T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11290/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS e OMISSIS, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 138;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, intimati e non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dei provvedimenti del Questore della Provincia di Roma nn. 2014000015 e 2014000016 del 3.2.2014, notificati il 13.2.2014 ed il 15.2.2014, con cui è stato fatto divieto ai Signori OMISSIS e OMISSIS di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello per la durata, rispettivamente, di anni cinque e anni quattro, con indicazione specifica delle competizioni interdette e dei luoghi sottratti all’accesso con riferimento agli stadi Olimpico e Flaminio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Rita Tricarico Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso all’esame del Collegio si impugnano i provvedimenti, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con cui è stato disposto nei confronti dei Signori OMISSIS e OMISSIS il divieto, rispettivamente per anni cinque e per anni quattro, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello;

Ritenuto che il ricorso sia fondato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato al riguardo:

che i provvedimenti in parola sono stati adottati e notificati solo in data 3.2.2014 in relazione a fatti accaduti in occasione della partita Roma – Lazio del 26.5.2013, segnatamente in relazione all’aggressione di operatori della troupe di Mediaset ed alla sottrazione dell’attrezzatura, e, pertanto, risulta evidente che non ricorressero le ragioni di celerità che consentirebbero una deroga alla comunicazione di avvio del procedimento, proprio in ragione dell’evidenziato consistente lasso di tempo intercorso tra il verificarsi dei fatti stessi e l’emanazione dei provvedimenti qui censurati, e che, ove invece tale la comunicazione fosse stata fatta, i ricorrenti avrebbero potuto produrre quelle stesse fotografie, che hanno consentito di accertare la loro estraneità ai fatti in questione e, perciò, di scagionarli in sede penale (sentenza del 4.4.2014, di assoluzione con formula piena);

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso debba essere accolto ed i provvedimenti gravati debbano essere annullati;

che, in considerazione della particolarità della questione esaminata, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I ter, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014, con l’intervento dei Magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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