, retrocedendo dal campionato di Serie A a quello di serie B, subiscono presumibilmente una riduzione dei ricavi (con frequente mantenimento dei compensi dei calciatori, che rimangono ragguagliati alla partecipazione alla massima serie);

d) in coerenza con tale obbiettivo, l’erogazione del contributo è subordinato, testualmente, alla effettiva partecipazione al campionato di Serie B, tanto che la sua entità complessiva è distribuita nell’arco di due anni e in misura decrescente proprio perché gli ipotizzabili squilibri di bilanco sono più impellenti nel primo anno successivo alla retrocessione (dovendosi presumere che, in virtù di una oculata gestione, con il passare del tempo siano adottate efficaci misure organizzative);

e) sotto tale angolazione, pertanto, è irrilevante che il OMISSIS abbia disputato due partite di Coppa Italia (trattandosi di un torneo diverso dal campionato, cui peraltro partecipano squadre anche non appartenenti alla Serie A e B); che sia stato ammesso al campionato di Serie B (non avendo però disputato nemmeno una partita del torneo); che lo statuto – regolamento della Serie B condizioni l’erogazione del contributo, per le squadre che scendono nella sere inferiore (Lega Pro), alla semplice ammissione al torneo (venendo in rilievo situazioni economicamente non comparabili).

Neppure rileva che, successivamente ai fatti per cui è causa, la Lega di Serie A abbia modificato il testo dell’art. 19, co. 2, rendendo ulteriormente più restrittive le condizioni per la concessione del contributo, cioè stabilendo che la partecipazione effettiva si intende estesa all’intero campionato: tale novella rafforza, infatti, l’impostazione fatta propria dal Tnas, muovendosi nella direzione di enfatizzare il rilievo da attribuire ai ‘disagi contabili’ da retrocessione sul campo, ovviamente inconfigurabili nel caso di retrocessione per illecito sportivo.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto e l’impugnata sentenza va confermata, sia pure con una parziale integrazione della motivazione.

9. Le spese del secondo grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, e dell’art. 26, co. 1, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’appello n. 3566 del 2014 e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza con diversa parziale motivazione;

b) condanna la società ricorrente a rifondere in favore delle parti appellate costituite le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali) per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

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