T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13119/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla SOCIETÀ OMISSIS SSD a rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Guzzi e Massimo Torre, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Augusto Aubry, 5;

contro

MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI e FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

dell’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “NUOVO CLUB IPPICO ARETINO”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Lucia e Vincenzo Lucia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lucia in Roma, Via Emanuele Filiberto, 100;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento emesso in data 26 giugno 2014, prot. n.0050980, avente ad oggetto comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del d.lgs.n.163 del 2006 nonché del provvedimento prot. n. 50848 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione dei servizi di organizzazione della finale del Circuito Classico Cavalli Giovani in programma dal 7 al 12 ottobre 2014;

- di ogni altro atto, non conosciuto, mediante il quale la gara sia stata aggiudicata (in via provvisoria e/o definitiva) al controinteressato;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Nuovo Club Ippico Aretino;

Vista l’ordinanza n. 4587/2014 che ha respinto la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società sportiva dilettantistica OMISSIS s.s.d a r.l., con sede operativa in San Giovanni in Marignano (Rimini), riferisce di aver aderito all’ “Avviso pubblico per la selezione di un soggetto cui affidare l’organizzazione della finale del circuito classico di salto ad ostacoli cavalli giovani 7-12 ottobre 2014”, indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a seguito di ciò di essere stata invitata ad assistere, mediante la partecipazione di un rappresentante, allo svolgimento delle operazioni di scrutinio delle offerte.

Espone la società che in data 26 giugno 2014 ha ricevuto l’atto indicato in epigrafe contenente la comunicazione di aggiudicazione definitiva, priva peraltro dell’indicazione della scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto nonché della copia del provvedimento di aggiudicazione e delle motivazioni dello stesso, conosciute solo a seguito di accesso agli atti del procedimento.

Avverso tale provvedimento conclusivo del procedimento e di tutti gli atti indicati in epigrafe la società ha proposto ricorso a questo Tribunale deducendo i seguenti articolati motivi di impugnazione:

1) Violazione di legge (violazione dell’art. 79, commi 1, 2 e 5 lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 e succ. mod.; art. 8 Avviso Pubblico): l’unico atto portato a conoscenza dell’offerente escluso sarebbe il provvedimento impugnato definito di aggiudicazione definitiva, mentre ai sensi anche dell’art. 8 del bando sarebbe stata necessaria la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, per garantire una più efficace tutela dell’interesse violato, in una fase in cui le irregolarità potrebbero essere sanate prima della stipula del contratto, al fine di rispondere a precise esigenze di tutela dei concorrenti. Nella specie la sola comunicazione dell’aggiudicazione definitiva renderebbe palese il mancato rispetto del procedimento, con conseguente irrimediabile vizio dell’aggiudicazione.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere (violazione dell’art. 79, comma 5, lett.a) e comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163 del 2006 e succ. mod.): la comunicazione impugnata sarebbe illegittima in quanto, pur richiamando l’art. 79 rubricato, non darebbe contezza delle caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata, con difetto di motivazione.

3) Violazione di legge. Assenza e carenza di motivazione (violazione dell’art. 79, comma 5 bis del d.lgs. n. 163 del 2006 e succ. mod.): la comunicazione impugnata recante il richiamo espresso fin dall’oggetto del comma 5, lett. a) dell’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 dovrebbe presentare tutti i requisiti di cui al successivo comma 5 bis, che richiama il precedente comma 5. Il riferimento “al miglior offerente con punteggio complessivo di 89/100” non determinerebbe l’assorbimento di quest’obbligo giacché non si fornirebbe indicazione dei vantaggi dell’offerta selezionata. Né sarebbero stati allegati alla comunicazione impugnata i verbali di gara che avrebbero consentito la ricostruzione per relationem della motivazione, determinando quindi l’assoluta carenza della stessa.

4) Violazione di legge ed eccesso di potere (violazione dell’art. 79, comma 5 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 e succ. mod.): la comunicazione di aggiudicazione non indicherebbe il riferimento alla data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, trattandosi di un requisito non formale ma sostanziale, a tutela delle ragioni del ricorrente che con la stipula verrebbe a ridursi.

