T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11289/2018

Pubblicato il 21/11/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Saladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Valori, Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Valori in Roma, viale delle Milizie 106;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego al riconoscimento dello status di “atleta di formazione italiana” e/o di atleta straniero avente i requisiti per poter ottenere il tesseramento per poter disputare il campionato nazionale di serie B di pallacanestro, notificato a mezzo pec in data 12.07.2018 dal Responsabile Ufficio Tesseramenti della FIP Marco Treppiccioni;

- del provvedimento di diniego al riconoscimento dello status di “atleta di formazione italiana” e/o di atleta straniero avente i requisiti per poter ottenere il tesseramento per poter disputare il campionato nazionale di serie B di pallacanestro, notificato a mezzo pec in data 6 agosto 2018 dal Segretario Generale della FIP, OMISSIS e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 20 settembre 2018 e depositato il successivo 19 ottobre 2018, il sig. OMISSIS impugna i provvedimenti meglio descritti in epigrafe, deducendo l’illegittimità dell’art. 11 comma 3, del Regolamento Tesseramento Nazionale della FIP, degli artt. 14, 26 e 110 del Regolamento Esecutivo Tesseramenti della FIP, previo accoglimento della misura cautelare richiesta.

Con memoria di costituzione, depositata il 19 ottobre 2018, la Federazione Italiana Pallacanestro eccepisce il deposito tardivo del ricorso che ne determina l’irricevibilità nonché il difetto di giurisdizione e della “pregiudiziale sportiva”, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. 220/03 convertito in l. 280/03 e chiede dichiararsi il ricorso inammissibile o respingerlo perché infondato.

Il 2 novembre 2018 con una ulteriore memoria la Federazione Italiana Pallacanestro insiste nell’eccepire l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, trattandosi di giudizio ai sensi dell’art. 119 comma 1, lett. g) c.p.a. e rileva altresì che la notifica è nulla per essere stata eseguita ad un indirizzo PEC non estratto dall’elenco presso il Ministero della Giustizia né iscritto nel Registro delle Imprese o in altro registro. La resistente reitera altresì l’eccezione di inammissibilità violazione della pregiudiziale che richiede il previo ricorso agli organi di giustizia sportiva e propone l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivi oltre a resistere nel merito, sostenendo l’infondatezza delle doglianze.

Alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2018, previo avviso alle parti della possibilità di definire il ricorso con una sentenza ex art. 60 c.p.a. lo stesso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

La controversia in esame rientra tra quelle soggette al rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. g) c.p.a., i cui termini sono, in base al comma 2, del citato art. 119 c.p.a. tutti dimidiati fatta eccezione per la notifica del ricorso.

Nel caso sub judice il ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso, termine dimidiato rispetto al termine ordinario di cui all’art. 45 c.p.a., con conseguente irricevibilità dello stesso per tardività del deposito.

Per quanto osservato il ricorso va dichiarato irricevibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto anche conto della richiesta di decreto cautelare monocratico in carenza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

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