T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10556/2017

Pubblicato il 20/10/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty 28;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

decisione del 26.1.2017, n. 1784/a/g/o della Commissione di disciplina di Appello del Mipaaf che ha confermato la decisione della Commissione di disciplina della 1 istanza del Mipaaf settore ippica n. 72/16 e di tutti gli atti presupposti e connessi, pure regolamentari nonché della predetta decisione della Commissione di Disciplina di I istanza avente ad oggetto la positività a “Idrossixilazina” del prelievo al cavallo OMISSIS il 19.10.2014 a Milano, con condanna al risarcimento del danno che possa derivare dalla esecuzione di dette sanzioni disciplinari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista l’ordinanza istruttoria n.2820 del 2017, eseguita con adempimenti documentali prodotti in data 17 luglio 2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.Il signor OMISSIS ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Appello del 26.1.2017, n. 1784/a/g/o che ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Disciplina di Prima istanza settore ippica n. 72/16, confermando le sanzioni di mesi 4 di sospensione del ricorrente come allenatore, e di Euro 1.000 di multa, in relazione alla positività a “Idrossixilazina” del prelievo sul cavallo OMISSIS, in data 19.10.2014 all’Ippodromo di OMISSIS, con ordine del distanziamento del cavallo dalla posizione di arrivo del premio della gara ivi disputatasi.

Il ricorrente espone di essere stato rinviato a giudizio disciplinare dalla Procura della Disciplina MIPAAF - settore ippica – di fronte alla Commissione di Disciplina di primo grado, in ordine alla ipotesi di responsabilità della posizione di allenatore ex art.11 del Regolamento Controllo Sostanze Proibite – RCSP - per la riscontrata positività al prelievo del predetto cavallo, effettuato in occasione della citata gara; riferisce che in Commissione ha dedotto la mancata comunicazione del risultato delle I analisi e la violazione del diritto di difesa e per non aver potuto richiedere le 2 analisi, evidenziando altresì la circostanza dell’incauta medicazione per errore del veterinario riguardo alla somministrazione al cavallo, in occasione di sottoposizione a radiografia e per sedarlo, di farmaco contenente la predetta sostanza riscontrata, che necessitava di ulteriore termine di sospensione prima della gara.

Interposto appello domestico, esso è stato respinto dalla Commissione di Disciplina di Appello del MIPAAF con la decisione impugnata con il ricorso in esame.

Dedotti brevi cenni sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa riguardo la domanda, il ricorrente ha cesurato: 1) L’eccesso di potere e la violazione di legge per il non accoglimento della doglianza di appello riguardo la mancata possibilità di richiesta delle 2 analisi e per l’omessa comunicazione del risultato delle 1 analisi, non risultando sufficiente soltanto la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione del risultato delle 1 analisi in violazione dell’art. 10, c. 5 del RCSP; sarebbe altresì erroneo il riferimento indicato nella decisione dell’avvenuta comunicazione via pec all’indirizzo e-mail dell’interessato.

2) L’eccesso di potere per errore in quanto la decisione di appello indicherebbe circostanze diverse da quelle riferite dal ricorrente riguardo la somministrazione del farmaco al cavallo.

3) Travisamento nella rappresentazione perché la condanna della Comm.n.85/14, fondante l’aggravamento della pena per recidiva, riguarderebbe l’applicazione della sanzione della multa per incauta medicazione, sanzione diversa rispetto a quella dell’odierno appello dec. n. 72/16 per positività addebitata in via oggettiva all’allenatore ex art. 11, penultimo comma del RCSP. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto di stile.

Con nota depositata in data 5 giugno 2017 parte ricorrente ha comunicato che il provvedimento impugnato è stato revocato dalla Commissione di appello e in relazione a ciò ha chiesto una pronuncia in forma semplificata per la definizione del giudizio.

Con ordinanza n. 2820/2017 la sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione sugli sviluppi della vicenda e una relazione dettagliata in tal senso.

Con successiva nota depositata in data 17 luglio 2017 l’Amministrazione ha depositato relazione istruttoria con la quale ha illustrato e documentato i fatti di causa tra cui la decisione della Commissione di disciplina di appello del 6 aprile 2017 che ha revocato la decisione precedente n.72/16 per la presenza di un errore di fatto e ha fissato l’udienza del 4 maggio 2017 per la nuova trattazione della causa; ha infine allegato la decisione della Commissione di Disciplina di Appello del 4 maggio 2017 n. 1950/17, depositata in data 22.6.2017, che ha respinto l’appello e confermato integralmente le sanzioni contenute nella dec.n.72/16.

Alla Camera di consiglio del 17 ottobre 2017, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le avvertenze di rito, come risulta in verbale, alle parti presenti in Camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.

2. Il Collegio esamina i profili di rito a seguito della documentata evoluzione della vicenda contenziosa e delle intervenute decisioni della Commissione di Disciplina di Appello, depositate nelle more del giudizio.

2.1.Nei fatti risulta che la Commissione di disciplina di appello con decisione del 6 aprile 2017 ha revocato la precedente decisione della Commissione n.72/16 per la presenza “di un evidente errore di fatto” e ha fissato l’udienza del 4 maggio 2017 “per la nuova trattazione della causa”.

La medesima Commissione di Disciplina di Appello alla udienza del 4 maggio 2017 ha adottato la decisione n. 1950/17, depositata in data 22.6.2017, con la quale ha preso atto delle situazioni intervenute (- la precedente decisione n. 72/16; - l’istanza del ricorrente riguardo la presenza di un errore di fatto contenuto nella stessa; - la decisione della Commissione di disc. App. in data 6 aprile 2017 recante la revoca della decisione n. 72/16 e la fissazione della nuova trattazione della causa) e, sulla base di una aggiornata ricostruzione dei fatti, ha respinto l’appello del ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza, con conferma della stessa.

Alla luce della ricostruita vicenda e dei fatti intervenuti nelle more del giudizio rileva il Collegio che la Commissione di disciplina di Appello si è nuovamente determinata con decisione n. 1950/17 ed ha disposto la reiezione dell’appello del ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza con conferma della stessa; tale nuova decisione tra l’altro non è stata impugnata da parte ricorrente e, quindi, presenta profili di improcedibilità il ricorso in esame proposto avverso la precedente decisione della Commissione di Disciplina di Appello (del 26.1.2017, n. 1784) che è stata sostituita (nel corso del giudizio) dalla predetta decisione n. 1950/17, provvedimento del tutto nuovo dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, e , come tale sulla base anche della aggiornata ricostruzione del fatto e della sua articolazione dei motivi, idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento. Del resto l’interesse ad agire, e quindi anche l'interesse a impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche nel momento della decisione perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato.

Da quanto sopra deriva che il gravame in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse a perdurarne la coltivazione.

La particolare articolazione della vicenda contenziosa e la declaratoria di rito giustifica le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

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