T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11976/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Società OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolo' Tartaglia, 3;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS, Soc OMISSIS Srl non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 068/16 nel procedimento rubricato al n. 105/15, nella parte in cui ordina il distanziamento totale di alcuni cavalli di proprietà del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è una scuderia proprietaria di cavalli da galoppo. Essa impugna il provvedimento della commissione di disciplina di primo grado n. 68 del 2016 nella parte in cui esso dispone il distanziamento di alcuni dei cavalli di sua proprietà.

Il provvedimento disciplinare impugnato è stato emesso nei confronti dell’allenatore perché aveva fatto partecipare i cavalli da lui allenati a 23 corse, durante il periodo di sospensione. Il distanziamento dei cavalli in questione è stato ordinato come mera conseguenza della sanzione della sospensione della qualifica di allenatore.

Espone la società ricorrente di non essere stata coinvolta nel procedimento disciplinare, che il distanziamento dei cavali in questione dalle corse vinte oltre a provocare la perdita del premio in danaro comporta conseguenze irreparabili sulla carriera dei cavalli oggetto di distanziamento come spiegato nelle perizie giurate prodotte.

Deduce quindi vari motivi di impugnazione così sintetizzabili:

1) Violazione 24 cost. e principi di imparzialità e buon andamento perché la OMISSIS non è mai stata chiamata in giudizio.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione ingiustizia manifesta perché il distanziamento colpisce il proprietario dei cavalli, il quale è rimasto del tutto estraneo alla vicenda;

3) Contraddittorietà tra l’incolpazione e la sanzione in quanto nessuna norma regolamentare prevede l’obbligo di distanziamento dei cavalli dall’ordine di arrivo di una corsa qualora l’allenatore sua squalificato. L’art. 225 prevede solo la revoca dei primi vinti quando i proprietari siano squalificati. Invece nel caso di specie, la squalifica dell’allenatore di traduce nella punizione della scuderia nemmeno convenuta in giudizio.

L’amministrazione si è costituita per resistere al presente ricorso, chiedendone il rigetto.

Per l’odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha depositato una decisione della Commissione di disciplina d’appello, resa in data 9.1.2016, che ha annullato la decisione della Commissione di primo grado n. 68 del 2016.

All’odierna udienza, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento, da parte della Commissione di disciplina d’appello, della decisione n. 68/2016 oggetto del presente giudizio. Ed infatti, anche se l’odierna ricorrente non era parte del procedimento dinanzi alla Commissione d’appello, l’annullamento in quella sede disposto della decisione oggetto del presente giudizio riverbera i suoi effetti anche sull’odierna ricorrente, la cui posizione risultava incisa proprio ad opera del distaccamento dei cavalli disposto in quel provvedimento.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi atteso l’esito complessivo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

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