T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 183/2019

Pubblicato il 07/01/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Mattii, Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

UNIRE non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della decisione della commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE n. 050/07 depositata il 19.02.2007 che ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni qualifica per mesi sei e multa di 1.500 euro per contestata “positività” a Benzoilecgonina (BZE) del cavallo OMISSIS il 18.08.2005 all’Ippodromo di OMISSIS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto di fronte al TAR Bolzano, il sig. OMISSIS impugna il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, premettendo quanto segue.

Espone di essere stato rinviato a giudizio dalla Procura di Disciplina dell’UNIRE per ritenuto “doping” dell’equino indicato in atti; la Commissione di disciplina I, dopo aver acquisito la memoria difensiva depositata il 18.01.2007 del difensore, depositava la decisione di condanna gravata il 19.02.2007. Precisa la difesa del ricorrente che, essendo stata contestata la positività alla BZE Benzoilecgonina, metabolita della Cocaina, risulta dalla decisione della Commissione di disciplina I, che il ricorrente veniva condannato ex art. 11, VI comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (RCSP) non per aver somministrato cocaina all’equino, ma per essere quest’ultimo risultato “positivo” al metabolita, a prescindere dall’accertamento della causa di siffatta positività e quindi per “responsabilità aggravata/oggettiva” prevista per l’allenatore a mente del menzionato comma 6 secondo il quale “l’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata…salvo che non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”. Secondo il ricorrente la “positività” sarebbe inverosimile per l’inattendibilità del formale risultato contestato di analisi, per la verosimile causa accidentale da contaminazione ambientale, per la irrilevanza delle condizioni del cavallo atleta al momento della corsa, se la “positività” è dipesa da contatto della sostanza primaria con il cavallo.

Precisa che la BZE sarebbe stata rinvenuta nella misura di 33 ng/ml (verbale di semiquantitativa).

Dopo aver premesso brevi cenni sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, lamenta la violazione dell’art. 11 del RCSP dell’UNIRE per non punibilità dell’allenatore anche se riconosciuto “responsabile” del DOPING; la violazione art. 10 RCSP ed eccesso di potere per essere state fatte le prime e le seconde analisi nel medesimo laboratorio; la violazione dell’allegato 3 del RCSP per mancanza di accreditamento del laboratorio di 2 analisi e degli altri requisiti previsti; la violazione di legge, art. 10 della l. 241/90, art. 1 RDU e delle linee guida per le seconde analisi, nonché l’eccesso di potere, in relazione alla mancanza dei dati analitici di analisi ed alla ricerca della sola BZE; violazione dell’art. 17 del RDU (essendo stata la sentenza non letta in udienza, ma depositata il 19.2.2007); l’eccesso di potere per disparità immotivata di trattamento – lesione del principio costituzionale di imparzialità dell’operato della PA.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Accolta la domanda cautelare (D.P. nr. 68/07 ed ordinanza nr. 73/2007), l’Amministrazione resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Bolzano in favore del TAR di Roma, cui la ricorrente ha aderito, riassumendo ritualmente il ricorso presso questo TAR.

Con avviso del 22 ottobre 2013 veniva indicata la perenzione del ricorso, cui la parte ricorrente faceva seguito dichiarando ritualmente il mantenimento del proprio interesse alla decisione (comunicazione del 19.3.2014).

Con ulteriore atto ha proposto un motivo aggiunto, lamentando la mancanza dell’accreditamento dell’UNIRELAB – che ha effettuato le prime e le seconde analisi – circostanza della quale ha appreso tramite la sentenza del 29.07.2014 del TAR del Lazio, Roma, nr. 8280.

Nella pubblica udienza del 28 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, propone argomenti di censura, a sostegno della domanda di annullamento della sanzione impugnata, che secondo la pacifica giurisprudenza del TAR non possono trovare accoglimento (si vedano, da ultimo, le decisioni del 6 aprile 2018 nr. 3832/18, 3836/18 e 3837/18; vedasi, per fattispecie sovrapponibile a quella odierna, la sentenza della Sez. IIIter, del 2 dicembre 2014 nr. 12117; da ultimo, vedasi anche sentenza Sez. III ter 13 febbraio 2018 n. 01715 e le altre ivi richiamate; vedasi altresì la sentenza della Sez. II ter del 29 gennaio 2018, nr. 01048).

