CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3838/2018 Pubblicato il 22/06/2018 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 3838/2018
Pubblicato il 22/06/2018
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: F.C. OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Aristide Police, Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, n.55;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 2;
Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, n. 58;
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., non costituita in giudizio;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C. (oggi, Lega Nazionale Professionisti in liquidazione, OMISSIS Club 1909 S.p.A., OMISSIS S.p.A., Provincia regionale di Messina, Comune di Messina, Regione Siciliana, Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, Antonino Martorana in proprio e nella qualità di Presidente del Club ‘Gioventù Giallorosa’ di Messina, non costituiti in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III quater, n. 2341/2013, resa tra le parti e concernente: mancata ammissione al campionato di serie A per la stagione sportiva 2005/2006 - risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018, il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi, per le parti, gli avvocati Carmelo Briguglio, Aristide Police, Stefano Salvatore Scoca per delega dell’avvocato Franco Gaetano Scoca, Letizia Mazzarelli, Luigi Modugno e Alberto Angeletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III quater, n. 2341/2013 nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 6506/2010 proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l. per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esclusione e successiva riammissione al campionato nazionale di calcio di serie A della stagione sportiva 2005/2006.
2. La curatela della società ricorrente, dichiarata fallita con sentenza n. 25 del 27 novembre 2008 dal Tribunale di Messina – tornata in bonis ed intervenuta nel giudizio – ha chiesto la condanna in solido del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi C.O.N.I.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (d’ora in poi F.G.C.I.) al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimità degli atti impugnati.
2.1 Ha sostenuto che, nel periodo ricompreso tra il 15 luglio 2005, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di esclusione del Consiglio federale della F.I.G.C., fino al 9 agosto 2005, giorno coincidente con la data di pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3860/2005, di conferma dell’ordinanza del TAR Lazio di sospensione del provvedimento d’esclusione, ebbe a soffrire un ingente danno patrimoniale.
2.2 Oltre a danni non patrimoniali conseguenti al pregiudizio dell’immagine, decoro ed onore, la perdita delle opportunità del c.d. ‘calcio mercato’, la contrazione degli incassi provenienti dalla vendita degli abbonamenti e biglietti, la riduzione dei proventi degli sponsor con svalutazione del marchio e perdite derivanti dal merchandising, sarebbero le voci (facenti analiticamente parte) del danno che, complessivamente considerato, avrebbe portato al fallimento la società per l’illegittima esclusione dal campionato.
3. Il TAR Lazio, pur avendo annullato il diniego di ammissione al campionato disposto dalla F.I.G.C., confermato dal lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo non sussistenti nella fattispecie i presupposti stabiliti dall’art. 2043 c.c.
4. Appella la sentenza la F.C. OMISSIS S.r.l.. Resistono il C.O.N.I. e la F.I.G.C.
5. Disposta istruttoria (cfr., ord. n. 3657/2017), alla pubblica udienza del 24 maggio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con i motivi d’appello che, in quanto affidati ad una medesima trama argomentativa, possono essere trattati congiuntamente, la società appellante lamenta che il TAR avrebbe immotivatamente ritenuto insussistente il nesso di causalità fra l’illegittima esclusione dal campionato e i danni sofferti dalla società, attesa – nell’ambito dell’illecito extracontrattuale – la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’, disattesa, a suo dire, dai giudici di prime cure.
7. Nell’economia di decisione va in limine ricostruita per sommi capi la vicenda oggetto di cognizione.
7.1 La controversia attiene alla procedura di ammissione al campionato di serie A della stagione sportiva 2005/2006.
La F.I.G.C. con delibera del Consiglio federale del 15 luglio 2005, all’esito dei pronunciamenti delle Commissioni Co.Vi.So.C. e Co.A.Vi.So.C., disponeva la non ammissione della società ricorrente per non aver rispettato le condizioni e i requisiti stabiliti dalla normativa regolamentare federale.
La delibera è stata impugnata dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che rigettava il ricorso con lodo del 26 luglio 2005.
