T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1175/2018
Pubblicato il 01/02/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Unire non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione di rigetto del ricorso proposto avverso la sanzione di mesi due di sospensione dalla qualifica di allenatore con multa di e.2500 - ricorso pervenuto per regolamento di competenza dal TAR Marche con o.p. n.1/07 (r.g. n.831/06)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche notificato il 9 novembre 2006 e depositato il successivo giorno 11, poi riassunto davanti a questo Tribunale a seguito di adesione a istanza di regolamento di competenza, il sig. OMISSIS ha impugnato la deliberazione del 19 giugno 2006 della Commissione di Disciplina d’appello dell’UNIRE, che ha respinto la sua contestazione della multa pari ad euro 2.500 e della sospensione dalla qualifica di allenatore per due mesi, irrogate in relazione ad un episodio di doping che avrebbe interessato un cavallo da lui allenato in occasione di una gara tenutasi all’ippodromo di OMISSIS in data 22 febbraio 2003.
2. – Il ricorrente denunzia, a carico della decisione disciplinare impugnata, la violazione dell’art. 94 del Regolamento Corse dell’UNIRE, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dall’organo disciplinare d’appello, le analisi di laboratorio eseguite per seconde nel corso del procedimento a quo, avrebbero dovuto essere effettuate in una struttura diversa da quella in cui erano state condotte le prime (I motivo); il difetto di motivazione circa la censura, respinta in primo grado disciplinare e non trattata nel conseguente appello, relativa al luogo in cui si sarebbero dovute svolgere le seconde analisi (II motivo); il difetto di motivazione in ordine alla rilevata positività del cavallo allenato dal ricorrente ad una sostanza dopante, in quanto l’organo disciplinare avrebbe dovuto esaminare non soltanto le conclusioni cui era pervenuto il laboratorio di analisi, bensì anche i retrostanti cromatogrammi degli esami effettuati (III motivo); la violazione dei termini di deposito delle rispettive decisioni da parte dei due organi disciplinari, pari a venti giorni, in ritenuta violazione degli articoli 17 e 21 del regolamento di Disciplina dell’UNIRE.
3. – l’UNIRE si è costituito in giudizio riportandosi, con memoria, ai documenti prodotti.
4. – In occasione della pubblica udienza del 19 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
5.1. – Innanzitutto, non possono essere condivisi i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per comodità espositiva, con i quali il ricorrente lamenta la conferma della legittimità, da parte dell’organo disciplinare d’appello, dell’effettuazione delle due serie di analisi previste nel medesimo laboratorio, nonché il difetto di motivazione sul punto.
La mera lettura della decisione gravata, infatti, attesta che la commissione d’appello ha esposto le ragioni per cui ha sempre ritenuto corretto tale operato, riconducibili (come ivi esposto) al fatto che, mentre la prima serie viene eseguita d’ufficio su campioni anonimi, la seconda avviene su campioni prelevati da un cavallo individuato ed alla presenza dei suoi titolari, il che ne fa due diversi momenti di un unico procedimento.
Ad ogni modo, come già affermato da questo TAR (sez. III ter, sentenza n. 520\2018), sulla scorta di consolidata giurisprudenza, l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero in ogni caso un accertamento ex novo e non un riesame (Tar Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014, n. 11009; id. 29 ottobre 2014, n. 10872; id. 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).
Neppure la legge n. 376 del 2000 sulla lotta contro il doping si limita a richiedere che il controllo antidoping sia svolto presso uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale, ma non sottende affatto un doppio livello di analisi né pone la regola di più laboratori per la stessa analisi (Cons. Stato, n.692/2017).
Sotto un profilo più generale, ancora, la legge n. 689/1981 prevede, all’art. 15, in ipotesi di accertamenti mediante analisi di campioni, che l’interessato possa richiedere la revisione dell’analisi, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, il che coincide con l’organo che ha fatto le prime analisi.
In definitiva, va respinto l’assunto del ricorrente secondo cui le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena di illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime analisi.
5.2. – Neppure il terzo motivo può essere accolto, atteso che, quanto alla mancata allegazione dei cromatogrammi ai risultati positivi delle analisi, l’organo disciplinare ha ritenuto che tali conclusioni (ossia il fatto stesso della rilevata positività) fossero sufficienti a sorreggere la sanzione irrogata: conclusione, quest’ultima, che a parere del Collegio bene può accordarsi con una ipotesi di responsabilità oggettiva, quale è quella in esame.
Peraltro, come affermato da TAR Lazio, sez. III ter, n. 520\2018, non vi sono disposizioni che prevedano a pena di nullità la necessaria esibizione delle di cromatogrammi e spettri di massa; pertanto, se l’organo disciplinare ha ritenuto di poterne prescindere, ciò rientrava nella sua discrezionalità, non sindacabile dal Giudice Amministrativo.
5.4. – Va infine respinto il quarto mezzo, atteso che il ritardato deposito delle due decisioni disciplinari non assume portata lesiva per l’incolpato, né il relativo termine è qualificato dall’art. 17 del Regolamento invocato come perentorio, sicchè la relativa violazione non ha efficacia invalidante.
6. – Nulla va disposto sulle spese, non essendosi costituto l’UNIRE davanti a questo TAR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore