T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 14152/2019

Pubblicato il 10/12/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (..), proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Stefano Mattii del foro di Fermo con domicilio digitale eletto presso la pec del proprio difensore come risultante dai Registri di Giustizia

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

della decisione n.-OMISSIS-, -OMISSIS-, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la decisone della Commissione di primo grado n.-OMISSIS-, avente ad oggetto l’applicazione, nei confronti del ricorrente, ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- dall’ordine di arrivo del Premio “-OMISSIS-”, disputatosi il -OMISSIS-, per positività alla sostanza proibita -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di potere definire il giudizio con le forme dell’udienza pubblica e sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., avendo le parti espresso assenso a tal fine con rinuncia ai termini di legge;

Considerato, in fatto, che:

- il ricorrente impugna la decisione n.-OMISSIS-, -OMISSIS-, con cui la Commissione di disciplina di appello ha confermato la decisone della Commissione di primo grado n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’applicazione, nei confronti del -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- dall’ordine di arrivo del Premio “-OMISSIS-”, disputatosi il -OMISSIS-, per positività alla sostanza proibita -OMISSIS-;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

- deve essere disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente;

- infatti, l'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal Ministero delle politiche agricole a carico di allenatori o fantini o proprietari di cavalli, in riferimento a condotte contrarie al regolamento sportivo che disciplina l'attività ippica che lo stesso Ministero è tenuto ad organizzare e sulla quale esercita il proprio diretto controllo, attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, estranei all'ambito di applicazione del d.l. n. 223/03 ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 183/19; TAR Lazio – Roma n. 3836/18);

- parimenti inaccoglibile è l’ulteriore eccezione pregiudiziale d’improcedibilità del ricorso prospettata dal Ministero in relazione alla mancata attivazione degli strumenti giustiziali previsti dall’ordinamento sportivo;

- ed, infatti, la parte resistente non ha indicato lo strumento di composizione della controversia che assume non utilizzato né la fonte della relativa previsione;

- in ogni caso, la ritenuta infondatezza del ricorso, in merito alla quale si rinvia a quanto in prosieguo esplicitato, consente di prescindere dall’esame dell’eccezione d’improcedibilità;

- per quanto concerne, poi, il merito del gravame, con una serie di censure tra loro connesse il ricorrente prospetta i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto nessuna disposizione prevederebbe che l’omesso pagamento del supplemento monetario richiesto dal laboratorio accreditato implicherebbe la rinuncia alla verifica analitica del risultato di analisi il cui mancato esame pregiudicherebbe il diritto di difesa del ricorrente anche perché il risultato delle analisi effettuate, come nella specie, attraverso l’analisi gas cromatografica di spettrometria di massa, non sarebbe automatico come risultante dallo studio di un esperto depositato nell’ambito del giudizio di appello;

- i motivi in esame sono infondati;

- secondo l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite “gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall’inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all’Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell’analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall’Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere. Le spese concernenti le seconde analisi sono a carico del richiedente ed il versamento delle somme relative, definite, di volta in volta nell’ammontare dai diversi soggetti che eseguono l’analisi deve essere depositato presso l’Amministrazione unitamente alla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo le somme versate vengono restituite agli aventi diritto”;

- la disposizione in esame, pertanto, rimette all’interessato la scelta del laboratorio per l’espletamento delle seconde analisi prescrivendo, altresì, il rispetto delle condizioni prescritte da ciascun laboratorio per l’adempimento sia in relazione ai costi richiesti (costituenti vera e propria condizione di procedibilità dell’istanza) che alle modalità di partecipazione dell’interessato;

- in attuazione della disposizione in esame, il ricorrente ha liberamente scelto il laboratorio inglese ed ha omesso di versare la somma, facoltativa, specificamente prevista “per l’emissione del referto completo di seconde analisi” (come indicato nel modulo compilato dall’interessato presente nel fascicolo disciplinare costituente l’allegato n. 5 dell’atto introduttivo) con ciò rinunciando ad ottenere il documento in esame;

- pertanto, la mancata disponibilità della documentazione analitica delle seconde analisi è imputabile ad un comportamento volontario dello stesso ricorrente di talché nessuna violazione del diritto di difesa è configurabile nella fattispecie tenuto, altresì, conto che non sono state mosse specifiche censure con riferimento al merito dei risultati delle seconde analisi;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Ministero resistente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero resistente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

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