7.2 Avverso il lodo e i provvedimenti adottati in sede federale dalla F.I.G.C., la Società ricorrente presentava ricorso dinanzi al TAR del Lazio che, con ordinanza n. 4359/2005 del 2 agosto 2005), confermata in appello dal Consiglio di Stato (cfr., ordinanza n. 3860/2005 del 9 agosto 2005), accoglieva la domanda incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In esecuzione dell’ordinanza, la Lega Nazionale Professionisti ammetteva la società ricorrente al campionato di serie A.
La compagine sportiva nel campionato si collocava terz’ultima nella classifica finale senza essere retrocessa per la vicenda denominata ‘calciopoli’, nella quale erano coinvolte società che la precedevano in classifica e, in via sanzionatoria, retrocesse al suo posto.
7.3 Nella stagione successiva il OMISSIS si collocava all’ultimo posto della classifica e veniva retrocesso in serie B prendendo parte al relativo campionato ma, pur collocandosi in posizione utile per permanervi anche la stagione seguente (2008/2009), non veniva ammessa non avendo certificato alcuni requisiti indispensabili.
8. Ripercorsa diacronicamente la vicenda, l’appello s’incentra esclusivamente sulla reiezione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il ritardo di 18 giorni, con il quale è stata ammessa al campionato di calcio di serie A nella stagione sportiva 2005/2006.
9. L’infondatezza nel merito dell’appello consente di prescindere dalla cognizione delle eccezioni preliminari sul difetto di legittimazione passiva del C.O.N.I. e d’improcedibilità.
9.1 La società ricorrente ha incentrato la domanda di condanna al risarcimento delle conseguenze dannose scaturenti dalla ritardata esclusione al campionato di calcio di serie A nella stagione 2005/2006.
8.2 Conseguenze dannose di natura patrimoniale e non, che, secondo le censure, avrebbero dovuto essere accertate facendo ricorso alla regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’: non già sulla base della certezza della prova, cui avrebbe invece fatto improprio riferimento il TAR.
8.3 Deducendo in appello, recta via, le conseguenze dannose risarcibili – ex art. 1223 c.c. e ss., pertenenti al giudizio (a valle) sul nesso di causalità giuridica –, la società omette di considerare che il TAR ha escluso in radice la sussistenza (a monte) del nesso di causalità materiale, ossia ha negato che vi sia alcuna relazione tra atto illegittimo annullato e lesione dell’interesse giuridicamente tutelato.
8.4 I diciotto giorni di ritardata iscrizione – decorrenti dalla data di adozione del lodo del 26 luglio 2005 fino all’ordinanza di sospensione dell’esclusione n. 3860/05 del 9 agosto 2005 del Consiglio di Stato, che si riducono ulteriormente qualora si prenda in considerazione l’ordinanza del TAR immediatamente esecutiva n. 4359/2005 del 2 agosto 2005 – non avrebbero inciso, secondo il TAR, in alcun modo sulla situazione patrimoniale della società: all’atto della iscrizione al campionato 2005/2006, la compagine sportiva accusava un’esposizione debitoria certificata al 31 dicembre 2004 di oltre 18 milioni di euro, non imputabile alla ritardata iscrizione.
8.5 Sicché i danni che la ricorrente ha espressamente dedotto in giudizio – quantificati in euro 26.605.720,00, di cui euro 6.651.430,00 per il danno non patrimoniale, e che avrebbero comportato «la rinuncia all’iscrizione al campionato di serie B 2008/2009 e poi al fallimento» –, sono stati ritenuti dai giudici di prime cure «del tutto estranei ai provvedimenti impugnati non sussistendo il nesso di causalità fra i provvedimenti annullati e la situazione di dissesto finanziario che l’ha condotta al fallimento».
9. Seppure con concisa e lapidaria motivazione, i giudici di prime cure hanno esattamente colto il punto nodale della causa risarcitoria: l’assenza del nesso di causalità materiale fra atto illegittimo ed evento di danno come dedotto in giudizio dalla società appellante.