5) Violazione di legge (violazione dell’art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione dell’art. 3 della legge n.241 del 1990 e succ. mod. e dell’art. 97 della Cost.): le predette omissioni violerebbero il generale obbligo di motivazione e di trasparenza dell’azione amministrativa tutelato anche dal precetto costituzionale di cui all’art. 97.

6) Violazione di legge ed eccesso di potere (violazione dell’art. 8, commi 8, 13 e 15 del Bando- Avviso Pubblico - violazione dell’art. 11 del d.lgs. n.163 del 2006): con l’emanazione della aggiudicazione definitiva si sarebbe disattesa la previsione dell’art. 8, comma 15 dell’Avviso Pubblico che statuisce, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la necessaria verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale “sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria”; invece, il provvedimento impugnato non recherebbe alcun riferimento al concorrente che segue in graduatoria, costituendo ciò una violazione della lex specialis nonché dell’operato della commissione. Inoltre l’art. 8, comma 8, dell’Avviso Pubblico prevedeva dopo la formulazione della graduatoria provvisoria anche la proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima non effettuata, risultando pure disattesa la previsione dell’art. 8, comma 13 dell’Avviso Pubblico in quanto in soli due giorni dalla ricezione degli atti (dal 23 al 25 giugno) sarebbe stato emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, senza rendere nota l’esplicazione del controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 12 del d.lgs. n.163 del 2006 richiamato nell’avviso pubblico.

7) Violazione di legge. Eccesso di potere. Insufficiente motivazione (violazione dei criteri valutativi quanto all’offerta tecnica come da Avviso Pubblico art. 7, comma 1, lett. A ), dai verbali n. 3 e n. 4 non risulterebbe chiara l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, con riferimento a quanto previsto dall’Avviso Pubblico relativamente ai parametri principali che le offerte dovrebbero soddisfare (non solo profili sportivo-equestri ma anche visibilità dell’evento all’esterno e di accoglienza di espositori e convegnisti). In particolare lamenta la ricorrente che la commissione non avrebbe adeguatamente valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio tre elementi, quali lo streaming TV, le tribune coperte per il pubblico, le strutture per disabili, proposti con l’offerta. Inoltre dovrebbero formularsi riserve riguardo la valutazione dei requisiti infrastrutturali e la correlativa attribuzione dei punteggi: i tondini per far girare i cavalli sarebbero tre per la società ricorrente a fronte di due per l’aggiudicataria; i servizi igienici sarebbero 84 (con 10 interventi giornalieri di pulizia) per la ricorrente e invece 24 per l’aggiudicataria (senza la precisazione dell’intervento di pulizia); le ambulanze presenti sarebbero due per la ricorrente e solo una per l’aggiudicataria; infine la ricorrente avrebbe presentato anche un crono-programma della manifestazione, elemento assente nell’offerta presentata dall’aggiudicataria. Pertanto sarebbe inspiegabile l’attribuzione del maggior punteggio anche per i requisiti infrastrutturali e servizi in capo all’aggiudicataria, rispetto a quanto attribuito alla ricorrente.

8) Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione (violazione dell’art. 1, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge n. 15 del 2005 per disapplicazione del principio dell’ordinamento comunitario “Buona Amministrazione”). Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento ( violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, in combinato disposto con l’art. 21 quinquies e 21 nonies per disapplicazione del principio dell’ordinamento comunitario “Legittimo affidamento”). Violazione del principio del giusto procedimento (violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n.15 del 2005 per disapplicazione del principio dell’ordinamento comunitario “Audietur et alteram partem” e articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e succ. mod.), le omesse comunicazioni e indicazioni nel provvedimento impugnato, previste dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 renderebbero illegittimo tale provvedimento per la violazione dei principi generali di buona amministrazione, proporzionalità, legittima aspettativa e affidamento, di cui sono espressione la legge n.241 del 1990 e l’ordinamento comunitario. Infine parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente nella misura di euro 200.000,00 (come dagli importi indicati nel bando) o nella diversa somma da determinarsi in base ai criteri stabiliti in via giudiziaria ed ha concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per resistere al ricorso, opponendosi allo stesso con circostanziati profili di fatto nonché di diritto riguardo l’insussistenza della fondatezza dei motivi di gravame.

L’Associazione controinteressata, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le doglianze di parte ricorrente, evidenziando la natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, come tale inidonea a produrre definitiva lesione al concorrente non risultato aggiudicatario, ed ha rilevato altresì la circostanza dell’assenza della ricorrente alla seduta dell’apertura delle buste, seppure ritualmente invitata. Quanto alla censurata non correttezza dell’applicazione dei criteri valutativi fissati dalla lex specialis, la controinteressata, dopo aver rilevato la natura tecnico-discrezionale di tale potere, ha evidenziato che gli elementi indicati dalla ricorrente ai fini della valutazione del maggior punteggio (doppia ambulanza, presenza dello streaming, ecc.) non risulterebbero in linea con i parametri valutativi previsti dall’avviso pubblico, risultando invece la società ricorrente sprovvista delle strutture minime necessarie per il servizio richiesto dall’Assi (ad esempio, i campi prova offerti dalla ricorrente sarebbero inadeguati ai fini del regolare svolgimento della manifestazione). Conclude l’Associazione con la richiesta di reiezione del ricorso attesa la sua infondatezza

Con ordinanza n. 4587/2014 la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta ed è stata fissata la trattazione di merito del ricorso.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica l’Associazione controinteressata ha presentato memoria conclusionale, confermando quanto già esposto sulla corretta applicazione delle norme dell’Avviso Pubblico da parte della commissione, la quale avrebbe svolto i lavori nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Anche parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha insistito sulla propria posizione difensiva con ulteriori argomentate considerazioni a sostegno e maggiore illustrazione delle ragioni già dedotte.

L’Associazione controinteressata in data 19 novembre 2014 ha depositato istanza di rimessione in termini e contestuale deposito tardivo del verbale delle operazioni di sopralluogo svolto in data 10 luglio 2014, acquisito dal Ministero resistente, corredato di copia di ricevuta di inoltro per posta elettronica certificata.

La società ricorrente con nota in data 21 novembre 2014 si è opposta alla istanza di rimessione in termini del deposito di documenti richiesta dalla controinteressata, comunque tardiva.

Alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il difensore del controinteressato ha fatto pervenire nel corso dell’odierna udienza pubblica una richiesta di rinvio di udienza ad altra data, non potendo presenziare per fatti sopravvenuti (a causa della cancellazione del volo aereo Palermo-Roma, prenotato per la odierna data).

Il Collegio ha ritenuto di non accogliere l’istanza in ragione dei principi desumibili dall’art. 2, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Le disposizioni in materia, infatti, non impongono al decidente di differire la discussione di un ricorso ogniqualvolta un avvocato si trovi nell’impossibilità di presentarsi personalmente in udienza per assolvere al proprio mandato (cfr. C.G.A per la Regione Siciliana, 5 gennaio 2011, n.11; Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 28 gennaio 2014, n. 1086).

In particolare, il dovere di cooperazione obbliga il difensore, il quale sia nelle obiettive condizioni di non potere comparire, a porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile la celebrazione del processo o, in alternativa, a giustificare le ragioni dell’indispensabilità del rinvio, indispensabilità che non si esaurisce nella mera allegazione di un ostacolo alla presenza in udienza.

Dall’istanza di rinvio formulata dal difensore della controinteressata non può evincersi la presenza di particolari ragioni che abbiano impedito allo stesso difensore di farsi sostituire in udienza, tenuto conto del conferimento di difesa disgiunta con altro avvocato e altresì della possibile delega per la sostituzione in udienza.

3. In via preliminare, quanto all’istanza di rimessione in termini e contestuale deposito tardivo di documentazione, il Collegio ritiene che la stessa non possa accordarsi proprio in ragione della tardività del deposito.

4. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Le censure proposte, seppure ampiamente articolate, non sono idonee a dar conto della illegittimità dell’azione amministrativa.

Per economia di giudizio e connessione dei motivi formulati dalla società ricorrente, il Collegio ritiene di procedere al relativo esame riconducendo le censure a due sostanziali profili:

1) non corretta applicazione degli articoli 79 e 5 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 8 del Bando-Avviso Pubblico; mancato rispetto del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. (dal 1° al 6° motivo);

2) insufficiente motivazione e violazione dei criteri valutativi fissati dall’Avviso Pubblico; violazione del principio di buona amministrazione (7° e 8° motivo).

Quanto al primo gruppo di censure, osserva il Collegio che l’art. 79 del d.lgs n. 163 del 2006 nonché l’art. 8 dell’Avviso Pubblico (svolgimento delle operazioni di scrutinio delle offerte) non prevedono alcun obbligo a carico della stazione appaltante di “comunicare” l’aggiudicazione provvisoria. In particolare l’art. 79 richiamato prevede l’obbligo di comunicazione per l’Amministrazione con riferimento all’aggiudicazione definitiva (“l’amministrazione comunica d’ufficio: a)l’aggiudicazione definitiva….all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria….”); dal canto suo l’art. 8 del Bando-Avviso Pubblico nel descrivere il procedimento delle operazioni di scrutinio delle offerte stabilisce che “La commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria in funzione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria”. Al riguardo è sufficiente osservare che l’atto di proclamazione - diverso dall’atto oggetto di comunicazione (atto provvedimentale) - come descritto nell’art. 8, comma 8, dell’Avviso Pubblico, spetta alla Commissione che procederà ad effettuare dopo aver formulato la graduatoria provvisoria.

Come si desume dagli atti, parte ricorrente è stata invitata con nota in data 17.6.2014 a presenziare alla seduta pubblica di apertura delle buste in data 19.6.2014, alla quale non ha partecipato e in tale occasione la Commissione di gara ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche con apertura anche delle buste contenenti le offerte economiche. Se la ricorrente fosse intervenuta alla seduta pubblica avrebbe potuto presenziare alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, prendendo atto così delle valutazioni effettuate e dei punteggi assegnati ai vari concorrenti partecipanti alla procedura.

A tale proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto meramente endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell'interesse del partecipante alla gara non aggiudicatario, lesione che si verifica soltanto con l'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 763; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681); l’aggiudicazione provvisoria si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non definitivo, atteso che la individuazione definitiva del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; da ciò deriva che si versa nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e in tal caso l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa alla conclusione del procedimento (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, 28 novembre 2014, n.2956).

In applicazione dei consolidati principi, da ultimo, la giurisprudenza ha tra l’altro affermato che la mancata comunicazione, in seduta pubblica, della dichiarazione relativa alla congruità dell'offerta e della conseguente aggiudicazione provvisoria dell'appalto non costituisce un vizio capace di inficiare l'intera procedura (cfr. Tar Sardegna, sez. I , 1° aprile 2014, n. 250).

Orbene, dall’esame del verbale n. 5 depositato in atti risulta che la Commissione - nell’apposita seduta pubblica in data 19 giugno 2014, dedicata all’apertura delle buste concernenti le offerte economiche - ha dapprima dato lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica di cui alla seduta precedente; quindi ha aperto le buste dell’offerta economica delle partecipanti alla gara evidenziando per ognuna di esse la percentuale di sconto proposta; ha poi attribuito i punteggi alle offerte economiche applicando la formula indicata nell’avviso, specificandone la modalità di calcolo e i dati numerici riguardanti le singole partecipanti; ha da ultimo formulato la graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed economiche. Con la proclamazione di tale graduatoria la Commissione ha poi portato a conoscenza del pubblico presente alla seduta l’avvenuta aggiudicazione – provvisoria - alla Società OMISSIS (con punteggio totale 89 mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio totale 79,28).

Osserva il Collegio che, come risulta dalla descritta sequenza della procedura e da quanto disposto dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 nonché dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico, l’aggiudicazione definitiva conclude con una autonoma valutazione la procedura di gara con la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto ed è solo l’aggiudicazione definitiva che deve essere comunicata d’ufficio nei termini indicati dal predetto art. 79, comma 5, all’aggiudicatario e ai concorrenti interessati. Ogni altra informazione riguardo l’esito della gara, non definitiva, si inserisce nell’ambito della procedura con effetti interinali e resta priva della vis autoritativa necessaria a rendere definitiva la scelta del contraente: infatti non pregiudica l’aspettativa all’aggiudicazione che avviene solo con l’autonoma valutazione dell’aggiudicazione definitiva. Del resto lo stesso art. 8, comma 13 dell’Avviso Pubblico conferma che l’aggiudicazione come risultante dal seggio di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale stesso e, ai sensi del comma 14 l’aggiudicazione diventa definitiva con il provvedimento dell’organo competente, non risultando perciò prescritta alcuna necessaria comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria.

Sulla base di ciò le doglianze sono infondate.

4.2. Con riferimento ai censurati motivi riguardo la non corretta applicazione dei criteri valutativi fissati dalla lex specialis, in particolare la non chiara attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, come sopra descritto, il Collegio preliminarmente richiama la ratio legis dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 che va individuata nell’esigenza, inerente al criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di garantire il miglior livello qualitativo delle offerte presentate con conseguente valutazione negativa di quelle offerte che, anche se convenienti sotto il profilo economico, possano però essere riconosciute come non conformi rispetto agli standard individuati dalla lex specialis, allo scopo di evitare il rischio di prestazioni inadeguate e di offerte inaffidabili (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 17 marzo 2014, n. 2947).

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale (cfr. Cons.Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5051). Nelle gare pubbliche improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come quella della specie, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e sufficientemente dettagliati – fissati dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 – può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della Commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600).

In particolare l’Avviso pubblico all’art. 6 (condizioni di partecipazione) individua gli elementi in base ai quali valutare la qualità dell’offerta (con l’indicazione di 25 requisiti infrastrutturali e servizi, il numero di personale da mettere a disposizione per le funzioni in campo e nelle scuderie nonché gli elementi aggiuntivi da inserire all’offerta per la migliore organizzazione degli eventi) e all’art. 7 stabilisce i criteri di selezione delle offerte con l’indicazione dell’attribuzione del punteggio, articolata in relazione alla qualità dell’offerta tecnica e all’offerta economica.

In applicazione dei consolidati principi, come sopra indicati, la Commissione di gara, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’attribuzione dei punteggi agli elementi costituenti l’offerta tecnica gode di un’ampia discrezionalità, che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis e non presenti macroscopiche irrazionalità e incongruenze. Ed invero, il riscontro del giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, risultando preclusa una sostituzione dell’Amministrazione, che costituirebbe una ipotesi di sconfinamento non ammesso della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 gennaio 2014, n. 14).

Pertanto le censure sulla non corretta applicazione dei criteri valutativi fissati dalla lex specialis non sono idonei a dar conto della illegittimità dell’azione amministrativa, in quanto come anche risulta dal verbale n. 3 del 4 giugno 2014, dal confronto dei singoli elementi delle offerte delle interessate emergono differenziazioni quantitative e qualitative tra le stesse, tenuto conto altresì che gli elementi aggiuntivi indicati dalla aggiudicataria e ritenuti di rilievo dalla Commissione (presenza in loco di un’area adibita al benessere animale fornita di apparecchiature idonee sia al defaticamento che eventualmente per la diagnosi avanzata) possono rappresentare una caratteristica tecnica e organizzativa rispondente a quanto indicato in premessa della lex specialis “tale da consentire la migliore accoglienza dei cavalli e degli operatori e la migliore riuscita delle gare”, rispetto a quanto ritenuto di rilievo dalla Commissione sugli elementi aggiuntivi offerti dalla ricorrente (strutture per disabili, streaming TV).

4. In conclusione, il ricorso in quanto infondato va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate complessivamente come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00) - di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’Associazione controinteressata - oltre oneri come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it