CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3584/2007 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3584/2007

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza n. (…), proposto dal: - Comune di Terni, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Alessandro e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della sesta sezione del Consiglio di Stato, in piazza Capo di Ferro n. 13, Roma;

c o n t r o

- il C.O.N.I., rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Angeletti, elettivamente domiciliato in via Giuseppe Pisanelli n. 2, Roma;

- e la F.I.G.C.-Federazione italiana giuoco calcio, non costituita nel presente giudizio;

- la Lega Nazionale Professionisti-L.N.P., rappresentata e difesa dall’avv.to Luigi Medugno elettivamente domiciliata in via Panama n. 12, Roma;

per l'accoglimento

dell'istanza per regolamento di competenza, quanto al ricorso n. 9037/2005, proposto dalla L.N.P. contro il Comune di Terni, il Comune di Piacenza e la Ternana Calcio s.p.a., con gli interventi del C.O.N.I. e della R.A.I. s.p.a. (ad adiuvandum) e dell’A.N.C.I. (ad opponendum),  dinanzi al T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-ter.

Visti gli artt. 287 e  ss., c.p.c..

Vista la propria decisione n. 7991/2006:

Vista l’istanza della LNP di correzione dell’errore materiale, asseritamente contenuto nel dispositivo di tale sentenza, recante accoglimento anziché rigetto del ricorso.

Vista la memoria di costituzione e resistenza in giudizio del Comune di Terni, contenente pure un’autonoma domanda di correzione di altro errore materiale, asseritamente consistente nell’aver motivato nel senso della permanenza della competenza del T.a.r. Lazio, di fronte al dispositivo asseritamente favorevole alla competenza del T.a.r. Umbria.

Nella camera di consiglio del 13 aprile 2007, sentito il relatore, Cons. Aldo SCOLA, ed uditi, altresì, per le parti, l’avv. Angeletti, per sé e anche per delega dell’avv. Medugno.        

Ritenuto che ricorrono le condizioni per una correzione della decisione di cui sopra, nel senso che motivazione e dispositivo della stessa devono intendersi sostituiti dai seguenti, secondo la consolidata giurisprudenza della sezione, come richiesto dalla LNP:

“DIRITTO

Il ricorso per regolamento preventivo di competenza è infondato e va disatteso (artt. 2 e 3, legge 6 dicembre 1971 n. 1034), in base alla pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tenuto anche conto della circostanza (come già rilevato in precedenti specifici della sezione: cfr. dec. n. 2390/2006) che la cognizione degli atti emanati dal sindaco, quale ufficiale di Governo, per disciplinare gli effetti dei provvedimenti assunti (per organizzare gli incontri del campionato calcistico nazionale di serie B) da organi centrali non può che appartenere al T.a.r. competente per questi ultimi.

Donde la necessità che il relativo contenzioso rimanga attratto presso un unico foro, che per ovvie ragioni (come sopra precisato) non potrà che essere il T.a.r. del Lazio (Roma), da ritenersi il giudice competente e presso il quale dovranno rimanere gli atti per il prosieguo della trattazione.

Il ricorso per regolamento di competenza va, dunque, respinto, mentre le spese del presente giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

respinge il ricorso per regolamento di competenza;

compensa le spese del presente giudizio”.

Rilevata la presenza di opposizione alla domanda di correzione di errore materiale, che impone di decidere non con decreto ma mediante ordinanza apposta in calce alla sentenza da correggere.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale (ricorso n. 6790/2006) di cui sopra, presentata dalla LNP.

Dispone che, nella decisione di questa sezione n. 7991/2006, la parte in DIRITTO ed il DISPOSITIVO devono intendersi sostituiti come sopra precisato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione e depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti, dopo averla apposta in calce alla sentenza da correggere.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta               Presidente

Giuseppe Romeo            Consigliere

Aldo Scola                      Consigliere Est.

Francesco Caringella                 Consigliere

Bruno Rosario Polito                Consigliere

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