CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5147/2010 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 5147/2010

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di Registro generale (…), proposto dal Sen. OMISSIS in proprio e nella qualità di unico quotista dalla società OMISSIS s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi 26,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Panama 58, e il Fallimento A.C. OMISSIS s.p.a.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III TER, n. 05364/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMISSIONE CAMPIONATO DI CALCIO - SERIE B ANNO 2002/2003 – DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010, il Cons. Paolo Buonvino;

Uditi, per le parti, gli avvocati Passalacqua, Tedeschini e Medugno;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1) - Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha chiesto il risarcimento per equivalente dei danni patiti in conseguenza: a) dell’adozione del provvedimento della F.I.G.C., Comunicato Ufficiale n. 21/A dell’1 giugno 2002, che rigettava il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso il provvedimento della F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti n. 8 del 23 luglio 2002 con cui veniva disposta la non ammissione al campionato di calcio di serie B per l’anno 2002 – 2003; b) dell’adozione del provvedimento della F.I.G.C., Comunicato Ufficiale n. 56/A del 7 agosto 2002, con cui veniva disposto lo svincolo dei calciatori tesserati con la società A.C. OMISSIS s.p.a. in conseguenza della non ammissione della stessa al campionato di competenza; c) nonché di ogni altro danno patito e/o patendo per effetto di tali ultimi provvedimenti.

Detto ricorso traeva spunto dal fatto che la società A.C. OMISSIS s.p.a. non era stata ammessa al campionato di calcio 2002-2003 di serie B a seguito di parere negativo della Covisoc, perché ritenuta fortemente indebitata, soprattutto con l’Erario; sennonché, esponeva la parte ricorrente, la società, in vista dell’iscrizione al campionato di calcio di serie B e al fine di rendere quanto più trasparente la propria situazione economico-finanziaria, avrebbe non solo iscritto in bilancio gli effettivi valori di mercato dei suoi giocatori, ma anche provveduto, già nel corso del 2001, alla progressiva regolarizzazione della propria posizione nei confronti del fisco; e la stessa Covisoc, in occasione della verifica ispettiva dell’11 aprile 2002, avrebbe rilevato che “il debito verso l’Erario è diminuito da Lml. 118.271 a Lml. 13.073 al 30 settembre 2001 in quanto la società ha sottoscritto con la Direzione generale delle entrate la cessione del credito verso la Lega Nazionale Professionisti”; per la quota residua di debito era stato programmato un piano scadenzato di pagamenti, che avrebbe dovuto essere portato a termine entro maggio 2003.

Sempre in linea di fatto esponeva, la parte ricorrente, che, con successiva nota del 17 maggio 2002, la Covisoc avrebbe dato atto dell’intenzione della A.C. OMISSIS s.p.a. di mettere sul mercato i giocatori il cui contratto comportava un costo economico non sopportabile dal bilancio societario, con la conseguenza che sarebbe stato certamente superato lo squilibrio del rapporto R/I al 31 marzo 2001; inaspettatamente, invece, la stessa Covisoc, nella riunione del 18 giugno 2002, aveva espresso parere negativo all’ammissione della predetta società al campionato di calcio 2002-2003 rilevando un’eccedenza di indebitamento di € 42.382.000,00; ma che, il successivo 22 luglio 2002, la Covisoc, nell’esaminare nuovamente la posizione economico-finanziaria della società, rilevava che, nonostante i tentativi esperiti per far rientrare il debito, residuava un’eccedenza debitoria da ripianare pari ad € 17.626.000,00, così confermando il parere negativo all’ammissione al campionato di calcio; avverso detto provvedimento la A.C. OMISSIS s.p.a. presentava ricorso al Consiglio Federale della F.I.G.C., che, peraltro, con Comunicato Ufficiale n. 21/A dell’1 agosto 2002, lo respingeva, limitandosi a prendere atto delle valutazioni negative rese sia dalla Covisoc che dalla L.N.P.

