T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13267/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, Via Candia, 50;

contro

il Ministero dell’Interno – Questura di Roma - in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono domiciliati per legge, in Roma Via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 13 agosto 2012 recante parziale accoglimento dell’istanza di revoca del provvedimento con il quale gli è stato vietato di accedere agli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale ove sai disputano incontri di calcio per anni due;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa

Data per letta alla pubblica udienza del 27 novembre 2014 la relazione del Consigliere Linda Sandulli ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente e tempestivamente notificato il signor OMISSIS, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 13 agosto 2012 recante parziale accoglimento dell’istanza di revoca del provvedimento con il quale gli è stato vietato di accedere agli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio per anni due.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione di legge ex art. 6 della L. 401/89. Illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati.

Sostiene che il Questore di Roma avrebbe ritenuto di essere vincolato solo parzialmente da una sentenza di assoluzione passata in giudicato per un episodio dal quale è scaturito il provvedimento di divieto di accesso agli stadi per anni due. La sentenza in questione avrebbe ritenuto infatti, che il ricorrente non aveva avuto materiale accesso allo stadio e non aveva utilizzato l’artifizio a scopo folkloristico ma lo avrebbe semplicemente allontanato da se. Venendo meno il presupposto sul quale poggiava il DASPO iniziale il ricorrente ne ha chiesto la revoca ottenendo soltanto una riduzione del periodo di divieto di accesso agli stadi da anni due a anni 1 e mezzo.

Risulterebbe violato il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 489 del 1991.

L'Amministrazione benché ritualmente intimata, si è costituita in giudizio con memoria di stile.

Con ordinanza n. 4298 del 2012 questa sezione ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento gravato.

All’udienza del 27 novembre 2014 la questione è passata in decisione.

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittima applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 5 della legge n. 401 del 1989 e l’illogicità della motivazione.

Il provvedimento di divieto di accesso agli stadi adottato dal Questore di Roma per accensione di un fumogeno in occasione della partita della Roma primavera risulterebbe smentito dalla sentenza n. 4515 del 2012 della I sezione penale del Tribunale di Roma, passata in giudicato il 23 giugno 2012, nella quale, secondo quanto riferisce il ricorrente senza contestazione ex adverso, risulterebbe che il giudice della causa ha ritenuto “verosimile la versione dei fatti fornita dal Bonifazi …avvalorata da precise e concordanti testimonianze dei due amici che erano con lui. Può essere infatti considerato un comportamento del tutto normale quello di un soggetto che, trovandosi allo stadio per assistere ad una partita, decida di raccogliere un fumogeno che si trova per terra vicino a lui al solo fine di gettarlo in un posto più lontano, così allontanando anche il fastidioso fumo”

Al riguardo va richiamato l’articolo 6, comma 5, primo periodo della legge n. 401 del 1989 nella parte in cui stabilisce che:” Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono modificati e revocati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria , siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione”

Si tratta di formula ampia che intende ricomprendere molte fattispecie, quali ad esempio quelle che riguardano persone condannate con sentenza non passata in giudicato per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) successivamente assolte, nella quale rientra certamente l’ipotesi sottoposta all’esame del Collegio.

Il provvedimento di revoca parziale in questa sede contestato risulta, inoltre, illogico nella motivazione nella misura in cui si fonda sul richiamo all’articolo 6 prima citato rilevando che la misura contestata è una misura di prevenzione e come tale non legata alle risultanze dell’azione penale, basandosi sulla pericolosità del soggetto in contesti esclusivamente sportivi….e conclude che “In questo caso il Bonifazi, in sede di dibattimento ha confermato di aver tenuto in mano un artifizio pirotecnico anche se lo stesso non gli apparteneva”

Premesso che la pericolosità di un soggetto non può essere affermata in via apodittica ma deve fondersi almeno, su un fatto o su circostanze che vedano coinvolto il soggetto che si ritiene pericoloso in una veste diversa da quella passiva, va osservato che nel caso di specie è la stessa Amministrazione ad ammettere che il fumogeno non era del ricorrente limitando la sua valutazione di pericolosità alla circostanza di averlo tenuto in mano senza considerare che, secondo l’accertamento del giudice penale, era stato semplicemente preso al fine di allontanarlo da se.

Il ricorso deve, in ragione di quanto esposto, essere accolto.

Quanto alle spese di lite le stesse possono essere liquidate in Euro 1.500 e poste a carico dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato .

Condanna l’Amministrazione intimata alle spese di lite in favore della parte soccombente nella misura liquidata in motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente, Estensore

Carlo Taglienti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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