I) Più precisamente, in ordine ai profili di giurisdizione, è stato affermato il principio secondo il quale l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF a carico di allenatori o fantini o proprietari di cavalli a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso Ente in relazione all’attività ippica che lo stesso Ministero è tenuto ad organizzare e sulla quale esercita il proprio diretto controllo attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, estranei all’ambito di applicazione del DL 220/03 ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza (TAR Lazio, Roma, II ter, 8 settembre 2017 nr. 9645).

II) Nel merito, è stata esclusa la configurabilità di una situazione d’incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuata le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, così come è stato escluso il rilievo della mancata allegazione dei c.d. “cromatogrammi” alle risultanze delle analisi (TAR Lazio, Roma, IIIter, 13 febbraio 2018 nr. 1715 e riferimenti ivi contenuti tra i quali Consiglio di Stato n. 5482 del 6 ottobre 2011); è stata altresì ritenuta infondata la doglianza relativa alla asserita mancanza di accreditamento del laboratorio delle seconde analisi, avendo rilevato che è onere di chi intenda contestare il risultato dell’analisi dimostrare l’inosservanza delle modalità tecnico-scientifiche del settore o la mancanza di possibilità di partecipazione dei privati stessi alla verifica, circostanze queste ultime che non sono emerse nell’odierno giudizio (TAR Lazio, Roma, III ter, 16 gennaio 2018, n. 520 e II ter 12 giugno 2017, n. 6908).

Quanto alle censure variamente introdotte con le quali viene contestata l’adeguatezza tecnica del metodo seguito per l’accertamento della positività alla sostanza rilevata nel caso di specie, una parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che si tratti di argomenti estranei alla sfera di sindacabilità in sede di legittimità (sentenza nr. 1715/2018 già richiamata e riferimenti ivi contenuti); mentre altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo un sindacato più penetrante su tali aspetti sotto il profilo del rilievo istruttorio che gli accertamenti rivestono ai fini del contenuto del provvedimento impugnato, è comunque pervenuta ad accertare il rispetto delle metodologie accreditate di analisi con conseguente rigetto dei contrari argomenti di censura (vedasi TAR Lazio, Roma, IIter, 29 gennaio 2018, nr. 1048 cui si rinvia) che, avendo riguardo alla genericità e serialità delle doglianze come formulate nell’odierno giudizio, possono essere respinti anche in relazione al ricorso in epigrafe, senza necessità di quegli ulteriori approfondimenti istruttori che nelle altre fattispecie erano pur stati disposti.

L’art. 11, penultimo comma, del RCSP prevede che l’allenatore è ritenuto responsabile per la positività rilevata “in ogni caso” ed “anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori o dipendenti”; ciò, salvo che “non provi che l’evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo”.

Si tratta di una norma che introduce una presunzione di responsabilità che determina l’inversione dell’onere della prova, secondo uno schema tipico da responsabilità da risultato o da inadempimento (similare alla disciplina di cui all’art. 1218 del codice civile) funzionale alla costituzione di una posizione di garanzia in capo all’allenatore, che si giustifica, a sua volta, per la particolare status dall’allenatore ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento (che disciplina i doveri dell’allenatore, al quale incombe l’obbligo di “conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso” da quello della propria attività).

Nel caso di specie, attesa l’entità della misurazione del metabolita riscontrato (33 ng/ml), non è chiarito in ricorso a quale titolo dovrebbe ritenersi la intervenuta contaminazione ambientale, che è meramente prospettata.

E’ stato altresì ritenuto infondato anche il motivo di gravame con cui parte ricorrente lamenta la violazione dei termini di venti giorni dall’udienza per il deposito della motivazione della decisione quando non letta in udienza, che afferma essere perentori; mentre va ritenuto che, non essendo espressamente prevista alcuna sanzione per la sua violazione, la disposizione del Regolamento di Disciplina UNIRE invocata ha natura ordinatoria (TAR Lazio, Roma, 6 aprile 2018, nr. 3836).

Per tutte queste ragioni, dunque, il gravame è infondato e va respinto, anche se sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

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