Il provvedimento preso dalla Federazione, precisava, ancora, la parte ricorrente innanzi al Tribunale amministrativo, aveva determinato non solo la definitiva esclusione della A.C. OMISSIS s.p.a. dai campionati di calcio, ma, ai sensi dell’art. 110, primo comma, delle N.O.I.F., anche la revoca della sua affiliazione alla F.I.G.C., con conseguente svincolo del parco giocatori; decisione, quest’ultima, formalizzata con Comunicato Ufficiale n. 56/A del 7 agosto 2002; e, in conseguenza di ciò, in data 27 settembre 2002 il Tribunale di Firenze dichiarava, con sentenza, il fallimento della società stessa; detto tracollo economico societario si sarebbe, poi, tradotto in un enorme danno per il ricorrente in primo grado, non solo in quanto Presidente del club, ma anche proprietario unico della OMISSIS s.r.l., a sua volta proprietaria di oltre il 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a..

Ricordava, ancora, la parte ricorrente che, peraltro, grazie al d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 ottobre 2003, n. 280), recante misure eccezionali per salvare dalla crisi economica alcune squadre (OMISSIS, Roma, Napoli, ecc), era stato deliberato l’aumento dell’organico del campionato nazionale di serie B 2003/2004 a 24 squadre e l’ammissione a detto campionato delle società Calcio OMISSIS s.p.a., OMISSIS Football s.p.a., OMISSIS Sport s.p.a. e ACT OMISSIS s.p.a., società, quest’ultima, fondata nel 2002, dopo il fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a., e militante nel campionato di serie C1; in altri termini, usufruendo di detto decreto, a molte squadre di calcio era stata data la possibilità di continuare a giocare nei massimi campionati; possibilità, invece, negata, solo mesi prima, alla A.C. OMISSIS s.p.a.; proprio in considerazione di detti più benevoli orientamenti assunti dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. a fronte di situazioni similari a quella in cui era incorsa la OMISSIS un anno prima, la OMISSIS s.r.l., con atto di diffida stragiudiziale del 4 dicembre 2003, avrebbe intimato le predette Amministrazioni ad adottare ogni provvedimento utile per porre riparo, almeno in parte, al danno già causato, contemporaneamente sollecitando la Curatela fallimentare a produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione della A.C. OMISSIS s.p.a. al campionato di calcio per la stagione 2003-2004; in via subordinata, presentava anche la domanda per l’ammissione alle procedure di riaffiliazione alla F.I.G.C.; sennonché, la notifica della diffida stragiudiziale non sortiva alcun effetto e, avverso tale silenzio, la OMISSIS s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza n. 3668 del 2004, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente in qualità di titolare della maggioranza azionaria della OMISSIS, per mancanza di legittimazione ad agire in capo alla stessa, ancorché agente in via surrogatoria del Fallimento rimasto inerte; avverso detta decisione la OMISSIS s.r.l. proponeva appello al Consiglio di Stato, che ha confermato, seppure con diversa motivazione, la decisione di inammissibilità resa dal giudice di primo grado, affermando, peraltro, che “l’assenza di un rapporto di affiliazione con la F.I.G.C. non può certo costituire motivo per non provvedere su una domanda con cui venga chiesta la riaffiliazione”.

In considerazione di questi fatti e dei danni che dagli stessi sarebbero derivati alla parte ricorrente, questa chiedeva la condanna della F.I.G.C. al risarcimento per equivalente, affermando che non sussisteva alcun dubbio in ordine all’esistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo per ottenerlo, avendo subito un grave danno dalla mancata ammissione della OMISSIS al campionato di calcio di serie B 2003-2003 e dalla revoca dell’affiliazione dalla Federazione ed essendo la relativa decisione imputabile, quanto meno a titolo di colpa, alla F.I.G.C.

Detto provvedimento, in particolare, sarebbe stato illegittimo, non essendo stato, nello stesso, indicati i termini per ricorrere e l’Autorità da adire; esso, inoltre, non sarebbe stato comunicato né agli organi ordinari di amministrazione della A.C. OMISSIS s.p.a., né ai soci; ed inizialmente non sarebbe stato neanche reso conoscibile il parere della Covisoc, di cui il ricorrente avrebbe preso visione solo in data 7 settembre 2006, a seguito dell’accesso agli atti del procedimento che avevano condotto al diniego di iscrizione della predetta società al campionato per l’anno 2002-2003; infine, lo svincolo del parco giocatori avrebbe potuto essere evitato se solo si fosse applicato, nella sua interezza, l’art. 110, primo comma, delle N.O.I.F., in forza del quale “nel caso in cui la società non prenda parte al campionato, o se ne ritiri, o venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d’autorità, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale”.

Ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni sarebbe, poi, sussistito anche il terzo presupposto, id est il nesso di causalità, atteso che se la Federazione avesse applicato alla A.C. OMISSIS s.p.a. lo stesso trattamento riservato ad altre società calcistiche, versanti in eguali situazioni debitorie, la stessa non avrebbe dovuto lottare per sottrarsi al fallimento.

Parte ricorrente passava, poi, con il ricorso, alla quantificazione del danno asseritamente subito.

2) - I primi giudici, con la sentenza qui appellata, rilevavano la palese inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che egli riproponeva, in effetti, seppure in proprio e nella qualità di socio unico della OMISSIS s.r.l., l’istanza risarcitoria che detta società aveva già proposto allo stesso TAR nella dichiarata qualità di socio di maggioranza della fallita società di calcio A.C. OMISSIS s.p.a., individuando nei provvedimenti negativi adottati dalla F.I.G.C. la causa dei danni che assumeva di aver sofferto; istanza dichiarata inammissibile con sentenza non impugnata dalla stessa ricorrente OMISSIS  s.r.l. e, quindi, passata in giudicato.

Lo stesso primo giudice richiamava, poi, l’insegnamento (oltre che della Corte di Cassazione, sez. III civ., 4 aprile 2003 n. 5323) del Consiglio di Stato (sez. VI, 22 novembre 2004, n. 7664: decisione, quest’ultima, che confermava, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di inammissibilità resa dal medesimo Tribunale sul ricorso proposto dalla stessa OMISSIS  s.r.l., sempre nella succitata qualità, avverso il silenzio serbato dalla F.I.G.C. sulla sua richiesta di riammissione della A.C. OMISSIS al campionato di calcio di serie B).

Principi, questi, che, per i primi giudici, rimanevano fermi anche se il ricorrente, dopo le iniziative giudiziarie infruttuose attivate dalla società di cui era socio unico e, quindi, sostanzialmente proprietario, avesse ritenuto di poter utilmente ripercorrere la medesima via con un mero scambio di ruoli, cioè proponendosi, in questo caso, come socio unico di una società a sua volta socia maggioritaria della fallita A.C. OMISSIS s.p.a., e prospettando, cioè, non il danno economico subito dalla società di cui era proprietario, ma quello che assumeva di aver sofferto personalmente; in sostanza, nel caso in esame il sig. Cecchi Gori non agiva neppure quale socio della A.C. OMISSIS s.p.a. in fallimento – qualità che non portava, comunque a riconoscergli la legittimazione attiva – ma come socio unico della OMISSIS  s.r.l., a sua volta titolare di oltre il 99% delle azioni della OMISSIS, con la conseguenza che il suo collegamento con la società fallita era addirittura di secondo grado.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso restava, poi, ferma, per il Tribunale amministrativo, pur avendo dichiarato, il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, di agire non solo “nella qualità di unico quotista della OMISSIS  s.r.l.”, ma anche “in proprio”, atteso che in questo secondo caso la mancanza di legittimazione attiva appariva ancora più evidente, non essendo dato comprendere quale sarebbe stato l’elemento, diverso dallo status di proprietario o socio, che gli avrebbe consentito di intervenire in una vicenda contenziosa riguardante una Federazione sportiva ed una società già ad essa affiliata e, a parte i risvolti patrimoniali, perché la sua posizione avrebbe dovuto essere diversa da quella del quisque de populo o, meglio ancora, da quella del tifoso che lotta per la sopravvivenza della sua squadra.

3)- Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, con l’accoglimento delle istanze risarcitorie avanzate.

Dal ricorso di primo grado sarebbe emerso chiaramente, invero, che il ricorrente adiva il Tribunale amministrativo sulla base della legittimazione attiva straordinaria e suppletiva a fronte dell’inerzia e del disinteresse degli organi fallimentari e, segnatamente, del curatore fallimentare; legittimazione riconosciuta sia dalla Corte di Cassazione che dal Consiglio di Stato in forza dei principi desumibili dall’art. 24 Cost.; ebbene, nel caso in esame il fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a. sarebbe stato più volte invitato ad attivarsi (invito e diffida alla curatela in data 25 gennaio 2005; esposto alla curatela in data 26 luglio 2006), ma si sarebbe sempre totalmente disinteressato di agire al fine di reintegrare la massa fallimentare; e tale inerzia sorreggerebbe la legittimazione ad agire dell’odierno appellante ai fini risarcitori.

L’appellante deduce, poi, l’erroneità della sentenza anche laddove non avrebbe preso in alcuna considerazione la pretesa al risarcimento dei danni esistenziali dal medesimo sofferti direttamente e in relazione ai quali la legittimazione attiva prescinderebbe anche dal comportamento tenuto dagli organi fallimentari.

Ulteriore elemento su cui si fonderebbe la legittimazione processuale sarebbe, poi, rappresentato, secondo l’appellante, dalla legittimazione procedimentale correlata all’interesse sostanziale differenziato e qualificato del ricorrente, quale destinatario degli effetti dei provvedimenti illegittimi della F.I.G.C.; in particolare, nella specie sarebbero stati violati i principi partecipativi di cui agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990; lo stesso deducente, del resto, solo nel 2006, a seguito di domanda di accesso, avrebbe potuto prendere visione del parere della Covisoc; la legittimazione procedimentale discenderebbe anche dalla nota del 29 luglio 2002, rimasta illegittimamente senza alcun seguito, con la quale l’interessato avrebbe reso edotta la F.I.G.C. del raggiungimento di un accordo con un importante gruppo di investitori, tale da rendere possibile il soddisfacimento dei parametri necessari per l’iscrizione al campionato di serie B 2002-2003.

L’appellante passa, poi, ad illustrare il proprio avviso in merito alla sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo, nonché al venir meno della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, per poi illustrare nel dettaglio le proprie articolate pretese risarcitorie.

Si è costituita in giudizio la Federazione appellata che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello e la conferma dell’appellata sentenza.

Con memoria conclusionale l’appellante ribadisce i propri assunti difensivi.

4) – L’appello non merita accoglimento.

L’originario ricorrente e odierno appellante agiva – e agisce – in proprio e nella qualità di unico quotista dalla società OMISSIS  s.r.l..

Ebbene, in ordine a tale seconda qualità, va rilevato che la società OMISSIS  s.r.l. versava e versa in una situazione di bis in idem, già avendo proposto innanzi allo stesso Tribunale il ricorso n. 2140/2005 nei confronti della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della Lega Nazionale Professionisti (oltre che nei confronti del fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a.) per conseguire la condanna di dette Amministrazioni al risarcimento del danno asseritamente patito a seguito dell’accertamento di illegittimità del provvedimento della F.I.G.C. del 1° agosto 2002 (con il quale era stato rigettato il ricorso presentato dall’Amministrazione giudiziaria della A.C. OMISSIS s.p.a. avverso l’esclusione della squadra dal campionato di calcio di serie B 2002/2003), nonché a seguito del successivo svincolo dei giocatori ed alla mancata riammissione al campionato di calcio per la stagione 2003/2004 (cfr. nn. 1 e 2 della parte in diritto della sentenza che ha definito il ricorso); il ricorso è stato definito con sentenza n. 2155 del 29 marzo 2006, declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, passata in giudicato in quanto rimasta inoppugnata.

Nel far valere la propria qualità di quotista unico della società OMISSIS  s.r.l. il ricorrente in primo grado ha, quindi, finito per reiterare inammissibilmente, nei suoi contenuti e nelle parti processuali, un ricorso già deciso con sentenza passata in giudicato, sicché correttamente il Tribunale amministrativo ha dichiarato, per tale parte, inammissibile il ricorso di primo grado, la sentenza relativa al quale è qui gravata; né potrebbe rilevare, in ipotesi, la proposizione di una domanda risarcitoria più ampia ed articolata rispetto a quella di cui al citato ricorso n. 2140/2005, dal momento che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

5) - Quanto al ricorrente in proprio, il medesimo fonda la propria legittimazione a ricorrere, da un lato, sulla proprietà piena della OMISSIS s.r.l. (titolare, quest’ultima, del 99% delle azioni della A.C. OMISSIS s.p.a.) e, dall’altro, sulla ingiustificata inerzia del curatore fallimentare (che non avrebbe dato alcun seguito ai solleciti nei suoi confronti avanzati perché avviasse le dovute iniziative nei riguardi degli organi sportivi responsabili dei pregiudizi patiti dalla citata società calcistica e dalla titolare delle relative quote azionarie maggioritarie).

La reclamata posizione legittimante va, peraltro, esclusa, condividendosi, al riguardo, quanto rilevato dai primi giudici in merito al fatto che il predetto ricorrente riproponeva, in effetti, seppure in proprio e nella qualità di socio unico della OMISSIS  s.r.l., l’istanza risarcitoria che detta società aveva già proposto allo stesso Tribunale, in una situazione, tra l’altro, di “collegamento” di secondo grado.

Al riguardo, correttamente i primi giudici hanno ritenuto che il socio della società fallita non era abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della stessa; ciò in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore, discendente dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali o connesse, la cui esperibilità resta, pertanto, riservata al potere decisionale del solo curatore; il socio della società fallita può solo chiedere al curatore - e all’interno della procedura fallimentare - l’assunzione di iniziative da lui ritenute necessarie nell’interesse della procedura, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge fallimentare; e, quindi, agendo, al limite, contro la curatela ove ritenga che essa non svolga in modo adeguato i propri compiti.

Non può valere, in contrario, l’assunto secondo cui dal ricorso di primo grado sarebbe emerso chiaramente che il ricorrente adiva il giudice amministrativo sulla base della legittimazione attiva straordinaria e suppletiva a fronte dell’inerzia e del disinteresse degli organi fallimentari e, segnatamente, del curatore fallimentare; legittimazione riconosciuta sia dalla Corte di Cassazione che dal Consiglio di Stato in forza dei principi desumibili dall’art. 24 Cost.; e che, in particolare, nel caso in esame il fallimento della A.C. OMISSIS s.p.a. sarebbe stato più volte invitato ad attivarsi (invito e diffida alla curatela in data 25 gennaio 2005; esposto alla curatela in data 26 luglio 2006), ma si sarebbe sempre totalmente disinteressato di agire al fine di reintegrare la massa fallimentare, e tale inerzia sorreggerebbe la legittimazione ad agire dell’odierno appellante ai fini risarcitori.

Ciò in quanto, a tutto concedere, una legittimazione siffatta può spettare al fallito (secondo le stesse sentenze della Corte di Cassazione, Sezione I, richiamate dall’interessato, 16 febbraio 2005, n. 3117, e 10 gennaio 2005, n. 292), ma tale non è l’odierno deducente, che è “unico quotista” della OMISSIS  s.r.l., neppure essa fallita, ma soltanto titolare della maggioranza azionaria della società fallita; sicché il medesimo fa valere una comunque inammissibile legittimazione di secondo, se non di terzo grado, in una situazione in cui la legittimazione (in quanto straordinaria e suppletiva) ha un carattere del tutto eccezionale, non estensibile, quindi, per analogia ad altri soggetti non direttamente beneficiari della peculiare disciplina di favore di cui si tratta.

