T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12517/2018
Pubblicato il 24/12/2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Moscarini e Cristiano Sandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Sandri in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 272/2017 emesso in data 15.12.2017 con il quale è stato fatto divieto al sig. OMISSIS di accedere per anni due all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per attività benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Roma in data 15.12.2017 ha disposto nei suoi confronti il divieto di accedere per anni due all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per attività benefiche, calendarizzati e pubblicizzati.
Il ricorrente ha esposto che a fondamento di tale provvedimento il Questore aveva dedotto che egli in due occasioni, e specificatamente negli incontri di calcio Lazio-OMISSIS del 12.09.2017 e Lazio-OMISSIS del 20.09.2017, disputatisi presso lo Stadio Olimpico di Roma, avrebbe violato il regolamento d’uso dell’impianto, posizionandosi in piedi sulla balaustra situata nella parte bassa della Curva Nord in zona non adibita allo stazionamento del pubblico, ed in una occasione avrebbe utilizzato un megafono.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
I. eccesso di potere per difetto e genericità della motivazione e difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, anche tenuto conto, da un lato, che il personale di pubblica sicurezza, presente in gran numero durante i due eventi, che ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, contestare immediatamente la violazione, non era intervenuto, e che il regolamento d’uso dell’impianto sportivo della Società Sportiva Lazio vietava solo lo scavalcamento delle recinzioni, e non il fatto di salire sulle stesse;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. 401/89- violazione della legge presupposta n. 681/81 in relazione all’art. 1 septies l. n. 88/2003, eccesso di potere per difetto e genericità della motivazione e difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo l’ordinanza impugnata fondata sulla reiterazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 8 della L. 689/81, che sarebbe avvenuta in due occasioni, il 12 ed il 20 settembre 2017, mentre, nel caso di specie, la reiterazione non era ravvisabile, in quanto il comma 4 dell’art. 8bis della L. 689/81 prevedeva che “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad un programma unitario”, come nell’ipotesi in esame;
III. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. n. 241/90- violazione del principio di gradualità della sanzione, eccesso di potere per difetto e genericità della motivazione, non essendo stato consentito al ricorrente di contraddire nel procedimento.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2018 la Sezione ha ritenuto che gli interessi della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, è stato adottato ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989 e dell’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, in quanto in due occasioni e, in particolare, nel corso degli incontri di calcio Lazio-OMISSIS del 12.09.2017 e Lazio-OMISSIS del 20.09.2017, disputatisi presso lo Stadio Olimpico di Roma, il ricorrente avrebbe violato il regolamento d’uso dell’impianto, posizionandosi in piedi sulla balaustra situata nella parte bassa della Curva Nord in zona non adibita allo stazionamento del pubblico, ed in una occasione avrebbe utilizzato un megafono.
L’art. 1-septies, d.l. n. 28/2003, convertito in l. n. 88/2003, statuisce, più in particolare, che:
“1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.”
Secondo quanto disposto al secondo comma della norma, dunque, al contravventore che risulta essere già stato sanzionato per la medesima violazione possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della l. n. 401/89, a fronte di una violazione del regolamento d’uso dello stadio.
Nel caso di specie, tuttavia, il regolamento d’uso dello stadio prevede espressamente il divieto di scavalcare le balaustre di separazione tra i vari settori, ma non quello di stazionare in piedi sulle stesse.
Nella parte relativa ai divieti, infatti, il citato regolamento dispone: “I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità dì Pubblica Sicurezza:
· l'ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05;
· lo scavalcamento delle recinzioni, dei separatori e delle strutture;
· sostare in piedi sui posti a sedere o lungo i percorsi di smistamento;
· attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;
· usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
· le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di materiale esplodente o fumogeno;
· l'invasione di campo, l'entrata, in aree proibite;
· la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private;
· entrare nello Stadio in stato di ebbrezza alcolica;
· assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto;
· usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone [inclusi arbitri, giocatori, ufficiali, personale di sicurezza);
· diffondere suoni, immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o comunque offensive;
· entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
· condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
· gettare spazzatura o altro materiale di scarto in luoghi non previsti per tale scopo;
· altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione dell'incontro, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone”.
Di conseguenza, il sostare in piedi sulla balaustra, contestato al ricorrente, non rientra tra le ipotesi, dettagliatamente descritte, oggetto di divieto da parte del regolamento d’uso dell’impianto, né risulta che abbia creato in qualche modo pericolo ad altre persone.
Risulta dunque fondata la censura di violazione dell’art. 1 septies, l. n. 88/2003, non essendo ravvisabile nella fattispecie il presupposto per l’adozione del provvedimento di DASPO per violazione del regolamento d’uso degli impianti sportivi.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, non residuando alcun interesse all’esame delle ulteriori censure.
Ricorrono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie trattata, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore