T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 172/2019
Pubblicato il 07/01/2019
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
UNIRE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della decisione della Commissione di Disciplina di appello dell’UNIRE, presa il 12.5.2006 nel ricorso nr. 454/a/t depositata il 5.6.2006, che ha respinto il ricorso amministrativo contro la decisione della Commissione di prima istanza n. 236 del 10.10.2005, depositata il 14.10.2005, che comminava a OMISSIS la sanzione della sospensione da ogni qualifica per mesi 6, la multa di euro 1.500 in relazione al ritenuto “doping” del cavallo OMISSIS per il prelievo su di esso effettuato il 25.4.2004 all’ippodromo di OMISSIS, nonché di detta decisione della Commissione di Disciplina I, nonchè degli atti presupposti e connessi e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’UNIRE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto al TAR Bolzano, il sig. Castellani Valter espone di essere stato rinviato a giudizio dalla Procura di Disciplina dell’UNIRE per essere stata riscontrata la positività dell’equino indicato in epigrafe alla BZE Benzoilecgonina, metabolita della Cocaina; precisa la difesa del ricorrente che quest’ultimo, come risulta dalla decisione della Commissione di disciplina I, veniva sanzionato (tra l’altro al minimo edittale di pena) ai sensi dell’art. 11, IV comma del RCSP per responsabilità qualificata come oggettiva prevista per l’allenatore; la BZE sarebbe stata rinvenuta nella misura di 2,5 ng/ml (verbale di semiquantitativa) livello dieci volte inferiore al minimo di 25 ng/ml, al di sotto del quale, secondo lo studio commissionato dall’UNIRE sulle problematiche relative alla cocaina ed ai suoi metaboliti del 28.11.2003, deve ritenersi che la contaminazione provenga da fattori ambientali ed assunzione involontaria della molecola.
A fondamento della domanda, deduce pertanto l’eccesso di potere sotto diversi profili, la violazione dell’art. 1 e 15 del Regolamento di Disciplina UNIRE che fissa il principio di doppio grado di giurisdizione e lesione del diritto di difesa ex art. 10 l. 241/90; la violazione di legge e l’eccesso di potere nel non aver deciso la Commissione di Appello alcune delle difese del Castellani omesse dalla Commissione di Disciplina I ; le II analisi sono state effettuate dal medesimo laboratorio che ha svolto le prime analisi, peraltro non accreditato; l’eccesso di potere per travisamento nella parte in cui la decisione di II grado ritiene che le seconde analisi non costituiscano un controllo delle prime; la violazione dell’art. 11 del RCSP sotto diversi profili e per l’inattendibilità oggettiva del risultato di analisi; l’eccesso di potere.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Accolta la domanda cautelare (ordinanza nr. 105/2006), l’Amministrazione resistente eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Bolzano in favore del TAR di Roma (ricorso per regolamento di competenza del 12 settembre 2006), cui la ricorrente aderiva, riassumendo il ricorso presso questo TAR.
Con avviso del 12 luglio 2013 veniva indicata la perenzione del ricorso, cui la parte ricorrente faceva seguito dichiarando ritualmente il mantenimento del proprio interesse alla decisione (comunicazione del 21.1.2014).
Nella pubblica udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell’illegittimità della sanzione comminatagli dall’UNIRE poiché l’equino che lo stesso ricorrente allena, risultava positivo alla Benzoilecgonina, metabolita della Cocaina, rilevata – all’esito dell’analisi semiquantitativa - in misura pari a 2,5 ng/ml.
Il ricorrente, dopo aver precisato brevi note in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.a., lamenta vizi della motivazione della decisione di appello, l’inattendibilità, sotto diversi profili delle analisi ed in particolare l’insussistenza dei presupposti per la sanzione, posto che il metabolita è stato riscontrato in quantitativi 10 volte inferiore a quello di 25/ng/ml al di sotto del quale, secondo lo studio commissionato dall’UNIRE datato 28.11.2003, si ritiene che le tracce del metabolita siano da ricondursi a contaminazione ambientale (aspetti oggetto delle doglianze dedotte in sede domestica).
La giurisprudenza del TAR ha ritenuto pacificamente soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari dell’UNIRE, oggi rientranti nelle competenze del MIPAAF che gli è succeduto ex lege (vedasi per tutte TAR Lazio, Roma, II ter, 8 settembre 2017 nr. 9645).
La stessa giurisprudenza ha inoltre approfondito le principali censure dedotte nell’odierno gravame (con riguardo, in particolare, alla possibilità di effettuare le seconde analisi nel medesimo laboratorio delle prime, nonché in ordine agli aspetti procedimentali della sanzione) ritenendole infondate (vedasi, ex plurimis, le sentenze del 6 aprile 2018 nr. 3832, 3836 e 3837/2018), ad eccezione del solo profilo relativo alla soglia di concentrazione del metabolita, che nel caso di specie, è risultata largamente inferiore a quella di 20/ng/ml.
Sul punto, giova richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato (sent. nr. 6492/2012), secondo il quale “…5.2. Deve.. ritenersi fondato il motivo, col quale l’odierno appellante deduce l’erronea omessa considerazione che la quantità della sostanza rilevata, 8,59 ng/ml di benzoilecgonina, è sensibilmente inferiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione dell’U.N.I.R.E. con delibera del 16 marzo 2009 (successiva alla data di commissione dell’illecito, ma anteriore all’adozione del provvedimento sanzionatorio e alla decisione della Commissione disciplinare d’appello), la quale, a modifica dell’All. 2 al Regolamento per il controllo sull’uso delle sostanze proibite (approvato con D.M. n. 797 del 16 gennaio 2002), prevede quale soglia di punibilità un valore di 20 ng/ml di benzoilecgonina (metabolita della cocaina).
Sebbene la delibera, a tutt’oggi, non risulti munita dell’approvazione ministeriale e dunque non sia efficace sotto un profilo giuridico-formale, l’ivi contenuta indicazione della menzionata soglia di punibilità deve ritenersi espressione di una valutazione tecnico-scientifica, escludente la certezza di un effetto dopante per concentrazioni inferiori, la cui plausibilità è avvalorata dalla circostanza che tale valore-limite coincide con quello approvato dall’E.H.S.L.C. - European Horserace Scientific Liaison Committee.
La delibera assurge, dunque, a rilevanza non già per la sua valenza giuridico-formale di criterio di rango regolamentare vincolante per la Commissione di disciplina, ma sotto il profilo sostanziale-contenutistico di enunciazione di una massima di natura tecnico-scientifica che pone in dubbio l’efficacia dopante in caso di accertamento della presenza del metabolita in esame in misura inferiore a tale valore.
Ne deriva che, a fronte di un valore riscontrato di 8,59 ng/ml e dell’opinabilità tecnico-scientifica attorno al valore-soglia indicativo di un’efficacia dopante, manca la certezza attorno a un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, che avrebbe dovuto condurre all’assoluzione dell’incolpato (vedasi anche Consiglio di Stato, sent. nr. 1096/2015)”.
Rileva il Collegio che la riconosciuta natura tecnico scientifica della deliberazione del 16 marzo 2009 e la coerenza dei parametri in essa previsti con i più generali criteri approvati dall’E.H.S.L.C., impone l’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di appello appena richiamata anche al caso controverso, laddove il provvedimento sanzionatorio è stato adottato prima della deliberazione medesima, ma il profilo della insufficienza della rilevazione effettuata è stato puntualmente dedotto in relazione a quei medesimi presupposti di doglianza che la deliberazione sopravvenuta riconosce fondati.
Di conseguenza il ricorso va accolto, sussistendo comunque giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore