T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1416/2018

Pubblicato il 06/02/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Pullano e Angelo Scarpa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Scarpa in Roma, via Teulada, 52;

contro

Federazione Italiana Gioco Calcio - FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento emesso a seguito dell’esame finale del Corso Base – UEFA B – per l'abilitazione ad allenatore di giovani e dilettanti, di cui al bando n. 24 – 2010/2011 emanato con Comunicato Ufficiale del Settore tecnico della FIGC, attuato dall’AIAC e svoltosi a Trieste dal 3.11.2010 al 4.12.2010, con il quale il ricorrente veniva dichiarato non idoneo a conseguire l’abilitazione ad allenatore di base UEFA - B, mediante atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/71.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha dedotto di aver partecipato al corso per Allenatori di Base - UEFA B, indetto con C.U. del 20 settembre 2010 e svoltosi a Trieste dal 3 novembre 2010 al 4 dicembre 2010, al fine di ottenere la relativa abilitazione.

Al termine del corso, in data 11 dicembre 2010, il ricorrente aveva sostenuto gli esami finali insieme agli altri partecipanti; nel mese di gennaio 2011, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della FIGC, aveva appreso da un rappresentante dell’AIAC che non aveva superato l’esame sostenuto e, per l’effetto, non aveva conseguito l’abilitazione di Allenatore di Base.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili.

In primo luogo, difettava un provvedimento ufficiale che dichiarasse la non idoneità del ricorrente all’esito dell’esame finale del corso; inoltre, durante una delle lezioni il ricorrente aveva chiesto di essere esonerato dall’allenamento poiché aveva la febbre, senza che la sua richiesta fosse in alcun modo considerata dal docente; infine, il giorno dell’esame orale, non erano state discusse le materie oggetto del corso, poiché l’interrogazione era consistita esclusivamente nella richiesta di spiegazioni in ordine agli errori commessi nei test precedenti.

A seguito della notifica dell’atto di opposizione da parte della FIGC il ricorrente ha provveduto alla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Si è costituita in giudizio la FIGC, deducendo l’inammissibilità per tardività, e in ogni caso l’infondatezza del ricorso.

Con motivi aggiunti notificati l’11 novembre 2011 il ricorrente ha dedotto avverso il provvedimento impugnato, ulteriori motivi di censura e, in particolare:

1) Violazione e falsa applicazione della 241/1990, eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e palese irrazionalità della motivazione, eccesso di potere in merito all'esercizio della discrezionalità tecnica per violazione dell'obbligo di conservazione dell'oggetto della stessa, per la mancata produzione in giudizio degli elaborati scritti resi in sede di prove di esame, della cui esistenza e svolgimento il ricorrente aveva fornito principio di prova;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento al medesimo aspetto;

3) Eccesso di potere e/o violazione di legge per il travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione del bando di indizione del corso punto 24), che non prevedeva che l'esame fosse limitato ad una prova orale, come affermato dalla resistente;

4) Eccesso di potere per disparità del trattamento, a causa della sottrazione dell’elaborato scritto del ricorrente;

5) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, per la grave iniquità subita dal ricorrente.

6) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e del criterio della ragionevolezza anche con riferimento al bando di ammissione al corso, punto 24).

La mancata conservazione e produzione in giudizio degli elaborati scritti resi in sede di prove di esame evidenziava che la pubblica amministrazione non aveva agito con il rispetto dei canoni di idoneità, di necessarietà, di adeguatezza e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività, dovendo il ricorso e i motivi aggiunti essere respinti in quanto infondati.

Le censure mosse dal ricorrente possono essere trattate congiuntamente.

Esse, pur se sotto profili diversi, finiscono tutte per dirigersi nei confronti della correttezza dello svolgimento della procedura di esame.

Al riguardo deve osservarsi che, come già affermato dalla Sezione con riferimento ad altro ricorso relativo alla medesima procedura, le valutazioni di merito oggetto dell’esame di abilitazione per allenatore di calcio, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (T.A.R. Lazio, sez. I ter, sentenza n. 8686/2017).

Nel caso di specie, violazioni di tal fatta non appaiono sussistenti.

Dai verbali di esame prodotti, infatti, risulta come al ricorrente siano state poste domande attinenti al programma d’esame (“fase di possesso e fase di non possesso; individuazione dell’errore”).

Le affermazioni del ricorrente, secondo cui l’esame sarebbe consistito esclusivamente nella richiesta di spiegazioni in ordine agli errori commessi nei test precedenti, da una parte non trovano alcun riscontro, dall’altra non appaiono nemmeno, pur dove si voglia prestar loro fede, in contrasto con quelle risultanti da verbale.

Sotto il primo profilo, infatti, il verbale ufficiale di esame ha, ovviamente, un valore probatorio privilegiato che fa fede ad ogni effetto relativamente a quanto in esso attestato; esso, pertanto, non può essere minimamente scalfito né da quanto sostenuto dal ricorrente nei propri atti processuali, né tantomeno da quanto affermato da altri partecipanti all’esame attraverso le semplici dichiarazioni scritte rese al difensore del ricorrente e da questi prodotte agli atti del giudizio.

Sotto il secondo profilo, quanto risulta dal verbale non è nemmeno in contraddizione logica con quanto sostenuto dal ricorrente e dalle dichiarazioni degli altri concorrenti, secondo cui le domande d’esame avrebbero avuto ad oggetto principalmente gli errori commessi in sede di compilazione della “scheda tecnica”; il ricorrente, infatti, non precisa mai quali fossero stati, nello specifico, gli errori da lui stesso commessi nella redazione della “scheda tecnica” sui quali si sarebbe poi soffermato l’esaminatore: essi, dunque, ben potrebbero coincidere con quelli risultanti dal verbale i quali, tra l’altro, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, rientrano pianamente negli argomenti del programma d’esame.

Inoltre, priva di fondamento è anche la doglianza relativa al fatto che non siano state rese reperibili, insieme al materiale di esame oggetto di accesso, le schede tecniche compilate dal ricorrente, che rimangono formalmente del tutto estranee alla documentazione relativa allo svolgimento dell’esame, il quale consisteva unicamente in una prova orale.

Tali schede, a quanto chiarito dall’esaminatore e dalla FIGC, sono state fatte compilare ai partecipanti al termine delle lezioni del corso, in modo da permettere al docente di individuare le lacune di ciascun candidato, su cui soffermarsi in sede di vero e proprio esame. Il fatto che, una volta ottenuto il loro scopo, siano state “cestinate” e non rese disponibili agli eventuali interessati non configura alcuna illegittimità della procedura d’esame, il materiale della quale, svolgendosi essa oralmente, è costituito dal solo verbale ufficiale.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

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