9.1 L’esame più analitico della questione corrobora la conclusione attinta dal TAR che va confermata.
9.2 Nella ricostruzione del nesso di causalità materiale il primo stadio dello scrutinio si fonda sul giudizio controfattuale volto a stabilire se, eliminando o, nell’illecito omissivo, aggiungendo quella determinata condotta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
9.3 Risolto positivamente lo scrutinio, si passa al secondo stadio, integrativo del primo, che, alla stregua di un giudizio (questa volta) di prognosi ex ante, considera solo le condotte idonee – secondo il criterio del ‘più probabile che non’ – a cagionare quel determinato evento.
9.4 L’esito positivo del giudizio – riconducibile alla teoria della causalità adeguata – accerta definitivamente l’efficienza causale dell’atto illegittimo rispetto al(l’evento di) danno.
9.5 Efficienza causale va esclusa, qualora – come nel caso in esame – emergano fatti o circostanze che abbiano reso da sole impossibili il perseguimento del bene della vita determinando autonomamente l’effetto lesivo (cfr. Cons. Stato, sez VI, 29 maggio 2014, n. 2792).
Paradigma che, trasposto nel contezioso avente ad oggetto il danno conseguente all’atto illegittimo, porta ad escludere il risarcimento del fatto dannoso estraneo alla serie procedimentale cui fa implicito riferimento l’art. 30 c.p.a. (cfr., Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1896; Id, sez. V, 23 maggio 2010, n. 1043).
9.6 Nel caso di specie la grave situazione patrimoniale, preesistente all’adozione degli atti impugnati, nella quale versava la società – asseverata dal decreto 16 giugno 2005 di sospensione del debito tributario, nel quale è certificata una esposizione al 31 dicembre 2004 di oltre 18 milioni di euro, e dalla lettera del presidente Franza alla F.I.G.C. dell’1 agosto 2008 sull’esistenza di un grave squilibrio finanziario, preclusivo dell’ammissione al campionato – ha ex se determinato la mancata iscrizione al campionato di serie B nella stagione 2008/2009 e il suo fallimento.
9.7 Dati di fatti confermati dall’esito dell’ordinanza istruttoria n. 3657/2017 che ha inteso acquisire – qualora esistenti – elementi di riscontro della pretesa fatta valere in giudizio.
Nessun ulteriore elemento è scaturito sulla situazione patrimoniale in cui versava la società prima della «mancata tempestiva iscrizione al campionato». La perizia stragiudiziale prodotta in giudizio – incentrata sul valore di mercato dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori della prima squadra e del settore giovanile tesserati con la società F.C. OMISSIS S.r.l. – s’è soffermata su dati estrinseci all’oggetto dell’accertamento istruttorio.
9.8 In aggiunta, nessun elemento oggettivo di riscontro è stato documentato sulla «mancata cessione dei calciatori Carmine Coppola e Alessandro Parisi» cagionata dalla ritardata iscrizione di 18 giorni al campionato o dalla speranza delle altre società di acquisirli a parametro zero, in caso di conferma dell’esclusione.
10. Alla medesima stregua va esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale genericamente dedotto quale conseguenza della lesione all’immagine, decoro ed onore della società.
10.1 In mancanza di prove contrarie incombenti sulla società appellante, ed in presenza della descritta situazione patrimoniale, la ritardata iscrizione al campionato di 18 giorni non ha comportato pregiudizio all’immagine della società né sotto il profilo dell’incidenza negativa nell’agire delle persone fisiche investite dei ruoli societari apicali, né – con riguardo all’altro parametro su cui riposa la categoria del danno all’immagine dell’ente collettivo (cfr. Cass, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929) – sotto il profilo del pregiudizio all’affectio goduta dalla compagine sportiva presso i tifosi ed i soggetti con cui la società era in contatto.
11. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
12. La situazione giuridica dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4610 del 2013), lo respinge. Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Bernhard Lageder, Presidente FF
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere