T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1415/2018

Pubblicato il 05/02/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Arbau, con domicilio eletto presso il suo studio in Ollolai, via Gramsci;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 38218/2010 emessa dal TAR Lazio;

e per la condanna

del il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che si accerterà in corso di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 38218/2010 di questo TAR con il quale era stato affermato il diritto di parte ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulla istanza presentata nell’anno 2007 concernente l’iscrizione di due puledri nel libro genealogico del cavallo da sella.

Chiede pertanto in primo luogo che questo Tribunale dichiari l’inottemperanza alla sentenza sopra citata e ordini alle amministrazioni in epigrafe di provvedere entro 30 giorni.

Agisce inoltre per la condanna, ai sensi dell’art. 112 comma 3 c.p.a., per il risarcimento del danno che fonda non sulla mancata adozione di un provvedimento favorevole, non potendo provare la spettanza, ma per la mera situazione di incertezza protrattasi che avrebbe impedito al ricorrente (e ai suoi eredi) di avviare ad alcuna carriera di due puledri in questione, nonostante gli stessi fossero in allenamento presso l’Ippodromo di OMISSIS per iniziare la propria carriera di corse piane. Quantifica detti danni in euro 14.000 a titolo di danno emergente per il puledro generato dalla fattrice OMISSIS e di euro 33.000 per il puledro generato dalla fattrice OMISSIS, sulla base di due perizie di parte in atti.

Aggiunge inoltre di aver subito il danno da non commerciabilità dei puledri.

La causa all’odierna udienza è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso nella parte in cui si agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 38218/2010, passata in giudicato, con cui l’amministrazione è stata condannata a definire con un provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza presentata da OMISSIS, fratello del ricorrente, deceduto in data 16.04.2010.

Non risulta infatti che l’amministrazione abbia mai adottato un tale definitivo provvedimento.

Per quanto attiene alla domanda di condanna per danno da ritardata esecuzione del giudicato, osserva il Collegio che nonostante tale domanda sia stata impostata nel ricorso come risarcimento del c.d. danno da ritardo mero, ovvero come danno che prescinde dall’accertamento della spettanza del bene della vita in questione ( e cioè l’iscrizione nel libro genealogico del cavallo da sella in effetti mai conseguita), tuttavia le perizie prodotte effettuano una quantificazione del danno non paiono rilevanti in quanto aventi ad oggetto il valore economico rispettivamente delle fattrici (OMISSIS e la OMISSIS) e non dei puledri da loro generati.

Le ulteriori documentazioni prodotte (certificazioni dell’ippodromo di OMISSIS), idonee unicamente a dimostrare che i puledri fossero stati in allenamento presso l’ippodromo di OMISSIS per tre mesi (dal 20.1.2010 al 2.4.2010) non consentono di ritenere provato alcun tipo di danno, come allegato dal ricorrente, né tantomeno di quantificarlo.

Infine, quanto all’asserito danno da incommerciabilità dei puledri, per la cui quantificazione parte ricorrente richiede una CTU, l’allegazione di parte appare carente, posto che non è stata indicata alcuna concreta opportunità di vendita dei puledri in oggetto che sarebbe venuta meno a causa del ritardo da parte del ministero nella decisione sulla iscrizione dei puledri nel libro genealogico dei cavalli da sella.

Infine, nessuna deduzione la parte ha svolto in relazione all’elemento psicologico del dolo e della colpa che pure deve sussistere in caso di domanda di condanna per il danno da ritardo.

Nessun altro elemento di prova è stato prodotto da parte ricorrente a dimostrazione dell’asserito danno da ritardo, né sotto il profilo del danno emergente né di alternative occasioni di guadagno che siano state perdute a causa del comportamento inerte dell’amministrazione.

La domanda di risarcimento del danno deve quindi essere respinta.

Le spese possono essere compensate, a causa della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di ottemperanza e per l’effetto ordina alla amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 38218/2010 entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza.

Respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
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