T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12117/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Pavoni in Roma, Via Riboty 28;
contro
Unire; n.c.
per l'annullamento, previa sospensione
della decisione della Commissione di Disciplina di I istanza dell’UNIRE n. 417/2006 di irrogazione sanzione sospensione dalla qualifica di allenatore nonché di qualsiasi altra qualifica per mesi tre e multa E. 1.000 in relazione al ritenuto doping del cavallo OMISSIS per il prelievo effettuato il 7.12.2004 all’Ippodromo di OMISSIS in occasione della corsa OMISSIS, nonché
per la condanna dell’Unire al risarcimento dei danni.subiti per effetto dell’illegititmo provvedimento adottato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso pervenuto per regolamento di competenza dal Tar Marche a seguito di ordinanza n.5/2006 (rg n.570/06).
Vista la memoria di parte ricorrente depositata il 17 ottobre 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto, il ricorrente, meglio in epigrafe indicato, impugna la decisione della Commissione di Disciplina di I istanza dell’UNIRE n. 417/2006 di irrogazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore nonché di qualsiasi altra qualifica per mesi tre e della multa E. 1.000 in relazione al ritenuto doping del cavallo OMISSIS – da lui allenato e guidato - come accertato con il prelievo di sangue effettuato il 7.12.2004 all’Ippodromo di OMISSIS in occasione della corsa OMISSIS.
Dalle analisi di I e II istanza l’animale è risultato positivo alla sostanza dopante ELTENAC.
Il ricorso, in seguito a regolamento di competenza ed ad ordinanza del Tar Marche n.5/2006, è stato riassunto in questa sede.
Con ordinanza collegiale n. 543/2006 il TAR Marche ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva.
Nella pubblica udienza del 11.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (con dichiarazione riportata a verbale) la tardività delle note di udienza, depositate solo il 17 ottobre 2014 e, dunque, oltre i termini perentori previsti dal comma 1 del citato art. 73.
Nel merito il ricorso è infondato e, in particolare:
con riguardo alla dedotta violazione di legge (artt. 1 e 15 Reg. Disciplina UNIRE; artt. 3 e 10 L. 241/90) ed eccesso di potere per omesso giudizio sulle difese giuridiche dell’incolpato è evidente che essendo risultato positivo il cavallo al test antidoping non vi sia alcun dubbio sull’illiceità della condotta, essendo comunque irrilevanti le giustificazioni addotte, le quali risultano peraltro essere state prese in considerazione in sede procedimentale. Aggiungasi, seguendo consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-12-2005, n. 4039), che “Ai fini dell'applicazione di una sanzione per violazione del divieto di doping nell'ambito delle corse dei cavalli è sufficiente il fatto obiettivo della modificazione delle condizioni naturali del cavallo al momento della corsa, indipendentemente dalla intenzione dei soggetti di modificarne il rendimento”;
sulla sospensione di tutte le qualifiche ippiche, si osserva che il ricorrente riveste la qualifica di allenatore e di guidatore e, dunque, solo in questi limiti la censura è ammissibile ma priva di pregio atteso che la circostanza che la sanzione riguardi entrambe le qualifiche deriva dall’applicazione dell’art. 98 del Regolamento delle corse al trotto (Tar Lazio, sez. III ter, 16 gennaio 2013, n. 393);
sulla diversità dei laboratori, la giurisprudenza amministrativa è oramai da tempo orientata sulla facoltà dell’espletamento di entrambe le analisi di I e II istanza anche nel medesimo laboratori; in proposito il Collegio condivide l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 10 luglio 2012, n. 6255; Cons. Stato, sez.VI, n. 12 ottobre 2011 n. 5525).
sulla sostanza rinvenuta, non risulta verosimile – come affermato ma non dimostrato dal ricorrente- che l’animale l’abbia altrimenti assunta.
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Va respinta del pari la domanda risarcitoria per mancanza di danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
Nulla sulle spese, non essendosi l’Unire costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)