T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11009/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unire, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

del pagamento della sanzione pecuniaria e della sospensione dalla qualifica di allenatore per la durata di mesi sei - atto di costituzione in giudizio ex art. 31 l. 1034/71 (Tar Lombardia o.c. 03/05)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lombardia, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE n. 481/04 del 11 febbraio 2004 con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare pecuniaria pari ad E. 3000 con sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS, riscontrata in occasione di una gara svoltasi all’ippodromo di OMISSIS il 29 maggio 2002, nonché la decisione della commissione di disciplina di appello dell’UNIRE con cui è stato respinto il ricorso.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente deduce i seguenti profili di gravame:

eccesso di potere per carenza di motivazione: la Commissione non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto accoglibili le deduzioni istruttorie contenute nella memoria difensiva presentata dal suo difensore; violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi: sarebbe stato violato l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa; violazione dell’art. 2 del Regolamento di Disciplina UNIRE per mancato rispetto dei termini per esercitare l’azione disciplinare; eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione provato che il ricorrente fosse l’allenatore del cavallo risultato positivo ai controlli antidoping.

Costituitosi in giudizio con memoria di stile, l’ente intimato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 3084/2004 il T.A.R. Milano ha sospeso l’efficacia dell’atto.

L’Ente ha proposto istanza di regolamento di competenza cui il ricorrente ha aderito.

Di conseguenza, il T.A.R. di Milano ha disposto la trasmissione del fascicolo al T.A.R. del Lazio.

Si è costituito dinanzi al Tar Lazio l’UNIRE, senza espletare alcuna attività difensiva.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo nella sostanza l’Ente mutato il proprio orientamento nel caso di ritrovamento, nell’organismo del cavallo, di sostanze dopanti in quantità minima, così come affermato dal responsabile dell’Ufficio Legale e contenzioso Ippico.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va respinta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere non essendovi prova, in atti, dell’intervenuta revoca dell’atto impugnato.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare con precedenza la censura con la quale il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi.

In proposito il Collegio condivide l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. Stato, sez.VI, n. 12 ottobre 2011 n. 5525).

La censura, pertanto, va respinta.

2.2. Il ricorrente sostiene poi che non vi sarebbe la prova scientifica della positività del cavallo alle sostanze vietate.

Dal verbale di seconda analisi risulta che dall’esame delle urine dl cavallo è stata riscontrata la presenza della benzoilecgonina, metabolita della cocaina.

Dunque la circostanza affermata dal ricorrente è smentita dalla stessa documentazione prodotta.

In ogni caso, l’adeguatezza tecnica del metodo seguito dal competente organo istruttorio per l’accertamento della positività alla sostanza in parola oltre ad essere confermata dalla prevalente letteratura scientifica, non è sindacabile in sede di legittimità alla stregua dei rilievi di parte ricorrente che vorrebbero introdurre, attraverso argomenti ipotetici, un sindacato tecnico intrinseco sulla correttezza dell’accertamento tecnico del doping.

2.3. La prima censura non coglie nel segno atteso che, in generale la disposizione di cui all'art. 10, lett. b), l. n. 241 del 1990 impone all'Amministrazione procedente di valutare le osservazioni della parte, ovvero di non ignorarle; tuttavia, l'obbligo di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non impone la puntuale ed analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 giugno 2014, n. 6180).

Nel caso di specie l’Ente ha fornito una motivazione che si basa su elementi scientifici oggettivi che la parte avrebbe dovuto, come già detto, confutare in sede di esami di laboratorio: cosa che non è avvenuta, come si è detto, per fatto imputabile al solo ricorrente.

2.4. Non ha miglior sorte la censura secondo cui l’Ente non avrebbe provato che il ricorrente fosse l’allenatore del cavallo qui all’evidenza, atteso che il ricorrente, in sede procedimentale, si è dilungato a dissertare sulle asserite ragioni di diritto per le quali l’allenatore non sarebbe passibile di sanzioni, ma non ha mai contestato di essere lui l’allenatore.

2.5. Quanto al presunto mancato rispetto dei termini per esercitare l’azione disciplinare, la censura è infondata in quanto, sebbene l’atto di incolpazione sia del 7 ottobre 2003, il procedimento può considerarsi avviato sin dalla data del 16.07.2002. In tale data, l’UNIRE ha contestato al ricorrente le risultanze degli accertamenti antidoping, disponendo contestualmente, a titolo cautelativo, la sospensione temporanea del premio vinto; con ciò esercitando la relativa azione disciplinare secondo la disciplina all’epoca vigente – ossia anteriore all’entrata in vigore del regolamento risalente al 30.09.2002 – come risulta anche dall’art. 2 delle norme transitorie e di coordinamento della procedura disciplinare.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.

La costituzione meramente formale dell’UNIRE giustifica la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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