E ciò non senza considerare che soltanto in caso di inerzia degli organi fallimentari una legittimazione straordinaria e suppletiva può essere riconosciuta al fallito, ma che grava su quest’ultimo l’onere della relativa allegazione, sicché tale inerzia deve risultare determinata – come rilavato dalla medesima Corte di Cassazione - da un totale disinteresse degli organi fallimentari, mentre non può conseguire ad una negativa valutazione della convenienza ad iniziare una controversia.

Ebbene, nel caso in esame l’odierno appellante ricollega l’inerzia ed il disinteresse al fatto che il curatore non avrebbe assunto alcuna iniziativa pur a seguito di due atti formali con i quali sarebbe stata sollecitata l’adozione, da parte del medesimo, di idonee iniziative a tutela della massa fallimentare.

Sennonché, per un verso, il medesimo si rifà ad un atto di invito e diffida in data 22 gennaio 2005 (reiterativi di quello del 4 dicembre 2003, la cui vicenda era stata definita, peraltro, con il giudicato di cui alla decisione di questa Sezione 22 novembre 2004, n. 7664), di cui non è stato documentato il ricevimento da parte del curatore; tale atto, inoltre, era stato inviato dalla OMISSIS  s.r.l. e non dal medesimo originario ricorrente, il quale intenderebbe, così, avvalersi di un atto facente capo ad un differente soggetto giuridico, la cui legittimazione a ricorrere è stata, peraltro, esclusa per le ragioni già dette.

È anche vero che è stata prodotta in giudizio dall’interessato anche una nota in data 29 luglio 2005, a firma dell’avv. Roberto Russo e indirizzata all’avv. Gianfranco Passalacqua, dalla quale sembra potersi evincere che il predetto atto di diffida possa essere pervenuto alla Curatela; sennonché, la nota stessa confermava espressamente che, “per espressa disposizione del Giudice delegato, nessuna diffida la Curatela ha notificato a Coni e FIGC”; sicché, il disinteresse degli organi fallimentari consegue, evidentemente, ad una negativa valutazione, da parte dello stesso G.D., della convenienza ad iniziare una controversia; ciò che rende inammissibile (secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 3117/2005), la proponibilità stessa di autonome azioni in via straordinaria e suppletiva da parte del fallito.

Né vale a supportare la legittimazione a ricorrere da parte dell’odierno deducente l’esposto in data 26 luglio 2006 inviato dal medesimo (nella qualità di socio azionista di maggioranza della OMISSIS  s.r.l., socio azionista di maggioranza, quest’ultima, dell’A.C. OMISSIS s.p.a.) al Commissario Straordinario della F.I.G.C, alla Procura Federale presso la stessa Federazione, all’Ufficio Indagini presso quest’ultima, al C.O.N.I., alla Lega Nazionale Professionisti ed al Curatore fallimentare; tale esposto, infatti, di cui neppure è documentato l’invio ai predetti soggetti, né il ricevimento da parte dei medesimi, dopo un’ampia esposizione dei fatti, si limita ad invitare detti destinatari “alla promozione del conseguente dovuto procedimento disciplinare, considerate le palesi violazioni del codice di giustizia sportiva e di ogni altra normativa di riferimento”; con la conseguenza che l’atto stesso si muove su di un piano – quello dell’avvio di eventuali iniziative di carattere disciplinare - del tutto estraneo rispetto a quello della salvaguardia della massa fallimentare a mezzo dell’avvio di apposite iniziative giudiziarie.

In definitiva, correttamente il primo giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in primo grado.

6) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 10.000,00(diecimila/00), oltre IVA e CPA, a favore della F.I.G.C..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

 
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