T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11293/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale(…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Diego Corvelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via M. Prestinari n. 13;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2012-000180, emesso in data 20.05.2012, recante il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per anni uno, notificato al ricorrente in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è destinatario del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2012-000180 del 20.5.2012, notificato in pari data, con il quale allo stesso è stato fatto divieto, per un anno, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni. In tale provvedimento si specificano le aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.
Il divieto de quo traeva origine dalla circostanza che al Sig. OMISSIS si contestava di aver in data 20.5.2012 scagliato dal balcone della propria abitazione una tazzina di caffè contro un pullman che trasportava tifosi del Napoli verso lo stadio, scortato da un’autovettura della Polizia di Stato, in occasione dell’incontro calcistico OMISSIS-OMISSIS disputatosi presso lo stadio olimpico.
Il citato provvedimento è stato gravato col presente ricorso, fondato sui seguenti vizi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 13.12.1989, n. 401, - eccesso di potere.
Nel caso in esame non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi indicate nell’art. 6 della legge n. 401/1989, non emergendo se il ricorrente sia stato denunciato per il fatto descritto nel provvedimento impugnato. Peraltro la denuncia dovrebbe riguardare uno dei reati tassativamente richiamati dal citato art. 6, che, tuttavia, non sembrerebbero configurabili.
La descrizione contenuta nel provvedimento impugnato consentirebbe di escludere la possibilità di rilevare l’appartenenza del pullman alla Società partenopea, la riconducibilità del pullman stesso alla partita di calcio, tenuto conto che, al momento del verificarsi dei fatti, si trovava lontano dallo stadio e considerato altresì l’orario in cui essi sono avvenuti (intorno alle 14.30, mentre la partita si sarebbe disputata verso le 20.30).
Al contrario, la corretta applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 collegherebbe l’adozione del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ad episodi di violenza e di incitazione alla violenza collegati a tali manifestazioni.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., anche in relazione all’art. 97 Cost. – eccesso di potere per incompletezza/inadeguatezza e difetto di istruttoria.
Si contesta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, senza alcuna giustificazione.
Mancherebbe anche l’indicazione delle ragioni per le quali non è stata fatto detto avviso.
3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in riferimento all’istruttoria carente: il provvedimento gravato sarebbe privo di idonea motivazione, essendo essa assolutamente generica.
4) Eccessiva indeterminatezza del divieto – violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, in riferimento all’art. 16 Cost.: non sarebbero indicati in modo specifico i luoghi oggetto di divieto di transito per il ricorrente, con impossibilità, per lo stesso, di eseguire concretamente detto divieto, in violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, che invece impone proprio di individuare specificamente tali luoghi.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Con ordinanza collegiale 30.8.2012, n. 7432, è stata disposta un’istruttoria, della quale è stata onerata l’Amministrazione. Stante l’inottemperanza da parte di quest’ultima, detta istruttoria è stata reiterata con successiva ordinanza 25.10.2012, n. 8830, alla quale è stata data esecuzione mediante deposito documentale in data 14.11.2014.
Con ordinanza 29.11.2012, n. 4316, la domanda cautelare, proposta in via incidentale, è stata accolta parzialmente, con riferimento alla parte del provvedimento che indica in modo generico i luoghi inibiti.
Nella pubblica udienza del 16.10.2014 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.
DIRITTO
1- Con il ricorso all’esame del Collegio si censura il provvedimento, i cui estremi sono individuati in epigrafe, con il quale al ricorrente è stato fatto divieto, per un anno, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni, con specificazione delle aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.
2 - Va rammentato che il ricorrente è stato sottoposto alla restrizione vista, in quanto un testimone l’ha riconosciuto come l’artefice del lancio in data 20.5.2012, dal balcone della propria abitazione, di una tazzina di caffè contro un pullman che trasportava tifosi del OMISSIS verso lo stadio, scortato da un’autovettura della Polizia di Stato, in occasione dell’incontro calcistico OMISSIS-OMISSIS disputatosi presso lo stadio olimpico.
2.1 - Per tale reato il ricorrente è stato denunciato.
2.2 - In tal modo risulta integrata una delle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401/1989.
Segnatamente si tratta della previsione di cui all’art. 6 bis della stessa legge, richiamato dall’art. 6: lancio, nei luoghi interessati al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, di oggetti atti ad offendere, in modo da creare pericolo per le persone.
Peraltro nei verbali redatti presso la Questura di Roma in data 20.5.2012, in atti, si legge che il Sig. Bartoli, “tifoso laziale, immediatamente confermava il suo gesto dichiarando che…notava transitare un pullman che, scortato da autovetture con colori di istituto, lo induceva a presumere che trasportasse tifosi juventini o napoletani e scagliava la tazzina vuota contro lo stesso colpendolo su di un vetro del lato destro infrangendolo, attribuendo tale gesto ad una bravata”.
3 - Va poi evidenziato che, stante la chiarezza dei fatti, ragioni di urgenza dettate dal carattere anche cautelare del divieto di accesso alle manifestazioni sportive hanno imposto l’adozione del relativo provvedimento, senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento.
4 - Differentemente da quanto sostenuto in ricorso, tale provvedimento è fornito di congrua motivazione, essendo ivi indicati i fatti contestati, nonché la previsione di legge applicata e le ragioni per le quali detti fatti siano inquadrabili in detta previsione di legge e comportino l’adozione della misura censurata.
5 - Ne deriva che, sotto i profili considerati, il provvedimento impugnato è legittimo.
6 - Esso risulta, tuttavia, illegittimo, nella parte in cui indica in modo del tutto generico i luoghi ai quali si riferisce la misura interdittiva in parola.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il divieto deve concernere i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché quelli, anch’essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. La necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde, dunque, ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione dello stesso con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando, altrimenti di difficile esecuzione.
7 - In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti suindicati ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, laddove individua in modo generico i luoghi oggetto del divieto.
8 - L’accoglimento parziale del gravame conduce all’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente FF
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)